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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39368/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore e procuratore speciale, ricorre avverso l'ordinanza di archiviazione assunta dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoposti ad indagini per vari reati, tra cui falsi e altro; Rilevato che l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso l'ordinanza di archiviazione è rappresentato dal reclamo dinanzi al Tribunale proponibile soltanto per vizi di carattere processuale ex art. 410 bis cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso per cassazione non è consentito e che, peraltro, si deducono asseriti vizi motivazionali, non sindacabili neppure se valutati dal giudice competente ex art. 410 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore e procuratore speciale, ricorre avverso l'ordinanza di archiviazione assunta dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoposti ad indagini per vari reati, tra cui falsi e altro; Rilevato che l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso l'ordinanza di archiviazione è rappresentato dal reclamo dinanzi al Tribunale proponibile soltanto per vizi di carattere processuale ex art. 410 bis cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso per cassazione non è consentito e che, peraltro, si deducono asseriti vizi motivazionali, non sindacabili neppure se valutati dal giudice competente ex art. 410 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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