CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 7140/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/A; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: credito IVA domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania sez. staccata di Salerno n. 3885 / 05 / 20 depositata in data24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 /0 9 /2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per IVA 2014 con la quale era disconosciuto un credito IVA; - la CTP rigettava il ricorso , ritenendo che la carenza della documentazione della parte impediva di verificare la effettiva spettanza del credito; - gravava tal pronuncia di appello l a società e con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado ritenendo che la mancanza della documentazione contabile relativa agli anni 2013 e 2014 impediva il riconoscimento del credito opposto dalla contribuente; - ricorre a questa Corte l a società con atto affidato a tre motiv i e illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. di norme di diritto per avere l’Agenzia delle Entrate negata l’esistenza del credito soltanto sulla base del rilievo formale dell’omessa presentazione della dichiarazione controllata, mentre tale credito derivava non dalla dichiarazione omessa per il 2013, ma si originava dagli anni 2008 e 2009 e non era mai stato portato in compensazione; - il secondo motivo censura la pronuncia i mpugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, come l’Ufficio, confuso il credito d’imposta, semplicemente riportato, con la minore eccedenza detraibile effettivamente utilizzata o con il credito effettivamente compensato; - il terzo motivo si duole dell’”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.” nonché di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.” per avere la CTR sia erroneamente mancato di valutare l’atto di rigetto dell’istanza di autotutela dell’Ufficio dal quale si evinceva la formazione del credito negli anni 2008 e 2009, sia mancato di rilevare che la documentazione ai fini della prova del credito era stata depositata; - i motivi dedotti sono fondati, decidendo la Corte in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore (Cass. SS. UU. n. 8999 del 2009); - invero, « in tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento».(cfr. Cass. n. 20643 del 2021); - orbene, dalla lettura - sia pur non del tutto agevole - della sentenza gravata, non si evince con adeguata chiarezza l’illegittima utilizzazione del credito di imposta disconosciuto, che deve esser oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice di merito per concludere in ordine alla legittimità della cartella impugnata sulla base del sopra citato principio giurisprudenziale; - sul punto quindi la sentenza v a cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado territorialmente competente per l’esame del profilo di cui si è detto; P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese