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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2016

Cassazione n. 03367/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 793/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ope legis domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3505/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2016 R.G.N. 601/2011; Oggetto: Dipendente regionale distaccato alla [OSCURATO:PERSONA] – indennità specificità organizzativa R.G.N. 793/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza del 23 giugno 2016, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Calabria distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA]Regioni, a percepire l’indennità di specificità organizzativa, di cui all’art. 18 del CCNI del 15 settembre 2004, prevista per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Corte territoriale riteneva che l’indennità di specificità organizzativa, istituita dall’art. 18 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettasse anche al ricorrente ai sensi dell’art. 1 di tale contratto integrativo, che aveva previsto la estensione della parte disciplinata dai titoli III e IV, al “personale di prestito” (comando e fuori ruolo) presso la presidenza del Consiglio dei Ministri; il CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva usato i termini distacco e comando in senso atecnico e il riferimento alle posizioni di comando e fuori ruolo erano esemplificative di una generale categoria di personale "di prestito", termine ampio ed inclusivo; analoga ampiezza e genericità di terminologia era riscontrabile nell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 303 del 1999 nella parte in cui dispone che il regime del rapporto del Personale della Presidenza del Consiglio “relativamente al trattamento accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva” si applica “al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa”; aggiungeva che, a parità di svolgimento di mansioni, un trattamento differenziato del personale comandato ovvero distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non sarebbe coerente con il principio di parità di trattamento economico;

2. avverso tale statuizione ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con due motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Consideratoche:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza; carenza di motivazione; motivazione apparente; sostiene che la Corte territoriale avrebbe affidato la decisione ad una apodittica affermazione (l’essere il Vetrano in posizione di comando) non corrispondente agli atti di causa puntualmente sottoposti all’esame dei giudici di merito evidenzianti chiaramente l’espressione ‘distacco’; R.G.N. 793/2017 Pag.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 della legge 23 agosto n. 400 del 1988, dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997, dell’art. 30, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, delle norme del c.c.n.l. e del c.c.n.i. (violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri 15.9.2004 nonché dell’Accordo del 29.7.2010 Stato Regioni); sostiene che le indicate norme, che disciplinano il distacco in modo tecnico, rendono censurabile la decisione della Corte d’appello in ragione della quale, con interpretazione sostanzialista, è stata assimilata la posizione del Vetrano ad un "comando", così riconoscendogli il diritto a fruire dell’indennità in questione; assume che non può essere effettuata alcuna equiparazione delle posizioni di comando, fuori ruolo e distacco in quanto l’art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003 configura il distacco nelle sole ipotesi in cui un datore di lavoro, al fine di realizzare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività; addebita alla sentenza impugnata di avere errato nel ritenere che il distacco funzionale disposto dalla Regione dovesse essere qualificato come comando; aggiunge che l’indennità di specificità organizzativa, introdotta dall’art. 18 del CCNI del 2004, non spetta al ricorrente in quanto il comma 2 dell’art. 1 di tale CCNI ha limitato l’estensione soggettiva dei destinatari delle norme contrattuali “al personale di prestito (comando e fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio” ma non anche al personale in distacco funzionale e che anche l’art. 14 del medesimo CCNI dispone che i sistemi di incentivazione sono previsti in favore del personale di prestito (comando e fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; sostiene che il personale regionale in distacco funzionale presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] presta servizio per soddisfare un interesse proprio della Regione e non del Governo ed è assoggettato alla disciplina collettiva del diverso comparto delle [OSCURATO:PERSONA], percepisce il relativo trattamento economico e l’eventuale superamento dell’orario ordinario è remunerato con il compenso per il lavoro straordinario; deduce che l’indennità di specificità organizzativa, ripartita in due fasce economiche, è subordinata allo svolgimento di attività disagiate dovute alla disponibilità manifestata ad operare in orari diversi, oltre alla protrazione degli stessi oltre l’orario di servizio, e rappresenta una remunerazione per attività diverse da quelle ordinarie ed è specifica per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri; sostiene che le parti contrattuali hanno riferito l’indennità in questione al solo personale comandato e fuori ruolo e non, come invece valutato dal giudice d’appello, al personale in distacco funzionale, come il Vetrano; R.G.N. 793/2017 Pag.assume, infine, che solo con l’Accordo del 29 luglio 2010 l’integrale trattamento accessorio economico spettante al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato esteso anche al personale regionale in posizione di distacco;

3. in via preliminare va affermata l’ammissibilità del ricorso; nel richiamo operato nella sentenza impugnata al principio di parità di trattamento economico a parità di mansioni svolte non è ravvisabile, come sostiene il controricorrente, una autonoma ‘ratio decidendi’ idonea da sé sola a sorreggere la statuizione adottata, necessitante di autonoma impugnazione (Cass., Sez.

Un., n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016, 7838/2015) a pena di inammissibilità del ricorso; è evidente che l’accenno al principio di parità di trattamento costituisce una mera argomentazione motivazionale, spesa dalla Corte territoriale al solo fine di evidenziare la coerenza della operata ricostruzione della portata e del significato delle norme di legge e di negoziazione collettiva disciplinanti la materia del trattamento economico accessorio spettante al personale in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], senza che questo riferimento sia stato compiutamente illustrato e posto a base della decisione assunta (Cass. nn. 8755/2018, 26365/2010, 7074/2006, 24591/2005);

4. tanto precisato, imotivi sono infondati alla luce dei precedenti di questa Corte in vicende analoghe (Cass. n. 32875/2018; Cass. n. 26445/2021); il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra ricordate perché condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate exart. 118 disp. att. cod. proc. civ. e la ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

5. quanto, in particolare, al rilievo con cui la ricorrente assume che non può essere effettuata alcuna equiparazione delle posizioni di comando, fuori ruolo e distacco in quanto l’art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003 fa riferimento al distacco –in modo tecnico e quale istituto generale – configurandolo nelle sole ipotesi in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, è sufficiente osservare che questa Corte ha più volte affermato che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel prevedere che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” è chiaro nell’individuare il destinatario della esclusione, riferita all’intero decreto, innanzitutto nell’ente pubblico (Cass. n. 9741/2018, Cass. n. 20327/2016);

6. la denuncia, poi, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo (nella specie contratto collettivo integrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2004) è inammissibile; R.G.N. 793/2017 Pag.tale disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere meramente integrativo della negoziazione nazionale di comparto; in relazione a detti contratti integrativi l ’ interpretazione è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. nn. 16954/2018, 10094/2018, 4921/2016, 6748/2010), nella specie non dedotti;

7. analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’Accordo del 29.7.2010;

8. sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 793/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ope legis domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3505/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2016 R.G.N. 601/2011; Oggetto: Dipendente regionale distaccato alla [OSCURATO:PERSONA] – indennità specificità organizzativa R.G.N. 793/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza del 23 giugno 2016, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Calabria distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA]Regioni, a percepire l’indennità di specificità organizzativa, di cui all’art. 18 del CCNI del 15 settembre 2004, prevista per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Corte territoriale riteneva che l’indennità di specificità organizzativa, istituita dall’art. 18 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettasse anche al ricorrente ai sensi dell’art. 1 di tale contratto integrativo, che aveva previsto la estensione della parte disciplinata dai titoli III e IV, al “personale di prestito” (comando e fuori ruolo) presso la presidenza del Consiglio dei Ministri; il CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva usato i termini distacco e comando in senso atecnico e il riferimento alle posizioni di comando e fuori ruolo erano esemplificative di una generale categoria di personale "di prestito", termine ampio ed inclusivo; analoga ampiezza e genericità di terminologia era riscontrabile nell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 303 del 1999 nella parte in cui dispone che il regime del rapporto del Personale della Presidenza del Consiglio “relativamente al trattamento accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva” si applica “al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa”; aggiungeva che, a parità di svolgimento di mansioni, un trattamento differenziato del personale comandato ovvero distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non sarebbe coerente con il principio di parità di trattamento economico; 2. avverso tale statuizione ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza; carenza di motivazione; motivazione apparente; sostiene che la Corte territoriale avrebbe affidato la decisione ad una apodittica affermazione (l’essere il Vetrano in posizione di comando) non corrispondente agli atti di causa puntualmente sottoposti all’esame dei giudici di merito evidenzianti chiaramente l’espressione ‘distacco’; R.G.N. 793/2017 Pag.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 della legge 23 agosto n. 400 del 1988, dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997, dell’art. 30, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, delle norme del c.c.n.l. e del c.c.n.i. (violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri 15.9.2004 nonché dell’Accordo del 29.7.2010 Stato Regioni); sostiene che le indicate norme, che disciplinano il distacco in modo tecnico, rendono censurabile la decisione della Corte d’appello in ragione della quale, con interpretazione sostanzialista, è stata assimilata la posizione del Vetrano ad un "comando", così riconoscendogli il diritto a fruire dell’indennità in questione; assume che non può essere effettuata alcuna equiparazione delle posizioni di comando, fuori ruolo e distacco in quanto l’art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003 configura il distacco nelle sole ipotesi in cui un datore di lavoro, al fine di realizzare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività; addebita alla sentenza impugnata di avere errato nel ritenere che il distacco funzionale disposto dalla Regione dovesse essere qualificato come comando; aggiunge che l’indennità di specificità organizzativa, introdotta dall’art. 18 del CCNI del 2004, non spetta al ricorrente in quanto il comma 2 dell’art. 1 di tale CCNI ha limitato l’estensione soggettiva dei destinatari delle norme contrattuali “al personale di prestito (comando e fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio” ma non anche al personale in distacco funzionale e che anche l’art. 14 del medesimo CCNI dispone che i sistemi di incentivazione sono previsti in favore del personale di prestito (comando e fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; sostiene che il personale regionale in distacco funzionale presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] presta servizio per soddisfare un interesse proprio della Regione e non del Governo ed è assoggettato alla disciplina collettiva del diverso comparto delle [OSCURATO:PERSONA], percepisce il relativo trattamento economico e l’eventuale superamento dell’orario ordinario è remunerato con il compenso per il lavoro straordinario; deduce che l’indennità di specificità organizzativa, ripartita in due fasce economiche, è subordinata allo svolgimento di attività disagiate dovute alla disponibilità manifestata ad operare in orari diversi, oltre alla protrazione degli stessi oltre l’orario di servizio, e rappresenta una remunerazione per attività diverse da quelle ordinarie ed è specifica per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri; sostiene che le parti contrattuali hanno riferito l’indennità in questione al solo personale comandato e fuori ruolo e non, come invece valutato dal giudice d’appello, al personale in distacco funzionale, come il Vetrano; R.G.N. 793/2017 Pag.assume, infine, che solo con l’Accordo del 29 luglio 2010 l’integrale trattamento accessorio economico spettante al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato esteso anche al personale regionale in posizione di distacco; 3. in via preliminare va affermata l’ammissibilità del ricorso; nel richiamo operato nella sentenza impugnata al principio di parità di trattamento economico a parità di mansioni svolte non è ravvisabile, come sostiene il controricorrente, una autonoma ‘ratio decidendi’ idonea da sé sola a sorreggere la statuizione adottata, necessitante di autonoma impugnazione (Cass., Sez. Un., n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016, 7838/2015) a pena di inammissibilità del ricorso; è evidente che l’accenno al principio di parità di trattamento costituisce una mera argomentazione motivazionale, spesa dalla Corte territoriale al solo fine di evidenziare la coerenza della operata ricostruzione della portata e del significato delle norme di legge e di negoziazione collettiva disciplinanti la materia del trattamento economico accessorio spettante al personale in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], senza che questo riferimento sia stato compiutamente illustrato e posto a base della decisione assunta (Cass. nn. 8755/2018, 26365/2010, 7074/2006, 24591/2005); 4. tanto precisato, imotivi sono infondati alla luce dei precedenti di questa Corte in vicende analoghe (Cass. n. 32875/2018; Cass. n. 26445/2021); il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra ricordate perché condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate exart. 118 disp. att. cod. proc. civ. e la ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; 5. quanto, in particolare, al rilievo con cui la ricorrente assume che non può essere effettuata alcuna equiparazione delle posizioni di comando, fuori ruolo e distacco in quanto l’art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003 fa riferimento al distacco –in modo tecnico e quale istituto generale – configurandolo nelle sole ipotesi in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, è sufficiente osservare che questa Corte ha più volte affermato che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel prevedere che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” è chiaro nell’individuare il destinatario della esclusione, riferita all’intero decreto, innanzitutto nell’ente pubblico (Cass. n. 9741/2018, Cass. n. 20327/2016); 6. la denuncia, poi, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo (nella specie contratto collettivo integrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2004) è inammissibile; R.G.N. 793/2017 Pag.tale disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere meramente integrativo della negoziazione nazionale di comparto; in relazione a detti contratti integrativi l ’ interpretazione è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. nn. 16954/2018, 10094/2018, 4921/2016, 6748/2010), nella specie non dedotti; 7. analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’Accordo del 29.7.2010; 8. sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed e
Sentenza Cassazione n. 03367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris