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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12927/2026

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[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].reg.campania inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.3274/2025 depositata il 28/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 24368/2025Numero sezionale 1048/2026Numero di raccolta generale 12927/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante lamancata costituzione delle parti chiamate in giudizio P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il consigliere delegatoStefania Billi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].reg.campania inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.3274/2025 depositata il 28/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 24368/2025Numero sezionale 1048/2026Numero di raccolta generale 12927/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante lamancata costituzione delle parti chiamate in giudizio P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il consigliere delegatoStefania Billi
Sentenza Cassazione n. 12927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris