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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02413/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 6736-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA 2021 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 2961 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/08/2018 R.G.N. 634/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 6736/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 30.4.2015 ed aveva respinto la domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare, di mancato preavviso ed al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo agosto 2014 - 7 novembre 2014 comprensive di ferie, gratifica natalizia, differenze di t.f.r. e la maggior somme spettante a titolo di incentivo all'esodo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha opposto difese con controricorso.

In data 29 settembre 2021 il ricorrente ha notificato alla controricorrente atto di rinuncia nel quale si è dato atto che le parti, in data 27 luglio 2021, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale definendo "totalmente ed in via definitiva tutte le questioni vertenti tra le parti". [OSCURATO:PERSONA] L'atto di rinuncia, ritualmente depositato insieme al verbale di conciliazione giudiziale del 27 luglio 2021, risulta essere stato ritualmente notificato alla controparte in data 29 settembre 2021.

Tanto premesso deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio poiché la rinuncia risulta ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo legale, notificata alla controparte e depositata prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio, come prescritto dall'art. 390 cod. proc.civ..

Quanto alle spese queste devono essere compensate tra le parti in conformità a quanto dalle stesse convenuto in sede di conciliazione (cfr. punto 16 del verbale di conciliazione allegato).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nell' Adunanza camerale del 6 ottobre 2021 Il Presidente ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] 1=-;- 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6736-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA 2021 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 2961 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/08/2018 R.G.N. 634/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 6736/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 30.4.2015 ed aveva respinto la domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare, di mancato preavviso ed al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo agosto 2014 - 7 novembre 2014 comprensive di ferie, gratifica natalizia, differenze di t.f.r. e la maggior somme spettante a titolo di incentivo all'esodo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha opposto difese con controricorso. In data 29 settembre 2021 il ricorrente ha notificato alla controricorrente atto di rinuncia nel quale si è dato atto che le parti, in data 27 luglio 2021, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale definendo "totalmente ed in via definitiva tutte le questioni vertenti tra le parti". [OSCURATO:PERSONA] L'atto di rinuncia, ritualmente depositato insieme al verbale di conciliazione giudiziale del 27 luglio 2021, risulta essere stato ritualmente notificato alla controparte in data 29 settembre 2021. Tanto premesso deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio poiché la rinuncia risulta ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo legale, notificata alla controparte e depositata prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio, come prescritto dall'art. 390 cod. proc.civ.. Quanto alle spese queste devono essere compensate tra le parti in conformità a quanto dalle stesse convenuto in sede di conciliazione (cfr. punto 16 del verbale di conciliazione allegato). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nell' Adunanza camerale del 6 ottobre 2021 Il Presidente ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] 1=-;- 27
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