CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 01269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 3. Il 18 maggio 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.