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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03116/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18 ottobre 1981 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 17 Febbraio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 18 gennaio 2022 dal GIP del Tribunale di Napoli.

Con tale provvedimento il GIP, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del provento del reato di usura aggravata dal metodo mafioso, determinato nella somma complessiva di 137.726 C. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 240 bis cod.pen. e 321 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha errato nel qualificare il sequestro disposto dal GIP come sequestro per equivalente ex art. 322 ter cod.pen. in quanto il gip ha inteso porre un vincolo ai sensi degli articoli 321 cod. proc.pen. e 240 bis cod.pen., come emerge dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare, sicché le doglianze formulate dalla difesa in ordine all'assenza di adeguata motivazione sulla sproporzione tra i redditi leciti dell'imputato e il bene sequestrato erano fondate e dovevano essere oggetto di valutazione da parte del tribunale.

Il ricorrente deduce che il tribunale è venuto meno ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per il sequestro preventivo di beni finalizzati alla confisca ex art. 240 bis codice penale si rende necessario l'accertamento della sproporzione tra beni e reddito. 3.Con nota trasmessa il 19 ottobre 2022 il ricorrente ha comunicato la volontà di rinunziare ai motivi di ricorso. 4.La rinunzia al ricorso comporta la inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenti statuizioni.

Si ritiene di limitare la condanna al pagamento dell'ammenda alla somma di euro 1500, in considerazione che la rinunzia è pervenuta a ridosso dell'udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18 ottobre 1981 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 17 Febbraio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 18 gennaio 2022 dal GIP del Tribunale di Napoli. Con tale provvedimento il GIP, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del provento del reato di usura aggravata dal metodo mafioso, determinato nella somma complessiva di 137.726 C. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 240 bis cod.pen. e 321 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha errato nel qualificare il sequestro disposto dal GIP come sequestro per equivalente ex art. 322 ter cod.pen. in quanto il gip ha inteso porre un vincolo ai sensi degli articoli 321 cod. proc.pen. e 240 bis cod.pen., come emerge dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare, sicché le doglianze formulate dalla difesa in ordine all'assenza di adeguata motivazione sulla sproporzione tra i redditi leciti dell'imputato e il bene sequestrato erano fondate e dovevano essere oggetto di valutazione da parte del tribunale. Il ricorrente deduce che il tribunale è venuto meno ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per il sequestro preventivo di beni finalizzati alla confisca ex art. 240 bis codice penale si rende necessario l'accertamento della sproporzione tra beni e reddito. 3.Con nota trasmessa il 19 ottobre 2022 il ricorrente ha comunicato la volontà di rinunziare ai motivi di ricorso. 4.La rinunzia al ricorso comporta la inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenti statuizioni. Si ritiene di limitare la condanna al pagamento dell'ammenda alla somma di euro 1500, in considerazione che la rinunzia è pervenuta a ridosso dell'udienza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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