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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1949

Cassazione n. 01509/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1949 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato, commesso il 9 maggio 2011.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il termine massimo in data 9 novembre 2018, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta in data 8 luglio 2020.

Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede che la settima sezione penale non dichiari l'inammissibilità del ricorso, perché l'eccezione di prescrizione è fondata.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01).

3.2. Nella specie la Corte di appello ha sostenuto che il termine massimo di prescrizione del reato non fosse decorso stante l'operatività di "diverse sospensioni verificatesi nel corso del processo e da ultimo quella per il Covid-19".

In realtà il termine di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei) è spirato il 9 novembre 2018; prima di tale data non si rilevano cause di sospensione; mentre sono irrilevanti i periodi di sospensione successivi.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

In base al paragrafo 63.2 delle tabelle in vigore, tale esito decisorio rientra nella competenza della settima sezione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere stensore Ij_.e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1949 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato, commesso il 9 maggio 2011. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il termine massimo in data 9 novembre 2018, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta in data 8 luglio 2020. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede che la settima sezione penale non dichiari l'inammissibilità del ricorso, perché l'eccezione di prescrizione è fondata. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01). 3.2. Nella specie la Corte di appello ha sostenuto che il termine massimo di prescrizione del reato non fosse decorso stante l'operatività di "diverse sospensioni verificatesi nel corso del processo e da ultimo quella per il Covid-19". In realtà il termine di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei) è spirato il 9 novembre 2018; prima di tale data non si rilevano cause di sospensione; mentre sono irrilevanti i periodi di sospensione successivi. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. In base al paragrafo 63.2 delle tabelle in vigore, tale esito decisorio rientra nella competenza della settima sezione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere stensore Ij_.e
Sentenza Cassazione n. 01509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris