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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 40308/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/07/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria, applicatagli a fini estradizionali.

Dal provvedimento della Corte di appello si evince che [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2021 era stato arrestato dalla polizia giudiziaria italiana, a seguito di richiesta di arresto provvisorio presentata dal Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America in vista della sua estradizione; che la richiesta era stata basata sul mandato di arresto emesso il 23 aprile 2021 dalla Corte Distrettuale del distretto meridionale di [OSCURATO:PERSONA] per reati di partecipazione ad un'associazione dedita a narcotraffico internazionale e di illecita detenzione e esportazione di sostanze stupefacenti; che il giorno successivo l'arresto provvisorio era stato convalidato ed era stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

Quanto all'istanza de libertate, la Corte di appello rilevava che nessun elemento nuovo era stato allegato dalla difesa a sostegno di una rinnovata valutazione cautelare; che in ogni caso, il pericolo di fuga era dimostrato da una serie di circostanze emergenti dagli atti (la immotivata presenza in Italia del ricorrente, cittadino venezuelano senza legami in Italia; l'alloggio in un piccolo paese; l'arresto avvenuto in luogo periferico e non metropolitana; il pregresso uso di passaporti falsi; la disponibilità probabile di risorse economiche, derivanti dal traffico illecito, da impiegare per la sua latitanza; i legami criminali internazionali dimostrati dal traffico operato tra diversi Paesi; i collegamenti segnalati dal Dipartimento USA con funzionari venezuelani di alto livello) e richiedeva la tutela attraverso la misura di massimo rigore.

La Corte di appello inoltre precisava che il mandato di arresto che aveva giustificato l'arresto provvisorio andava individuato in quello emesso il 23 aprile 2021 (in tal senso era l'attestazione della dichiarazione giurata di sostegno della richiesta di estradizione), mentre quella valorizzato dalla difesa, recante la data del 3 giugno 2021, era la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di rinviare a giudizio l'imputato.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 715, 716 cod. proc. pen. e XII del Trattato di estradizione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 3 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA] richiede per l'arresto provvisorio il presupposto dell'attestato da parte dello Stato richiedente dell'esistenza di un mandato di arresto, del quale va indicata la data di emissione e la autorità emittente.

Nel caso in esame tale attestazione è carente.

La richiesta di arresto provvisorio faceva riferimento ad un mandato del 23 aprile 2021 emesso dalla Corte distrettuale del distretto meridionale di [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, dalla dichiarazione giurata emerge che a quella data risultava presentata una denuncia e nella stessa data sarebbe stato emesso un titolo di arresto e che il 3 giugno 2021 era emesso dal Tribunale distrettuale, dopo il rinvio a giudizio, il mandato di arresto.

La richiesta estradizionale fa intendere che il mandato di arresto del 23 aprile 2021 (non allegato) sia stato sostituito da quello del 3 giugno 2021.

Non si comprende tale situazione e la spiegazione della Corte di appello non appare esaustiva: il mandato del 3 giugno 2021 non era soltanto il rinvio a giudizio ma anche un titolo di arresto.

In ogni caso non è stata indicata nella richiesta estradizionale quale sia l'autorità che ha emesso il primo provvedimento.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 716, 274 e 275 cod. proc. pen.

La Corte di appello ho omesso di motivare sulla non adeguatezza di una misura più gradata, anche assistita, per gli arresti domiciliari, dal braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente osservato che la questione della sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto provvisorio andava sollevata con riferimento al provvedimento di convalida dell'arresto.

E' principio oramai consolidato quello dell'autonomia della misura precautelare rispetto all'ordinanza impositiva della misura cautelare (Sez.

U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238).

Sono quindi da esaminare in questa sede soltanto i requisiti previsti dal codice di rito per l'emissione della misura cautelare a seguito di arresto provvisorio.

A tal fine l'art. 715, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. stabilisce, con riferimento al titolo estradizionale, che sia sufficiente la "dichiarazione dello Stato estero che nei confronti della persona è stato emesso il provvedimento restrittivo".

Proprio con riferimento all'art.

XII del Trattato di estradizione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 13 ottobre 1983 (non modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006), è stato ribadito in sede di legittimità che è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con la sola indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 6, n. 35048 del 27/04/2005, Rv. 232225).

Quindi al momento della emissione della misura cautelare era sufficiente la sola indicazione del titolo nazionale restrittivo da parte dello Stato richiedente, non essendone richiesta la trasmissione in detta fase.Né assumeva rilevanza per la legittima emissione della misura cautelare quanto risultava dalla domanda estradizionale (che deve intervenire in una fase successiva).

E' appena il caso di precisare che non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione del titolo estradizionale per lo stesso fatto, purché intervenga prima della pronuncia della corte di appello (Sez. 6, n. 10555 del 21/02/2017, Rv. 269385).

Tale principio dimostra come sia sempre possibile nel corso del procedimento estradizionale (coerentemente all'evoluzione medio tempore del procedimento penale nello Stato richiedente) sostituire il titolo estradizionale con altro nel frattempo intervenuto, purché sia assicurato il contraddittorio per la decisione di consegna (problema che nella specie non ricorre), senza che tale sostituzione venga ad incidere sulla misura cautelare già adottata.

3. Con riferimento al secondo motivo, va osservato che l'ordinanza risulta palesemente immune dai vizi dedotti, che, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., sono limitati alla sola violazione di legge.

La Corte di appello ha infatti fatto corretta applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. nella conferma della misura carceraria, spiegando le ragioni della sua decisione anche con riferimento alla possibilità di ricorrere al presidio elettronico.

L'ordinanza impugnata, dopo aver rilevato la precarietà del luogo individuato dal ricorrente per la esecuzione della misura domiciliare (un piccolo albergo), ha ritenuto che l'elevata pericolosità del ricorrente (che era ricorso in passato a mezzi fraudolenti per darsi alla fuga) rendeva in ogni caso inidonee le misure più gradate richieste a tutelare la concreta e attuale possibilità di allontanamento dallo Stato italiano, anche ricorrendo al presidio elettronico (rimedio che, inserendosi in un regime cautelare fiduciario, non consentiva di escludere in modo assoluto il pericolo di fuga).

4. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/1-0/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/07/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria, applicatagli a fini estradizionali. Dal provvedimento della Corte di appello si evince che [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2021 era stato arrestato dalla polizia giudiziaria italiana, a seguito di richiesta di arresto provvisorio presentata dal Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America in vista della sua estradizione; che la richiesta era stata basata sul mandato di arresto emesso il 23 aprile 2021 dalla Corte Distrettuale del distretto meridionale di [OSCURATO:PERSONA] per reati di partecipazione ad un'associazione dedita a narcotraffico internazionale e di illecita detenzione e esportazione di sostanze stupefacenti; che il giorno successivo l'arresto provvisorio era stato convalidato ed era stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. Quanto all'istanza de libertate, la Corte di appello rilevava che nessun elemento nuovo era stato allegato dalla difesa a sostegno di una rinnovata valutazione cautelare; che in ogni caso, il pericolo di fuga era dimostrato da una serie di circostanze emergenti dagli atti (la immotivata presenza in Italia del ricorrente, cittadino venezuelano senza legami in Italia; l'alloggio in un piccolo paese; l'arresto avvenuto in luogo periferico e non metropolitana; il pregresso uso di passaporti falsi; la disponibilità probabile di risorse economiche, derivanti dal traffico illecito, da impiegare per la sua latitanza; i legami criminali internazionali dimostrati dal traffico operato tra diversi Paesi; i collegamenti segnalati dal Dipartimento USA con funzionari venezuelani di alto livello) e richiedeva la tutela attraverso la misura di massimo rigore. La Corte di appello inoltre precisava che il mandato di arresto che aveva giustificato l'arresto provvisorio andava individuato in quello emesso il 23 aprile 2021 (in tal senso era l'attestazione della dichiarazione giurata di sostegno della richiesta di estradizione), mentre quella valorizzato dalla difesa, recante la data del 3 giugno 2021, era la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di rinviare a giudizio l'imputato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 715, 716 cod. proc. pen. e XII del Trattato di estradizione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 3 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA] richiede per l'arresto provvisorio il presupposto dell'attestato da parte dello Stato richiedente dell'esistenza di un mandato di arresto, del quale va indicata la data di emissione e la autorità emittente. Nel caso in esame tale attestazione è carente. La richiesta di arresto provvisorio faceva riferimento ad un mandato del 23 aprile 2021 emesso dalla Corte distrettuale del distretto meridionale di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, dalla dichiarazione giurata emerge che a quella data risultava presentata una denuncia e nella stessa data sarebbe stato emesso un titolo di arresto e che il 3 giugno 2021 era emesso dal Tribunale distrettuale, dopo il rinvio a giudizio, il mandato di arresto. La richiesta estradizionale fa intendere che il mandato di arresto del 23 aprile 2021 (non allegato) sia stato sostituito da quello del 3 giugno 2021. Non si comprende tale situazione e la spiegazione della Corte di appello non appare esaustiva: il mandato del 3 giugno 2021 non era soltanto il rinvio a giudizio ma anche un titolo di arresto. In ogni caso non è stata indicata nella richiesta estradizionale quale sia l'autorità che ha emesso il primo provvedimento. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 716, 274 e 275 cod. proc. pen. La Corte di appello ho omesso di motivare sulla non adeguatezza di una misura più gradata, anche assistita, per gli arresti domiciliari, dal braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente osservato che la questione della sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto provvisorio andava sollevata con riferimento al provvedimento di convalida dell'arresto. E' principio oramai consolidato quello dell'autonomia della misura precautelare rispetto all'ordinanza impositiva della misura cautelare (Sez. U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238). Sono quindi da esaminare in questa sede soltanto i requisiti previsti dal codice di rito per l'emissione della misura cautelare a seguito di arresto provvisorio. A tal fine l'art. 715, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. stabilisce, con riferimento al titolo estradizionale, che sia sufficiente la "dichiarazione dello Stato estero che nei confronti della persona è stato emesso il provvedimento restrittivo". Proprio con riferimento all'art. XII del Trattato di estradizione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 13 ottobre 1983 (non modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006), è stato ribadito in sede di legittimità che è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con la sola indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 6, n. 35048 del 27/04/2005, Rv. 232225). Quindi al momento della emissione della misura cautelare era sufficiente la sola indicazione del titolo nazionale restrittivo da parte dello Stato richiedente, non essendone richiesta la trasmissione in detta fase.Né assumeva rilevanza per la legittima emissione della misura cautelare quanto risultava dalla domanda estradizionale (che deve intervenire in una fase successiva). E' appena il caso di precisare che non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione del titolo estradizionale per lo stesso fatto, purché intervenga prima della pronuncia della corte di appello (Sez. 6, n. 10555 del 21/02/2017, Rv. 269385). Tale principio dimostra come sia sempre possibile nel corso del procedimento estradizionale (coerentemente all'evoluzione medio tempore del procedimento penale nello Stato richiedente) sostituire il titolo estradizionale con altro nel frattempo intervenuto, purché sia assicurato il contraddittorio per la decisione di consegna (problema che nella specie non ricorre), senza che tale sostituzione venga ad incidere sulla misura cautelare già adottata. 3. Con riferimento al secondo motivo, va osservato che l'ordinanza risulta palesemente immune dai vizi dedotti, che, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., sono limitati alla sola violazione di legge. La Corte di appello ha infatti fatto corretta applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. nella conferma della misura carceraria, spiegando le ragioni della sua decisione anche con riferimento alla possibilità di ricorrere al presidio elettronico. L'ordinanza impugnata, dopo aver rilevato la precarietà del luogo individuato dal ricorrente per la esecuzione della misura domiciliare (un piccolo albergo), ha ritenuto che l'elevata pericolosità del ricorrente (che era ricorso in passato a mezzi fraudolenti per darsi alla fuga) rendeva in ogni caso inidonee le misure più gradate richieste a tutelare la concreta e attuale possibilità di allontanamento dallo Stato italiano, anche ricorrendo al presidio elettronico (rimedio che, inserendosi in un regime cautelare fiduciario, non consentiva di escludere in modo assoluto il pericolo di fuga). 4. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/1-0/2021.
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