CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 12091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il giudizio di comparazione tra circostanze, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini dell'esito del bilanciamento, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1, laddove si è valorizzata la proporzionalità del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto; rilievo non contrastato dalla prospettazione di elementi, in ipotesi disattesi, decisivi nella prospettiva invocata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il PTidente