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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 09448/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24677-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: calogero.vinci© avvocaticl.legalmail.it - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 95/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 17/2/2020, accogliendo l'appello del Comune di Pietraperzia, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione revocatoria proposta dal Comune, creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale, avverso atti di disposizione patrimoniale, e specificamente di donazione, posti in essere dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.,S.U. n. 20597 del 9/9/2013; Cass., S.U. n. 14792 del 19/7/2016).

La stessa Corte d'Appello ha regolato il regime delle spese statuendo quanto segue: "Quanto alle spese di lite, deve confermarsi, per il primo grado di giudizio la compensazione stabilita dal primo giudice, mentre con riguardo al presente grado di giudizio, giusta il principio di soccombenza - tenuto altresì conto che la regolamentazione della giurisdizione espressa dalla Suprema Corte con la pronuncia del 2013 è anteriore alla proposizione dell'appello, e dunque ampiamente conoscibile dalle parti- gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dal Comune appellante, nella misura di cui al dispositivo, determinata secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Nessuno ha resistito al ricorso.3.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, co. 2 c.p.c. difetto di motivazione per omessa e/o illogica valutazione di circostanze dirimenti ai fini del decidere in relazione all'art. 360, co. 1 n.n. 3 e 5 c.p.c.- i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza in punto di regolazione delle spese allegando che il giudice -nel riferirsi al mutamento della giurisprudenza quale criterio per definire la regolazione delle spese- avrebbe erroneamente individuato la norma applicabile alla fattispecie nella disciplina di cui al d.l. n. 132 del 12/9/2014 che aveva per l'appunto introdotto - quale causa di compensazione delle spese -l'intervenuto mutamento della giurisprudenza.

Il giudice avrebbe errato nella individuazione della norma applicabile che, invece, in base al principio tempus regit actum, era l'art. 45, co. 11 L. n. 69 del 18/6/2009.

Il mancato consolidamento del nuovo orientamento del Giudice di legittimità avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello a tenerne conto nella regolazione delle spese, mentre l'aver del tutto omesso tale circostanza integra, oltre che la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche quella dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

In secondo luogo la statuizione in punto di spese sarebbe del tutto illogica ed arbitraria se riferita al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale era rimasto contumace in entrambe le fasi del giudizio di merito e non poteva dunque essere ritenuto responsabile delle scelte processualistiche degli altri convenuti. 1.1 Il ricorso è inammissibile con riguardo a tutte le lamentate censure.

Inannzitutto occorre ribadire che la decisione del giudice del merito di disporre o di non disporre la compensazione delle spese non è una decisione sindacabile in sede di legittimità.

Dunque le censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione." (Cass., 6-3, n. 11329 del 2019, Cass., S.U. n. 14989 del 2005).

Per quanto specificamente riguarda la censura relativa alla regolazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, essendo rimasto contumace, non aveva alcuna responsabilità per le scelte processualistiche degli altri convenuti, la stessa è da disattendere alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale"(Cass., 6-1, n. 13498 del 2018, Cass., 1, n. 6722 del 1988).

2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24677-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: calogero.vinci© avvocaticl.legalmail.it - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 95/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 17/2/2020, accogliendo l'appello del Comune di Pietraperzia, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione revocatoria proposta dal Comune, creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale, avverso atti di disposizione patrimoniale, e specificamente di donazione, posti in essere dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.,S.U. n. 20597 del 9/9/2013; Cass., S.U. n. 14792 del 19/7/2016). La stessa Corte d'Appello ha regolato il regime delle spese statuendo quanto segue: "Quanto alle spese di lite, deve confermarsi, per il primo grado di giudizio la compensazione stabilita dal primo giudice, mentre con riguardo al presente grado di giudizio, giusta il principio di soccombenza - tenuto altresì conto che la regolamentazione della giurisdizione espressa dalla Suprema Corte con la pronuncia del 2013 è anteriore alla proposizione dell'appello, e dunque ampiamente conoscibile dalle parti- gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dal Comune appellante, nella misura di cui al dispositivo, determinata secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Nessuno ha resistito al ricorso.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, co. 2 c.p.c. difetto di motivazione per omessa e/o illogica valutazione di circostanze dirimenti ai fini del decidere in relazione all'art. 360, co. 1 n.n. 3 e 5 c.p.c.- i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza in punto di regolazione delle spese allegando che il giudice -nel riferirsi al mutamento della giurisprudenza quale criterio per definire la regolazione delle spese- avrebbe erroneamente individuato la norma applicabile alla fattispecie nella disciplina di cui al d.l. n. 132 del 12/9/2014 che aveva per l'appunto introdotto - quale causa di compensazione delle spese -l'intervenuto mutamento della giurisprudenza. Il giudice avrebbe errato nella individuazione della norma applicabile che, invece, in base al principio tempus regit actum, era l'art. 45, co. 11 L. n. 69 del 18/6/2009. Il mancato consolidamento del nuovo orientamento del Giudice di legittimità avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello a tenerne conto nella regolazione delle spese, mentre l'aver del tutto omesso tale circostanza integra, oltre che la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche quella dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. In secondo luogo la statuizione in punto di spese sarebbe del tutto illogica ed arbitraria se riferita al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale era rimasto contumace in entrambe le fasi del giudizio di merito e non poteva dunque essere ritenuto responsabile delle scelte processualistiche degli altri convenuti. 1.1 Il ricorso è inammissibile con riguardo a tutte le lamentate censure. Inannzitutto occorre ribadire che la decisione del giudice del merito di disporre o di non disporre la compensazione delle spese non è una decisione sindacabile in sede di legittimità. Dunque le censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione." (Cass., 6-3, n. 11329 del 2019, Cass., S.U. n. 14989 del 2005). Per quanto specificamente riguarda la censura relativa alla regolazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, essendo rimasto contumace, non aveva alcuna responsabilità per le scelte processualistiche degli altri convenuti, la stessa è da disattendere alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale"(Cass., 6-1, n. 13498 del 2018, Cass., 1, n. 6722 del 1988). 2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
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