CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, per escludere che la sostanza stupefacente rinvenuta fosse declinata all'uso esclusivamente personale, il significativo dato ponderale di circa grammi 263 di marijuana, le modalità di detenzione ed occultamento in uno alla assenza di elementi tali da denotare un suo consistente uso espressamente negato nel corso dell'interrogatorio in cui dichiarava di fare un uso saltuario di droga; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/