CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 gennaio 1953
Cassazione n. 26003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1953 avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 176 d.lgs. n. 42 del 2004, perché estinto per prescrizione. La Corte ha pronunciato sentenza in camera di consiglio in via preliminare, ed ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ritenendo di non poter pronunciare assoluzione nel merito, per difetto di prova evidente dell'innocenza dell'imputato. L'accusa ha ad oggetto l'impossessamento di beni archeologici depositati presso un Comune, prelevati asseritamente per finalità di studio nella qualità di ispettore onorario della Soprintendenza. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Dom4nico Caiazza, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla pronuncia della sentenza, da parte della Corte d'appello, all'esito di camera di consiglio non partecipata. Si deduce che la sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte d'appello in riforma' della sentenza di condanna in primo grado all'esito di camera di consiglio svolta de plano, in difetto di contraddittorio, è illegittima in quanto il rinvio operato dall'art. 598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il processo di primo grado non comprende la procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. Si precisa che vi è interesse all'annullamento per ottenere una nuova pronuncia da parte del giudice di merito, perché valuti se sussistano i presupposti per il proscioglimento a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (così Sez. 5 n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811-01). E questa soluzione è imposta dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 111 del 2022, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Questa conclusione, può essere utile aggiungere, è stata affermata perché, come osservato dalla Corte costituzionale e riportato nella massima ufficiale, «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito». 4. Alla fondatezza del ricorso segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, perché proceda al giudizio, decidendo sul gravame. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in data 24/03/2023