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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30819/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12664-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1005/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova avverso tre avvisi con i quali, in relazione agli anni di imposta 2007,2008 e 2009, l'Ufficio, preso atto che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, né aveva istituito alcun registro relativo alla contabilità obbligatoria, ritenendo inattendibile la contabilità, accertava induttivamente le maggiori imposte a titolo di Irpef , Irap e Iva.

2. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto alla detrazione IVA confermando per il resto.

3. La sentenza, impugnata dall'Agenzia, veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Veneto che riconosceva al contribuente il diritto alla detrazione delle fatture, pur non avendo il contribuente assolto agli obblighi contabili di registrazione e di dichiarazione.

5. Avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo Il contribuente non si è costituito [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione denuncia la ricorrente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 55, 19, 25 27 e 33 dPR 633/72, in relazione all'art.360 1 comma nr 3 cpc; la CTR Ric. 2020 n. 12664 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- darebbe incorsa in errore per aver riconosciuto la detraibilità dell'Iva da parte del contribuente che non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi, nell'assenza della registrazione delle fatture e dell'istituzione di una regolare contabilità.

2. Il motivo non è fondato. 2.1 L'Amministrazione finanziaria non ha contestato l'effettività delle prestazioni ricevute dal contribuente e l'assolvimento, a monte, dell'IVA dovuta, ma fa valere soltanto la violazione dei requisiti formali (dichiarativi e contabili, normativamente imposti al contribuente) come ostativa al riconoscimento del relativo credito IVA. 2.2 Sul punto con la sentenza 11 dicembre 2014, nella causa C-590/13, [OSCURATO:PERSONA] SrI, la Corte di giustizia, ha affermato che <<l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza EMS-[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2012:458, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

Diversa può essere la soluzione se la violazione di tali requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza EMS-[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2012:458, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)" (punto 39) ovvero se l'Amministrazione abbia evidenziato in tali carenze formali un "intento fraudolento" da parte del contribuente .

Tali indirizzo trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 2016, C-332/15, Astone in cui si precisa che << Spetta quindi al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle regole Ric. 2020 n. 12664 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -3- nazionali in materia di prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del giudizio dinanzi ad esso pendente, onde stabilire, alla luce degli elementi oggettivi fornitigli, se l'imputato di cui al procedimento principale abbia commesso un'evasione o un abuso siffatti (v., per analogia, sentenza del 13 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA], C- 18/13, EU:C:2014:69, punto 30)». 2.2 Anche la giurisprudenza di questo Collegio si è adeguata a quella unionale affermando che <<nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge (...) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione mera mente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta.

L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi"; ( cfr Cass.

S.U. 17757/2016 ma anche Cass. 5072/2015 e nr 20617/2020). 2.3 Nella fattispecie in esame non risulta che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia mai contestato (in sede di verifica fiscale, di accertamento e in giudizio) l'intento fraudolento o abusivo della violazione degli obblighi formali e le fatture, come riconosciuto dalla stessa Agenzia, sono state esibite dal contribuente già in sede di verifica fiscale senza essere contestate dalla Guardia di Ric. 2020 n. 12664 sez.

MT ud. 14-07-2021 -4- finanza sotto l'aspetto sostanziale dell'effettività delle prestazioni ricevute dal contribuente, nè sotto il profilo del mancato assolvimento dell'IVA in favore del terzo 2.4 La CTR, quindi, nell'affermare che non può essere negato, il diritto alla detrazione dell'IVA per il solo mancato rispetto degli obblighi formali e dichiarativi ha fatto buon governo dei principi sopra indicati 3 Il ricorso va quindi rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito in giudizio il convenuto. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115 ( Cass. Sez. 6-- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso Così deciso nella Camera di Consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12664-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1005/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova avverso tre avvisi con i quali, in relazione agli anni di imposta 2007,2008 e 2009, l'Ufficio, preso atto che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, né aveva istituito alcun registro relativo alla contabilità obbligatoria, ritenendo inattendibile la contabilità, accertava induttivamente le maggiori imposte a titolo di Irpef , Irap e Iva. 2. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto alla detrazione IVA confermando per il resto. 3. La sentenza, impugnata dall'Agenzia, veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Veneto che riconosceva al contribuente il diritto alla detrazione delle fatture, pur non avendo il contribuente assolto agli obblighi contabili di registrazione e di dichiarazione. 5. Avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo Il contribuente non si è costituito [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione denuncia la ricorrente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 55, 19, 25 27 e 33 dPR 633/72, in relazione all'art.360 1 comma nr 3 cpc; la CTR Ric. 2020 n. 12664 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- darebbe incorsa in errore per aver riconosciuto la detraibilità dell'Iva da parte del contribuente che non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi, nell'assenza della registrazione delle fatture e dell'istituzione di una regolare contabilità. 2. Il motivo non è fondato. 2.1 L'Amministrazione finanziaria non ha contestato l'effettività delle prestazioni ricevute dal contribuente e l'assolvimento, a monte, dell'IVA dovuta, ma fa valere soltanto la violazione dei requisiti formali (dichiarativi e contabili, normativamente imposti al contribuente) come ostativa al riconoscimento del relativo credito IVA. 2.2 Sul punto con la sentenza 11 dicembre 2014, nella causa C-590/13, [OSCURATO:PERSONA] SrI, la Corte di giustizia, ha affermato che <<l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza EMS-[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2012:458, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Diversa può essere la soluzione se la violazione di tali requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza EMS-[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2012:458, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)" (punto 39) ovvero se l'Amministrazione abbia evidenziato in tali carenze formali un "intento fraudolento" da parte del contribuente . Tali indirizzo trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 2016, C-332/15, Astone in cui si precisa che << Spetta quindi al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle regole Ric. 2020 n. 12664 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- nazionali in materia di prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del giudizio dinanzi ad esso pendente, onde stabilire, alla luce degli elementi oggettivi fornitigli, se l'imputato di cui al procedimento principale abbia commesso un'evasione o un abuso siffatti (v., per analogia, sentenza del 13 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA], C- 18/13, EU:C:2014:69, punto 30)». 2.2 Anche la giurisprudenza di questo Collegio si è adeguata a quella unionale affermando che <<nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge (...) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione mera mente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta. L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi"; ( cfr Cass. S.U. 17757/2016 ma anche Cass. 5072/2015 e nr 20617/2020). 2.3 Nella fattispecie in esame non risulta che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia mai contestato (in sede di verifica fiscale, di accertamento e in giudizio) l'intento fraudolento o abusivo della violazione degli obblighi formali e le fatture, come riconosciuto dalla stessa Agenzia, sono state esibite dal contribuente già in sede di verifica fiscale senza essere contestate dalla Guardia di Ric. 2020 n. 12664 sez. MT ud. 14-07-2021 -4- finanza sotto l'aspetto sostanziale dell'effettività delle prestazioni ricevute dal contribuente, nè sotto il profilo del mancato assolvimento dell'IVA in favore del terzo 2.4 La CTR, quindi, nell'affermare che non può essere negato, il diritto alla detrazione dell'IVA per il solo mancato rispetto degli obblighi formali e dichiarativi ha fatto buon governo dei principi sopra indicati 3 Il ricorso va quindi rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito in giudizio il convenuto. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115 ( Cass. Sez. 6-- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso Così deciso nella Camera di Consiglio
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