Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14061/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CORTE D'APPELLO di1235MILANO, depositata il 22/01/2025 R.G.N. 561/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza non definitiva n. 19/2024 il Tribunale diComo, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 11039/2025confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva così provveduto: 1) avevaN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026dichiarato che tra le parti si era instaurato dal 28/7/2021 uDnat a pubblicazione 13/05/2026rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, coninquadramento del ricorrente nel 5° livello CCNL Turismo,pubblici esercizi, con orario dal lunedì al sabato dalle 18.00 alle22.00 e, conseguentemente, aveva dichiarato inefficace illicenziamento del ricorrente, perché non intimato con attoscritto del datore di lavoro; 2) aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. allareintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro; 3) avevadisposto la prosecuzione del giudizio come da separataordinanza.1.1.

Con sentenza definitiva n. 74/2024 il medesimoTribunale aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento: -dell’indennità risarcitoria di € 800,00 mensili dal licenziamentoalla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessilegali dal dovuto al saldo; - dei contributi previdenziali eassistenziali per il medesimo periodo; - della somma al lordo,corrispondente a quella al netto di € 1.437,50 per differenzeretributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali daldovuto al saldo, oltre al pagamento delle spese del giudizio indistrazione.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano, provvedendo sull’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. controentrambe le suindicate sentenze, in parziale riforma di questeultime, provvedeva come segue: - respingeva la domandaazionata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado relativamente allicenziamento orale del 29 settembre 2021; - confermava lealtre statuizioni di merito; - compensava nella misura di unmezzo tra le parti le spese di tutto il giudizio e condannava laNumero registro generale 11039/2025Bia s.r.l. a rifondere all’appellato l’altro mezzo, come liquidatoN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026per ogni grado e in distrazione.

Data pubblicazione 13/05/20263.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevaquello che aveva considerato e deciso il primo giudice nelle duesentenze, impugnate dalla società soccombente a mezzo di duemotivi d’appello.4.

Ciò premesso, la Corte riteneva che non era statadimostrata sotto alcun profilo una condotta, anche attuata in viadi fatto per contegni concludenti, tesa all’espulsione delprestatore dal contesto lavorativo.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6.

Resiste l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 604/1966, art. 19 D.Lgs81/2015, artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”.2.

Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 D.Lgs 81/2015 artt. 115 c.p.c. e 2697c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”.3.

I due motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.4.

Giova premettere che la Corte distrettuale, a fronte didue motivi d’appello della società che attenevanoesclusivamente alle statuizioni del primo giudice circa ilNumero registro generale 11039/2025licenziamento orale dedotto dal lavoratore (v. pag. 3 della suaN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026sentenza), ha considerato che: Data pubblicazione 13/05/2026“Si tratta nella specie di un rapporto di lavoro senza lalegittima previsione di un termine, che alla data presuntadall’Azienda quale scadenza di operatività della fattispecie,avrebbe trovato la sua fine secondo quanto dedotto dallavoratore, mediante una forma risolutoria tale da sostanziareun caso di un recesso non scritto e dunque la persistenza deldiritto del lavoratore alla ripresa della sua occupazione.In questo senso però non è stata dimostrata sotto alcunprofilo una condotta, anche attuata in via di fatto per contegniconcludenti, tesa all’espulsione del prestatore dal contestolavorativo”.Difatti, ha considerato ancora la Corte che: Al punto 9) del ricorso di primo grado, il Russo avevasostenuto che “in data 28.9.2021 veniva quindi intimato informa orale il licenziamento in tronco del lavoratore”, ma i testinon sono stati escussi su tale capitolo e/o comunque sullarelativa circostanza.Non è stato appurato in termini di riscontro dell’allegatacircostanza fattuale, se proprio a quella data vi fosseeffettivamente stato un licenziamento nel senso proprio deltermine e per giunta impartito con modalità schiettamente orali.D’altro canto, pare significativo notarlo, non risultano daparte del lavoratore delle offerte della sua prestazionelavorativa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], se non col ricorsointroduttivo sostenuto da una domanda che sottende quella diun reinserimento in servizio .Numero registro generale 11039/20255.

Orbene, a fronte di tale chiara ratio decidendi della CorteN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026di merito, il ricorrente nel primo motivo si riferiscDeat a pubblicazione 13/05/2026esclusivamente al passaggio motivazionale su riportato circa il“punto 9) del ricorso di primo grado” (v. pag. 7 del ricorso percassazione).Il ricorrente, comunque, nello svolgimento della censuranon spiega assolutamente come e perché giudichi violate ofalsamente applicate, da parte della Corte d’appello, le normedi diritto indicate in rubrica.Piuttosto, sostiene che: “L’argomentazione della Corted’Appello di Milano” - alludendo al passaggio motivazionalesuddetto - risulterebbe “essere quindi contraria alla prova incostitutivo, incombente nella specie sul lavoratore, essendostato da lui dedotto un licenziamento intimato senzal’osservanza della prescritta forma scritta, potrebbe essereassolto dimostrando una risoluzione del rapporto ascrivibile allavolontà datoriale anche manifestata con comportamenticoncludenti.Il ricorrente non considera che, come si è visto, i giudici disecondo grado hanno creduto indimostrata “sotto alcun profilouna condotta, anche attuata in via di fatto per contegniconcludenti, tesa all’espulsione del prestatore dal contestolavorativo”.6.

Il ricorrente deduce ancora che: “Pur ritenendodocumentata la volontà del datore di lavoro di interrompere ilrapporto conformemente a quanto contestato dal lavoratore e,conseguentemente, l’assenza di un atto scritto doveroso exlege, la Corte d’Appello omette la valutazione dell’ulterioreNumero registro generale 11039/2025prova per testi che pur ritenuta astrattamente indispensabileN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026viene meramente disattesa (con riferimento al capitolo 9) dDealt a pubblicazione 13/05/2026ricorso)”.6.1.

Tali rilievi, tuttavia, sono del tutto eccentrici rispettoall’intero testo della sentenza impugnata la quale in nessunpunto ha ritenuto “documentata la volontà del datore di lavorodi interrompere il rapporto conformemente a quanto contestatodal lavoratore”; neppure la Corte ha giudicato astrattamenteindispensabile la prova per testi su quanto dedotto dallavoratore nel punto 9) del ricorso introduttivo, essendosilimitata a rilevare che “i testi non sono stati escussi su talecapitolo e/o comunque sulla relativa circostanza”.

Mette contoaggiungere a quest’ultimo riguardo che l’attuale ricorrenteneanche deduce che in secondo grado avesse chiesto diassumere testimonianze su quel capitolo, sul presupposto chele deposizioni raccolte in primo grado non fossero state rese ariguardo o comunque che fosse indispensabile l’escussione ditesti su quella circostanza.7.

Il ricorrente censura, altresì, l’ulteriore passaggiomotivazionale dell’impugnata sentenza in cui la Corte haosservato che “non risultano da parte del lavoratore delle offertealla sua prestazione lavorativa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], se noncol ricorso introduttivo sostenuto da una domanda che sottendequella di un reinserimento in servizio”.Assume, infatti, che tale passo sarebbe contrario allaprova in atti (lettera impugnazione del licenziamento) oltre checon il costante Principio affermato dall’adita Corte: “Tale azione(ovvero quella diretta a far valere l’inefficacia del licenziamentointimato in via orale) non è subordinata al preventivo onere diimpugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delleintercorse modifiche, apportate – a mezzo dell’art. 32 Nudmeerlol are gistro generale 11039/2025Numero sezionale 1235/2026Legge n. 183 del 2010 – all’articolo 6 della Legge 604 deNlu m1e9ro6 d6i r,a ccolta generale 14061/2026poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, noDnat a pubblicazione 13/05/2026esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere iltermine di decadenza.” (ex multis Cass. 26407/2022)” .7.1.

Ma anche questi rilievi non sono pertinenti rispetto alragionamento decisorio dei giudici d’appello.Invero, nel passaggio sopra riportato, essenzialmente dicompletamento rispetto alle considerazioni precedenti, i giudicidi secondo grado non hanno assolutamente addebitato alricorrente di non aver impugnato tempestivamente per viastragiudiziale un licenziamento di cui quello deduceva l’oralità,bensì hanno notato che “non risultano da parte del lavoratoredelle offerte alla sua prestazione lavorativa nei confronti di BiaSRL”.8.

In definitiva, risulta chiaro che la prima censura, oltre anon essere aderente all’effettiva motivazione resa dalla Corteterritoriale, veicola solo una critica all’accertamento fattualeoperato da quest’ultima, che non può trovare ingresso in questasede di legittimità.9.

Considerazioni in parte analoghe valgono per il secondomotivo di ricorso.10.

Il ricorrente in tale motivo impugna una parte ulterioredi motivazione (quella che si apre con “Considerato …”, a pag.4 dell’impugnata sentenza), sostenendo che in essa la Corted’appello disattende “il disposto normativo e contrasta infatticon il pertinente Principio di Diritto costantemente applicatodalla Suprema Corte secondo cui la forma scritta del contrattodi lavoro a termine (articolo 19 del Decreto Legislativo 15Numero registro generale 11039/2025giugno 2015, n. 81) è richiesta ad substantiam acti e deveN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026sussistere sin dal momento della costituzione del rapporto dDait a pubblicazione 13/05/2026lavoro, potendosi ammettere (solo) la non contestualità dellesottoscrizioni del documento contrattuale, non anche lasuccessiva documentazione del patto mediante lasottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, ciòrisolvendosi nell’inammissibile convalida di un atto nullo”.11.

Ebbene, il ricorrente ha, questa volta, malinteso ipassaggi motivazionali in questione, che sono essenzialmentevolti a mettere in luce che tutto quanto ivi “Considerato …”restava “fermo, poiché non oggetto di appositi rilievi e censure,quanto accertato dal primo Giudice a proposito delle mansioni edella esatta qualifica di riferimento secondo il CCNL applicabile”.Come già accennato, infatti, l’appello della societàriguardava esclusivamente il licenziamento orale dedotto dallavoratore e le relative statuizioni di tutela riconosciute allavoratore, e non anche la declaratoria di esistenza inter partesa far tempo dal 28/7/2021 di “un rapporto di lavoro subordinatoa tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente nel 5°livello ccnl Turismo, pubblici esercizi”, e con l’orario specificatonella prima sentenza, né la condanna al pagamento di differenzeper € 1.437,50 in line capitale, pronunciata con la secondasentenza.E di tanto è piana “riprova” il dispositivo della sentenza quiimpugnata in cui la riforma delle due sentenze, non definitiva edefinitiva, di primo grado è circoscritta alla reiezione della“domanda azionata da [OSCURATO:PERSONA] in primo gradorelativamente al licenziamento orale del 29 settembre 2021”,mentre sono state esplicitamente confermate “le Nuamletrroe re gistro generale 11039/2025Numero sezionale 1235/2026statuizioni di merito”.

Numero di raccolta generale 14061/2026Data pubblicazione 13/05/202612.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 11039/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026Data pubblicazione 13/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO di1235MILANO, depositata il 22/01/2025 R.G.N. 561/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza non definitiva n. 19/2024 il Tribunale diComo, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 11039/2025confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva così provveduto: 1) avevaN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026dichiarato che tra le parti si era instaurato dal 28/7/2021 uDnat a pubblicazione 13/05/2026rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, coninquadramento del ricorrente nel 5° livello CCNL Turismo,pubblici esercizi, con orario dal lunedì al sabato dalle 18.00 alle22.00 e, conseguentemente, aveva dichiarato inefficace illicenziamento del ricorrente, perché non intimato con attoscritto del datore di lavoro; 2) aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. allareintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro; 3) avevadisposto la prosecuzione del giudizio come da separataordinanza.1.1. Con sentenza definitiva n. 74/2024 il medesimoTribunale aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento: -dell’indennità risarcitoria di € 800,00 mensili dal licenziamentoalla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessilegali dal dovuto al saldo; - dei contributi previdenziali eassistenziali per il medesimo periodo; - della somma al lordo,corrispondente a quella al netto di € 1.437,50 per differenzeretributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali daldovuto al saldo, oltre al pagamento delle spese del giudizio indistrazione.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano, provvedendo sull’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. controentrambe le suindicate sentenze, in parziale riforma di questeultime, provvedeva come segue: - respingeva la domandaazionata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado relativamente allicenziamento orale del 29 settembre 2021; - confermava lealtre statuizioni di merito; - compensava nella misura di unmezzo tra le parti le spese di tutto il giudizio e condannava laNumero registro generale 11039/2025Bia s.r.l. a rifondere all’appellato l’altro mezzo, come liquidatoN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026per ogni grado e in distrazione. Data pubblicazione 13/05/20263. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevaquello che aveva considerato e deciso il primo giudice nelle duesentenze, impugnate dalla società soccombente a mezzo di duemotivi d’appello.4. Ciò premesso, la Corte riteneva che non era statadimostrata sotto alcun profilo una condotta, anche attuata in viadi fatto per contegni concludenti, tesa all’espulsione delprestatore dal contesto lavorativo.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. Resiste l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 604/1966, art. 19 D.Lgs81/2015, artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 D.Lgs 81/2015 artt. 115 c.p.c. e 2697c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”.3. I due motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.4. Giova premettere che la Corte distrettuale, a fronte didue motivi d’appello della società che attenevanoesclusivamente alle statuizioni del primo giudice circa ilNumero registro generale 11039/2025licenziamento orale dedotto dal lavoratore (v. pag. 3 della suaN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026sentenza), ha considerato che: Data pubblicazione 13/05/2026“Si tratta nella specie di un rapporto di lavoro senza lalegittima previsione di un termine, che alla data presuntadall’Azienda quale scadenza di operatività della fattispecie,avrebbe trovato la sua fine secondo quanto dedotto dallavoratore, mediante una forma risolutoria tale da sostanziareun caso di un recesso non scritto e dunque la persistenza deldiritto del lavoratore alla ripresa della sua occupazione.In questo senso però non è stata dimostrata sotto alcunprofilo una condotta, anche attuata in via di fatto per contegniconcludenti, tesa all’espulsione del prestatore dal contestolavorativo”.Difatti, ha considerato ancora la Corte che: Al punto 9) del ricorso di primo grado, il Russo avevasostenuto che “in data 28.9.2021 veniva quindi intimato informa orale il licenziamento in tronco del lavoratore”, ma i testinon sono stati escussi su tale capitolo e/o comunque sullarelativa circostanza.Non è stato appurato in termini di riscontro dell’allegatacircostanza fattuale, se proprio a quella data vi fosseeffettivamente stato un licenziamento nel senso proprio deltermine e per giunta impartito con modalità schiettamente orali.D’altro canto, pare significativo notarlo, non risultano daparte del lavoratore delle offerte della sua prestazionelavorativa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], se non col ricorsointroduttivo sostenuto da una domanda che sottende quella diun reinserimento in servizio .Numero registro generale 11039/20255. Orbene, a fronte di tale chiara ratio decidendi della CorteN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026di merito, il ricorrente nel primo motivo si riferiscDeat a pubblicazione 13/05/2026esclusivamente al passaggio motivazionale su riportato circa il“punto 9) del ricorso di primo grado” (v. pag. 7 del ricorso percassazione).Il ricorrente, comunque, nello svolgimento della censuranon spiega assolutamente come e perché giudichi violate ofalsamente applicate, da parte della Corte d’appello, le normedi diritto indicate in rubrica.Piuttosto, sostiene che: “L’argomentazione della Corted’Appello di Milano” - alludendo al passaggio motivazionalesuddetto - risulterebbe “essere quindi contraria alla prova incostitutivo, incombente nella specie sul lavoratore, essendostato da lui dedotto un licenziamento intimato senzal’osservanza della prescritta forma scritta, potrebbe essereassolto dimostrando una risoluzione del rapporto ascrivibile allavolontà datoriale anche manifestata con comportamenticoncludenti.Il ricorrente non considera che, come si è visto, i giudici disecondo grado hanno creduto indimostrata “sotto alcun profilouna condotta, anche attuata in via di fatto per contegniconcludenti, tesa all’espulsione del prestatore dal contestolavorativo”.6. Il ricorrente deduce ancora che: “Pur ritenendodocumentata la volontà del datore di lavoro di interrompere ilrapporto conformemente a quanto contestato dal lavoratore e,conseguentemente, l’assenza di un atto scritto doveroso exlege, la Corte d’Appello omette la valutazione dell’ulterioreNumero registro generale 11039/2025prova per testi che pur ritenuta astrattamente indispensabileN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026viene meramente disattesa (con riferimento al capitolo 9) dDealt a pubblicazione 13/05/2026ricorso)”.6.1. Tali rilievi, tuttavia, sono del tutto eccentrici rispettoall’intero testo della sentenza impugnata la quale in nessunpunto ha ritenuto “documentata la volontà del datore di lavorodi interrompere il rapporto conformemente a quanto contestatodal lavoratore”; neppure la Corte ha giudicato astrattamenteindispensabile la prova per testi su quanto dedotto dallavoratore nel punto 9) del ricorso introduttivo, essendosilimitata a rilevare che “i testi non sono stati escussi su talecapitolo e/o comunque sulla relativa circostanza”. Mette contoaggiungere a quest’ultimo riguardo che l’attuale ricorrenteneanche deduce che in secondo grado avesse chiesto diassumere testimonianze su quel capitolo, sul presupposto chele deposizioni raccolte in primo grado non fossero state rese ariguardo o comunque che fosse indispensabile l’escussione ditesti su quella circostanza.7. Il ricorrente censura, altresì, l’ulteriore passaggiomotivazionale dell’impugnata sentenza in cui la Corte haosservato che “non risultano da parte del lavoratore delle offertealla sua prestazione lavorativa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], se noncol ricorso introduttivo sostenuto da una domanda che sottendequella di un reinserimento in servizio”.Assume, infatti, che tale passo sarebbe contrario allaprova in atti (lettera impugnazione del licenziamento) oltre checon il costante Principio affermato dall’adita Corte: “Tale azione(ovvero quella diretta a far valere l’inefficacia del licenziamentointimato in via orale) non è subordinata al preventivo onere diimpugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delleintercorse modifiche, apportate – a mezzo dell’art. 32 Nudmeerlol are gistro generale 11039/2025Numero sezionale 1235/2026Legge n. 183 del 2010 – all’articolo 6 della Legge 604 deNlu m1e9ro6 d6i r,a ccolta generale 14061/2026poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, noDnat a pubblicazione 13/05/2026esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere iltermine di decadenza.” (ex multis Cass. 26407/2022)” .7.1. Ma anche questi rilievi non sono pertinenti rispetto alragionamento decisorio dei giudici d’appello.Invero, nel passaggio sopra riportato, essenzialmente dicompletamento rispetto alle considerazioni precedenti, i giudicidi secondo grado non hanno assolutamente addebitato alricorrente di non aver impugnato tempestivamente per viastragiudiziale un licenziamento di cui quello deduceva l’oralità,bensì hanno notato che “non risultano da parte del lavoratoredelle offerte alla sua prestazione lavorativa nei confronti di BiaSRL”.8. In definitiva, risulta chiaro che la prima censura, oltre anon essere aderente all’effettiva motivazione resa dalla Corteterritoriale, veicola solo una critica all’accertamento fattualeoperato da quest’ultima, che non può trovare ingresso in questasede di legittimità.9. Considerazioni in parte analoghe valgono per il secondomotivo di ricorso.10. Il ricorrente in tale motivo impugna una parte ulterioredi motivazione (quella che si apre con “Considerato …”, a pag.4 dell’impugnata sentenza), sostenendo che in essa la Corted’appello disattende “il disposto normativo e contrasta infatticon il pertinente Principio di Diritto costantemente applicatodalla Suprema Corte secondo cui la forma scritta del contrattodi lavoro a termine (articolo 19 del Decreto Legislativo 15Numero registro generale 11039/2025giugno 2015, n. 81) è richiesta ad substantiam acti e deveN umero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026sussistere sin dal momento della costituzione del rapporto dDait a pubblicazione 13/05/2026lavoro, potendosi ammettere (solo) la non contestualità dellesottoscrizioni del documento contrattuale, non anche lasuccessiva documentazione del patto mediante lasottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, ciòrisolvendosi nell’inammissibile convalida di un atto nullo”.11. Ebbene, il ricorrente ha, questa volta, malinteso ipassaggi motivazionali in questione, che sono essenzialmentevolti a mettere in luce che tutto quanto ivi “Considerato …”restava “fermo, poiché non oggetto di appositi rilievi e censure,quanto accertato dal primo Giudice a proposito delle mansioni edella esatta qualifica di riferimento secondo il CCNL applicabile”.Come già accennato, infatti, l’appello della societàriguardava esclusivamente il licenziamento orale dedotto dallavoratore e le relative statuizioni di tutela riconosciute allavoratore, e non anche la declaratoria di esistenza inter partesa far tempo dal 28/7/2021 di “un rapporto di lavoro subordinatoa tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente nel 5°livello ccnl Turismo, pubblici esercizi”, e con l’orario specificatonella prima sentenza, né la condanna al pagamento di differenzeper € 1.437,50 in line capitale, pronunciata con la secondasentenza.E di tanto è piana “riprova” il dispositivo della sentenza quiimpugnata in cui la riforma delle due sentenze, non definitiva edefinitiva, di primo grado è circoscritta alla reiezione della“domanda azionata da [OSCURATO:PERSONA] in primo gradorelativamente al licenziamento orale del 29 settembre 2021”,mentre sono state esplicitamente confermate “le Nuamletrroe re gistro generale 11039/2025Numero sezionale 1235/2026statuizioni di merito”. Numero di raccolta generale 14061/2026Data pubblicazione 13/05/202612. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 11039/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14061/2026Data pubblicazione 13/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris