CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nico, costituita ai sensi della legge30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in Via SanProspero 4, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizionepresso il Registro delle Imprese di Milano 10089630965, R.E.A MI-2503971, iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Bancad'Italia al n. 35441.5 ai sensi del provvedimento della Banca d’Italiadel 7 giugno 2017, avente quale oggetto sociale la realizzazione diuna o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, in persona delPresidente Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtùdi mandato in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 76C59 F839J), ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 15. Il difensore dichiara di volerricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/2451394ed all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]),Numero registro generale 22905/2025Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 20612/2026Data pubblicazione 18/06/2026in persona del Direttore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], legale rap-presentante pro tempore, con sede in Caserta, [OSCURATO:PERSONA] n.28, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. NRDNTN65E28 F839A), giusta procura su supporto analogico separato daconsiderarsi in calce al controricorso, in virtù di delibera di conferi-mento incarico, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e lenotifiche alla pec [OSCURATO:EMAIL] e al[OSCURATO:TELEFONO], nonché eleggendo domicilio in Roma, Via F.S.Nitti n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n° 2779 depo-sitata il 1 giugno 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 180.458,38), ed al d.m. n° 55 del 2014, comeNumero registro generale 22905/2025Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 20612/2026Data pubblicazione 18/06/2026modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 15 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti