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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12695/2026

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o ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 19 agosto 2024, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e in tentato omicidio.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato, per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, articolando due motivi. \P 1 ,//1.1.

Nel primo motivo, lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione alla ricorrenza della gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio.

Rileva che, erroneamente, il Tribunale avrebbe tratto indici del dolo omicidiario dalle concrete modalità dell'azione svolta; a suo avviso, infatti, dalla dinamica della manovra di messa in moto dell'autoveicolo alla vista dei Carabinieri armati e dalla accelerazione impressa alla corsa, mentre i militari facevano fuoco, non si evince l'intento del Dulea di investirli, quanto di fuggire e di mettersi in salvo.

Ciò emerge, in particolare, dalla circostanza che l'indagato non abbia effettuato, nella fuga, manovre tese ad investire gli operanti, e che la condotta sia stata tenuta con modalità tali da mettere solo astrattamente in pericolo l'incolumità degli operanti, che non sono infatti stati attinti dalla vettura e non hanno riportato alcuna lesione.

Né, infine, la ricostruzione della posizione degli operanti e della velocità del veicolo sarebbe corretta, in quanto smentita dai rilievi tecnici sulla vettura, che mostrano la traiettoria ad angolo acuto dei colpi sulla parte laterale della vettura, in ciò smentendo le dichiarazioni sulla posizione dei due carabinieri contenute nell'annotazione di servizio.

1.2. Nel secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione dell'ordinanza per avere il Tribunale, da un lato, ritenuto sufficiente il compendio indiziario relativo al dolo di omicidio, e, dall'altro, contraddittoriamente, affermato che l'evento morte non era lo scopo della condotta, volta piuttosto a guadagnarsi la fuga.

2. La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto sollecita una non consentita valutazione delle prove; inoltre, il ricorso confonde i due piani del dolo alternativo e del dolo intenzionale, non considerando che proprio le modalità e le condizioni in cui si è svolta la manovra di allontanamento, in una strada stretta e in direzione dell'operante, confermano la sussistenza degli aspetti rappresentativo e volitivo del dolo omicidiario in capo all'agente.

3. La difesa ha depositato memoria di replica, con cui chiarisce che il tema dell'angolazione degli spari non è evocato al fine di sottoporre alla Corte una rivalutazione degli elementi probatori, quanto di evidenziare l'implausibilità della ricostruzione del Tribunale sulla posizione degli operanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Una prima causa di inammissibilità va individuata nella genericità dei motivi di ricorso.

È infatti inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su motivi che 2 (Jjti, Aripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell' art. 591 c.p.p. comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

1.2. Sotto diverso profilo, deve individuarsi una ulteriore causa di inammissibilità nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

Infatti, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).

2. Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente, in quanto entrambe attinenti al tema del dolo omicidiario e della sua ricostruzione indiziaria, seppure articolato sotto differenti profili, sono entrambe aspecifiche e fondate su prospettazioni non consentite.

Esse, infatti, replicano le doglianze articolate con l'atto di riesame non confrontandosi in modo critico con la decisione impugnata e, proponendo una versione alternativa dei fatti, sollecitano la Corte alla differente valutazione degli elementi di prova utilizzati per ricostruire la dinamica dell'azione (le analisi balistiche sulla traiettoria dei proiettili).

Come affermato da questa Corte e costantemente ribadito, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01 e, prima Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01).

Ancora, si è precisato che, «il controllo in sede di legittimità del ragionamento probatorio svolto in sede di merito nel ricostruire il dolo si svolge operando una duplice valutazione: a) assenza di vizi di logicità o contraddittorietà nell'apprezzamento dei singoli segmenti del fatto idonei a fungere, a loro volta, da indicatori ragionevoli del coefficiente psicologico di ciascun imputato rispetto all'evento verificatosi; b) apprezzamento, una volta superato il primo step, della 3corretta qualificazione giuridica del coefficiente psicologico individuato per ciascun concorrente nel reato in sede di giudizio di merito» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 281385 - 02).

2.1. Sul piano dell'individuazione degli indici "fattuali" da cui desumere il coefficiente psicologico, l'ordinanza censurata valorizza i dati emersi dalle indagini ed in particolare le concordi dichiarazioni degli operanti, intervenuti per fermare ed identificare gli occupanti di una vettura risultata provento di furto, secondo cui il Dulea, alla guida del predetto veicolo, una volta avvedutosi dell'imminente controllo e della presenza dell'appuntato Vita sulla sede stradale dinanzi al suo mezzo, senza ottemperare all'ordine di fermarsi, aveva dapprima effettuato delle brevi manovre di avanzamento ed arretramento per riuscire ad uscire dalla posizione di sosta, quindi, dopo lo spegnimento del motore, lo aveva riavviato e sterzando verso destra aveva messo in moto in velocità il veicolo nella direzione dell'appuntato Vita, andando a collidere con la parte anteriore sinistra dell'autovettura di servizio dei Carabinieri che riusciva a spostare verso destra, ma senza investire i militari che erano in strada nei pressi per la loro pronta reazione di spostamento.

L'app.

Vita, alla fuga del veicolo condotto da Dulea, aveva allora esploso dei colpi con l'arma di ordinanza, che avevano attinto il radiatore del mezzo ed altri in direzione delle gomme.

Il Tribunale ha poi valorizzato quanto emerso dalle videoriprese che hanno immortalato tanto il momento in cui era stato intimato l'alt, quanto la velocità nell'impatto, nonché gli esiti degli accertamenti tecnico balistici sui punti della [OSCURATO:PERSONA] attinti dai proiettili esplosi da Vita e l'angolo di traiettoria.

Con argomentazione logica ed immune da vizi ne ha dedotto elementi oggettivi di conferma del narrato concorde dei due militari per ritenere sul piano indiziario sussistente l'elemento soggettivo del tentato omicidio, in quanto ha affermato che Dulea, nel lanciarsi contro l'app.

Vita a tutta velocità, con un veicolo dotato di massa considerevole, in una strada stretta del centro di Caltagirone, aveva considerato, con una misura di probabilità elevata, il verificarsi dell'evento alternativo della morte o delle lesioni del Carabiniere posto proprio nella direzione di marcia.

Pur non essendo l'evento lesivo o la morte dell'operante lo scopo finale della manovra esperita da Dulea per darsi alla fuga, stante la mancanza di spazi di manovra ed alla luce delle circostanze relative alla posizione della vittima, alle dimensioni della macchina e alla velocità tenuta, tale obiettivo non avrebbe potuto essere perseguito con un'azione diversa.

Il Tribunale ha altresì disatteso la versione dei fatti fornita dall'indagato siccome smentita dagli elementi probatori acquisiti.

2.2. Si tratta di un ragionamento non illogico e conforme ai citati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che tiene conto dell'idoneità del mezzo, lanciato a velocità consistente, delle circostanze di fatto in cui l'azione si è svolta (la strada stretta, la presenza del carabiniere davanti al veicolo), per desumerne la consapevolezza e la volontà dell'indagato di 4cagionare un evento lesivo altamente probabile, anche fatale, derivante dalla condotta da lui tenuta.

Sul piano soggettivo, il Tribunale, così come il giudice della cautela, ha identificato nel "dolo alternativo", di lesioni o di morte, l'elemento soggettivo che ha sorretto la condotta come sopra ricostruita.

Il dolo alternativo è, per costante insegnamento di questa Corte, una delle forme del dolo diretto: per esservi dolo diretto di omicidio non è infatti necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via alternativa, l'evento di lesioni (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 - 01, Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 - 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 - 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01).

Il dolo alternativo è pacificamente ritenuto dalla Corte compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335; Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402).

A differenza di quanto affermato dal ricorso, quindi, il dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente corrispondere al dolo specifico di tipo intenzionale (cioè corrispondere allo scopo finale ed unico dell'azione), ma può manifestarsi anche nella forma del dolo diretto, quale «cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige» (Sez. 1, n. 38238 del 14/10/2025, V., Rv. 288878 - 01).

In questo senso va letta la corretta affermazione del Tribunale secondo cui, pur perseguendo lo scopo finale, ossia l'intenzione, di sfuggire al controllo, l'evento della morte o delle lesioni fosse coperto dal dolo, in quanto previsto come esito altamente probabile della condotta.

2.3. Nel riproporre la doglianza già articolata con il riesame sulla mancanza di volontà omicida in capo all'imputato, il ricorso tuttavia non si confronta con tali argomenti, limitandosi a contestare la ricostruzione della posizione del carabiniere, per ribadire che lo scopo di Dulea era di sottrarsi agli spari, senza considerare che il carabiniere aveva fatto fuoco dopo l'inizio della manovra pericolosa e proprio al fine di bloccare la corsa della vettura.

Il ricorso sovrappone pertanto - specialmente nel secondo motivo - il piano dell'intenzione, cioè dello scopo finale, con quello della consapevolezza dell'alta probabilità dell'evento alternativo della lesione o della morte derivante dall'azione, tenuti invece correttamente distinti dall'ordinanza, senza fornire elementi atti a scardinare la correttezza del ragionamento.

Né, dinanzi alla tenuta della motivazione del provvedimento impugnato, risultano convincenti le 5argomentazioni del ricorrente che, in realtà, si limita a proporre ricostruzioni alternative dei fatti, ipotizzando, ad esempio, che la posizione dei militari fosse laterale e non di fronte alla vettura e che essi avessero aperto il fuoco prima che Dulea si muovesse, o che fosse identificato, senza incidere in tal modo sulla tenuta logica del ragionamento condotto dai giudici cautelari.

2.4. Non sono, inoltre, idonee a disarticolare il ragionamento del Tribunale le argomentazioni contenute nella memoria di replica, che comunque, da un lato, riprendono il tema della intenzionalità della condotta, dall'altro sottendono una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dell'ordinanza, soprattutto in relazione al momento in cui l'appuntato Vita avrebbe aperto il fuoco, che il provvedimento impugnato colloca motivatamente all'inizio della fuga, quando l'auto stava per travolgerlo senza siano stati dimostrati dalla difesa gli estremi di un uso illegittimo delle armi da parte dei militari dopo il tentativo di investimento non verificatosi per la loro pronta reazione.

3. Va infine osservato, in linea con quanto sostenuto dal Procuratore generale nella memoria, come i richiami agli spari dei Carabinieri e all'intento di sottrarsi al controllo sotteso all'azione, allegato dal ricorrente, non siano incompatibili con ricostruzione del dolo effettuata dall'ordinanza, potendo coesistere un intento finale di sfuggire all'identificazione con lo svolgimento di una manovra che, nelle condizioni di spazio e a quella velocità, implicava l'alta probabilità di nuocere all'integrità fisica delle persone poste sulla traiettoria di fuga.

Né, in relazione al momento in cui il veicolo è stato lanciato verso il carabiniere, ricostruito dall'ordinanza come precedente agli spari, può darsi rilievo alla prospettata intenzione dell'indagato di proteggere la propria incolumità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 19 agosto 2024, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e in tentato omicidio. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato, per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, articolando due motivi. \P 1 ,//1.1. Nel primo motivo, lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione alla ricorrenza della gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio. Rileva che, erroneamente, il Tribunale avrebbe tratto indici del dolo omicidiario dalle concrete modalità dell'azione svolta; a suo avviso, infatti, dalla dinamica della manovra di messa in moto dell'autoveicolo alla vista dei Carabinieri armati e dalla accelerazione impressa alla corsa, mentre i militari facevano fuoco, non si evince l'intento del Dulea di investirli, quanto di fuggire e di mettersi in salvo. Ciò emerge, in particolare, dalla circostanza che l'indagato non abbia effettuato, nella fuga, manovre tese ad investire gli operanti, e che la condotta sia stata tenuta con modalità tali da mettere solo astrattamente in pericolo l'incolumità degli operanti, che non sono infatti stati attinti dalla vettura e non hanno riportato alcuna lesione. Né, infine, la ricostruzione della posizione degli operanti e della velocità del veicolo sarebbe corretta, in quanto smentita dai rilievi tecnici sulla vettura, che mostrano la traiettoria ad angolo acuto dei colpi sulla parte laterale della vettura, in ciò smentendo le dichiarazioni sulla posizione dei due carabinieri contenute nell'annotazione di servizio. 1.2. Nel secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione dell'ordinanza per avere il Tribunale, da un lato, ritenuto sufficiente il compendio indiziario relativo al dolo di omicidio, e, dall'altro, contraddittoriamente, affermato che l'evento morte non era lo scopo della condotta, volta piuttosto a guadagnarsi la fuga. 2. La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto sollecita una non consentita valutazione delle prove; inoltre, il ricorso confonde i due piani del dolo alternativo e del dolo intenzionale, non considerando che proprio le modalità e le condizioni in cui si è svolta la manovra di allontanamento, in una strada stretta e in direzione dell'operante, confermano la sussistenza degli aspetti rappresentativo e volitivo del dolo omicidiario in capo all'agente. 3. La difesa ha depositato memoria di replica, con cui chiarisce che il tema dell'angolazione degli spari non è evocato al fine di sottoporre alla Corte una rivalutazione degli elementi probatori, quanto di evidenziare l'implausibilità della ricostruzione del Tribunale sulla posizione degli operanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Una prima causa di inammissibilità va individuata nella genericità dei motivi di ricorso. È infatti inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su motivi che 2 (Jjti, Aripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell' art. 591 c.p.p. comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 1.2. Sotto diverso profilo, deve individuarsi una ulteriore causa di inammissibilità nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Infatti, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 2. Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente, in quanto entrambe attinenti al tema del dolo omicidiario e della sua ricostruzione indiziaria, seppure articolato sotto differenti profili, sono entrambe aspecifiche e fondate su prospettazioni non consentite. Esse, infatti, replicano le doglianze articolate con l'atto di riesame non confrontandosi in modo critico con la decisione impugnata e, proponendo una versione alternativa dei fatti, sollecitano la Corte alla differente valutazione degli elementi di prova utilizzati per ricostruire la dinamica dell'azione (le analisi balistiche sulla traiettoria dei proiettili). Come affermato da questa Corte e costantemente ribadito, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01 e, prima Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01). Ancora, si è precisato che, «il controllo in sede di legittimità del ragionamento probatorio svolto in sede di merito nel ricostruire il dolo si svolge operando una duplice valutazione: a) assenza di vizi di logicità o contraddittorietà nell'apprezzamento dei singoli segmenti del fatto idonei a fungere, a loro volta, da indicatori ragionevoli del coefficiente psicologico di ciascun imputato rispetto all'evento verificatosi; b) apprezzamento, una volta superato il primo step, della 3corretta qualificazione giuridica del coefficiente psicologico individuato per ciascun concorrente nel reato in sede di giudizio di merito» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 281385 - 02). 2.1. Sul piano dell'individuazione degli indici "fattuali" da cui desumere il coefficiente psicologico, l'ordinanza censurata valorizza i dati emersi dalle indagini ed in particolare le concordi dichiarazioni degli operanti, intervenuti per fermare ed identificare gli occupanti di una vettura risultata provento di furto, secondo cui il Dulea, alla guida del predetto veicolo, una volta avvedutosi dell'imminente controllo e della presenza dell'appuntato Vita sulla sede stradale dinanzi al suo mezzo, senza ottemperare all'ordine di fermarsi, aveva dapprima effettuato delle brevi manovre di avanzamento ed arretramento per riuscire ad uscire dalla posizione di sosta, quindi, dopo lo spegnimento del motore, lo aveva riavviato e sterzando verso destra aveva messo in moto in velocità il veicolo nella direzione dell'appuntato Vita, andando a collidere con la parte anteriore sinistra dell'autovettura di servizio dei Carabinieri che riusciva a spostare verso destra, ma senza investire i militari che erano in strada nei pressi per la loro pronta reazione di spostamento. L'app. Vita, alla fuga del veicolo condotto da Dulea, aveva allora esploso dei colpi con l'arma di ordinanza, che avevano attinto il radiatore del mezzo ed altri in direzione delle gomme. Il Tribunale ha poi valorizzato quanto emerso dalle videoriprese che hanno immortalato tanto il momento in cui era stato intimato l'alt, quanto la velocità nell'impatto, nonché gli esiti degli accertamenti tecnico balistici sui punti della [OSCURATO:PERSONA] attinti dai proiettili esplosi da Vita e l'angolo di traiettoria. Con argomentazione logica ed immune da vizi ne ha dedotto elementi oggettivi di conferma del narrato concorde dei due militari per ritenere sul piano indiziario sussistente l'elemento soggettivo del tentato omicidio, in quanto ha affermato che Dulea, nel lanciarsi contro l'app. Vita a tutta velocità, con un veicolo dotato di massa considerevole, in una strada stretta del centro di Caltagirone, aveva considerato, con una misura di probabilità elevata, il verificarsi dell'evento alternativo della morte o delle lesioni del Carabiniere posto proprio nella direzione di marcia. Pur non essendo l'evento lesivo o la morte dell'operante lo scopo finale della manovra esperita da Dulea per darsi alla fuga, stante la mancanza di spazi di manovra ed alla luce delle circostanze relative alla posizione della vittima, alle dimensioni della macchina e alla velocità tenuta, tale obiettivo non avrebbe potuto essere perseguito con un'azione diversa. Il Tribunale ha altresì disatteso la versione dei fatti fornita dall'indagato siccome smentita dagli elementi probatori acquisiti. 2.2. Si tratta di un ragionamento non illogico e conforme ai citati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che tiene conto dell'idoneità del mezzo, lanciato a velocità consistente, delle circostanze di fatto in cui l'azione si è svolta (la strada stretta, la presenza del carabiniere davanti al veicolo), per desumerne la consapevolezza e la volontà dell'indagato di 4cagionare un evento lesivo altamente probabile, anche fatale, derivante dalla condotta da lui tenuta. Sul piano soggettivo, il Tribunale, così come il giudice della cautela, ha identificato nel "dolo alternativo", di lesioni o di morte, l'elemento soggettivo che ha sorretto la condotta come sopra ricostruita. Il dolo alternativo è, per costante insegnamento di questa Corte, una delle forme del dolo diretto: per esservi dolo diretto di omicidio non è infatti necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via alternativa, l'evento di lesioni (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 - 01, Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 - 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 - 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01). Il dolo alternativo è pacificamente ritenuto dalla Corte compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335; Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402). A differenza di quanto affermato dal ricorso, quindi, il dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente corrispondere al dolo specifico di tipo intenzionale (cioè corrispondere allo scopo finale ed unico dell'azione), ma può manifestarsi anche nella forma del dolo diretto, quale «cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige» (Sez. 1, n. 38238 del 14/10/2025, V., Rv. 288878 - 01). In questo senso va letta la corretta affermazione del Tribunale secondo cui, pur perseguendo lo scopo finale, ossia l'intenzione, di sfuggire al controllo, l'evento della morte o delle lesioni fosse coperto dal dolo, in quanto previsto come esito altamente probabile della condotta. 2.3. Nel riproporre la doglianza già articolata con il riesame sulla mancanza di volontà omicida in capo all'imputato, il ricorso tuttavia non si confronta con tali argomenti, limitandosi a contestare la ricostruzione della posizione del carabiniere, per ribadire che lo scopo di Dulea era di sottrarsi agli spari, senza considerare che il carabiniere aveva fatto fuoco dopo l'inizio della manovra pericolosa e proprio al fine di bloccare la corsa della vettura. Il ricorso sovrappone pertanto - specialmente nel secondo motivo - il piano dell'intenzione, cioè dello scopo finale, con quello della consapevolezza dell'alta probabilità dell'evento alternativo della lesione o della morte derivante dall'azione, tenuti invece correttamente distinti dall'ordinanza, senza fornire elementi atti a scardinare la correttezza del ragionamento. Né, dinanzi alla tenuta della motivazione del provvedimento impugnato, risultano convincenti le 5argomentazioni del ricorrente che, in realtà, si limita a proporre ricostruzioni alternative dei fatti, ipotizzando, ad esempio, che la posizione dei militari fosse laterale e non di fronte alla vettura e che essi avessero aperto il fuoco prima che Dulea si muovesse, o che fosse identificato, senza incidere in tal modo sulla tenuta logica del ragionamento condotto dai giudici cautelari. 2.4. Non sono, inoltre, idonee a disarticolare il ragionamento del Tribunale le argomentazioni contenute nella memoria di replica, che comunque, da un lato, riprendono il tema della intenzionalità della condotta, dall'altro sottendono una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dell'ordinanza, soprattutto in relazione al momento in cui l'appuntato Vita avrebbe aperto il fuoco, che il provvedimento impugnato colloca motivatamente all'inizio della fuga, quando l'auto stava per travolgerlo senza siano stati dimostrati dalla difesa gli estremi di un uso illegittimo delle armi da parte dei militari dopo il tentativo di investimento non verificatosi per la loro pronta reazione. 3. Va infine osservato, in linea con quanto sostenuto dal Procuratore generale nella memoria, come i richiami agli spari dei Carabinieri e all'intento di sottrarsi al controllo sotteso all'azione, allegato dal ricorrente, non siano incompatibili con ricostruzione del dolo effettuata dall'ordinanza, potendo coesistere un intento finale di sfuggire all'identificazione con lo svolgimento di una manovra che, nelle condizioni di spazio e a quella velocità, implicava l'alta probabilità di nuocere all'integrità fisica delle persone poste sulla traiettoria di fuga. Né, in relazione al momento in cui il veicolo è stato lanciato verso il carabiniere, ricostruito dall'ordinanza come precedente agli spari, può darsi rilievo alla prospettata intenzione dell'indagato di proteggere la propria incolumità. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris