CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato dall’avvocataCarmen [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1203/2019depositata il 09/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7223/2020Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16044/2026Data pubblicazione 25/05/2026Anna D’Urso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Salerno pubblicata in data 9.9.2019, di rigettodell’impugnazione della sentenza del Tribunale di Salerno che avevadichiarato inammissibili le domande proposte dall’odierna ricorrente;questa, in qualità di creditrice di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto ladeclaratoria di falsità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] conil quale l’unico bene immobile della defunta era stato lasciato a BereniceAversa, con lesione della legittima spettante al coniuge [OSCURATO:PERSONA] usufruttuario-, con le pronunce conseguenti per riacquisire alpatrimonio del debitore quanto di sua spettanza.La Corte d’Appello di Salerno, come già il Tribunale, aveva ritenutoinsussistenti i presupposti dell’azione ex art.2900 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]Urso ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, comunicandol’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA].Prima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussionedel ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Urso ha depositato atto di rinuncia exart.390 c.p.c. e contestuale accettazione non sottoscritto dalle partipersonalmente ma sottoscritto dallo stesso legale e -per accettazione- daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] -e, per gli eredi [OSCURATO:PERSONA] che non hannodepositato controricorso, dal legale che aveva rappresentato il de cuiusnelle fasi di merito-.[OSCURATO:PERSONA] difensori delle parti, che hanno congiuntamente richiesto l’estinzionedel giudizio a seguito di rinuncia accettata, non sono muniti dello specificopotere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia -chedeve essere specificamente attribuito e non può essere quindi compresonel potere di transigere la controversia.Numero registro generale 7223/2020Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16044/2026Data pubblicazione 25/05/2026La mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare e,in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390, secondocomma, cod. proc. civ., rendono l’atto di rinuncia inidoneo a produrrel’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242; Cass.20/01/2015, n. 901): rivela, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interessedella ricorrente a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n.22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907)manifestato attraverso il difensore con l’atto di rinuncia -nel caso di specieaccettato dal difensore della controparte costituita-, che fonda unasituazione di cessazione della materia del contendere (cfr. ancora, direcente, Cass. n.30640/2024).La cessazione della materia del contendere presuppone infatti ilsopravvenire di circostanze comportanti il venir meno dell’interesse delleparti ad ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite che,nel caso di specie, è stato legittimamente evidenziato, nello svolgimentodell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanzaprocessuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., daiprocuratori della ricorrente e della controricorrente ed è stato giustificatocon il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia.Deve essere quindi dichiarata, l’intervenuta cessazione della materiadel contendere: ciò rende ultronea, per irrilevanza, la valutazione dieventuali ulteriori questione, anche di carattere processuale.Si compensano integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità, come richiesto.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile (per causeNumero registro generale 7223/2020Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16044/2026Data pubblicazione 25/05/2026diverse da situazioni sopravvenute idonee ad incidere sulle condizionidell’azione) o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.La Corte di Cassazione, sezione prima civile,-dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.3.2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco