Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:343
Testo integrale del provvedimento
62023CJ0186_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2025 –
Commissione / Bulgaria (Direttiva diritti d’autore nel mercato unico digitale)
(causa C-186/23)
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2019/790 – Mercato unico digitale – Diritti d’autore e diritti connessi – Omesso recepimento e omessa comunicazione delle misure di recepimento – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Rinuncia parziale»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790)
(v. punto 42)
2.
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri
(Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790)
(v. punti 73, 75)
3.
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri
(Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790)
(v. punti 78, 81-87)
Dispositivo
1)
La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione europea del 19 maggio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, e pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29 di tale direttiva.
2)
La Repubblica di Bulgaria è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria pari a EUR 1000000.
3)
La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea.