CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro, ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.2. Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso esterno ex art. 110, 416-bis cod. pen. per avere [OSCURATO:PERSONA] contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante sul territorio della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e su altre zone del territorio calabrese, nazionale ed estero; il contributo di Scordo, imprenditore nel settore immobiliare, sarebbe consistito nello stringere accordi con *esponenti di vertice delle articolazioni di 'ndrangheta del vibonese con l'avallo della "famiglia Mancuso' presso cui vantava un particolare credito favorendo, attraverso l'attività professionale, l'infiltrazione delle cosche in iniziative economiche nel settore immobiliare, facendo in modo di agevolare - quale "risolutore di problemi" e delatore di messaggi tra i membri della cosca e tra questi e terzi - il perseguimento degli interessi economici della criminalità organizzata ed assicurare che le operazioni di compravendita dei beni immobili fossero portate avanti da appartenenti al sodalizio ricevendo in cambio agevolazioni scaturenti dall'incrementata attività di intermediazione; fatti posti in essere a Tropea dal febbraio 2018 a giugno 2019 (capo A quater). Altro reato contestato in via provvisoria avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA] concorrere, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale ideatore, promotore e beneficiario e [OSCURATO:PERSONA], quale intermediario, nel tentativo di estorsione aggravata ex artt. 56, 81, 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3), e 416-bis.1 cod. pen. ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta di rivendita di materiale edile, a cui veniva intimato di "adempiere al dovere" di pagare una somma di denaro in favore della cosca; fatti avvenuti in Tropea, tra febbraio e novembre 2018 (capo T). 1.3. Il Tribunale del riesame, rigettate le eccezioni di inefficacia della misura per il dedotto ritardato interrogatorio, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezze in ordine alle ipotesi di reato contestate e le esigenze cautelari ai fini dell'adozione della misura, sostituendo la stessa con quella degli arresti domiciliari, in ragione del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari medio tempore intervenuto, laddove aveva ritenuto che le condizioni di salute non consentissero di applicare la custodia cautelare in carcere. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi di ricorso afferenti all'efficacia della misura cautelare, alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 294 cod. proc. pen. in relazione alla perdita di efficacia della misura cautelare a causa del tardivo interrogatorio.Osserva il ricorrente che in occasione dell'esecuzione della misura cautelare [OSCURATO:PERSONA] si sentiva male così da necessitare di urgente ricovero in ospedale; ciò impediva al Giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l'interrogatorio di garanzia oggetto di rogatoria. In data 1 febbraio 2023, previa positiva valutazione effettuata dai sanitari dell'ospedale, veniva disposta la dimissione del ricorrente che, in ragione della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari da parte del Giudice delle indagini preliminari che aveva preso atto dell'incompatibilità delle condizioni di salute di Scordo con il regime carcerario, veniva autorizzato a recarsi presso l'abitazione in Tropea. Poiché tali dati costituivano materiale processuale a disposizione ed a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente, era da tale momento che sarebbe dovuto decorrere il termine entro il quale provvedere all'espletamento dell'interrogatorio, motivo per il quale il 16 febbraio 2023 veniva rivolta istanza di declaratoria di inefficacia al Giudice delle indagini preliminari che rigettava la stessa sul presupposto che l'interrogatorio era comunque avvenuto non oltre i dieci giorni dalla misura sostituita, erronea decisione assunta che veniva reiterata dal Tribunale del riesame. Sotto tale aspetto, ha errato il Tribunale ad escludere il decorso del termine intervenuto il 17 febbraio 2023, data in cui il Giudice aveva provveduto ad interrogare il ricorrente, visto che costui era stato autorizzato a raggiungere il domicilio senza scorta evenienza che corroborava il venir meno dell'impedimento. L'art. 294 cod. proc. pen., che impone l'interrogatorio della persona sottoposto a misura cautelare a pena di inefficacia se non eseguito nei termini, fa riferimento all'accertamento della cessazione dell'impedimento demandando al Giudice tale accertamento e non, come sembra ritenere il Tribunale del riesame, facendo ricadere sul ricorrente tale onere. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'ipotizzato concorso esterno nell'associazione mafiosa ex artt. 110, 416-bis cod. pen.. Il Tribunale omette di indicare la fonte e la specifica accusa mossa a [OSCURATO:PERSONA], assegnando rilevanza ad un inconsistente contributo fornito agli appartenenti del sodalizio mafioso che si sarebbero avvalsi dei suoi servizi nel campo immobiliare, contesto in cui avrebbe interferito governando le dinamiche del mercato della compravendita immobiliare. In realtà il ricorrente aveva evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto ai vertici del sodalizio, non avesse per nulla apprezzato la figura del ricorrente. 3 uYi Anche i valorizzati rapporti tra Scordo e [OSCURATO:PERSONA] e "[OSCURATO:PERSONA]" ([OSCURATO:PERSONA]) fanno emergere come il professionista non fosse asservito e funzionale alla cosca; né il Tribunale ha indicato quali sarebbero stati i reciproci vantaggi scaturenti da tale asservimento, limitandosi i Giudici della cautela ad esprimere un giudizio di mero disvalore sociale penalmente irrilevante. Astratto risulta il valorizzato contributo fornito alla cosca nel settore immobiliare di cui non viene indicata nessuna specifica e concreta condotta e del relativo beneficio che ne sarebbe derivato. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione in ordine al concorso nell'ipotesi di tentata estorsione aggravata di cui al capo T). La motivazione del Tribunale non argomenta in merito ai rilievi posti in sede di riesame, allorché la difesa aveva rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] era legato da datato rapporta di fiducia ed amicizia con il genitore e gli zii del [OSCURATO:PERSONA] e che la propria condotta era tesa a fornire un aiuto all'amico che si trovava in particolari difficoltà economiche nel soddisfare le pretese di soggetti riconducibili al "clan Mancuso", rappresentandogli i pericoli a cui si sarebbe esposto in ipotesi di mancato pagamento. L'interpretazione assegnata ai colloqui intercorsi tra la parte offesa e Scordo dimostrerebbe proprio la finalità di voler consigliare l'amico su come gestire una situazione che il [OSCURATO:PERSONA] reputava ingiusta, lettura delle risultanze diametralmente opposta a quella data dai Giudici della cautela. 2.4. Con il quarto motivo si contesta la ritenuta aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. del "metodo mafioso" in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evocato nomi di vertice dell'associazione mafiosa. Al riguardo vale quanto sopra evidenziato in ordine alle finalità perseguite in favore dell'amico [OSCURATO:PERSONA] a cui aveva espressamente rappresentato il disprezzo verso le pratiche di vessazione prendendo, pertanto, le distanze da tali modalità di agire. 2.5. Con il quinto motivo si deduce l'assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avendo omesso il Tribunale di analizzare la personalità del ricorrente, persona incensurata, e la loro attualità in ragione del considerevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, risalenti al 2018, e l'applicazione della misura; il Tribunale ha omesso, inoltre, di apprezzare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvalso dell'opera professionale dello Scordo anche successivamente a tali fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure rivolte alla parte della decisione che riguarda il capo A quater ed alle esigenze cautelari. \)1 2. Inammissibile risulta il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare in ragione del tardivo interrogatorio. Costituisce consolidato principio espresso da questa Corte quello secondo cui nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851 - 01). Ed infatti, l'eventuale inefficacia dell'ordinanza genetica, è fenomeno successivo e che pertanto, ma poteva costituire oggetto di censura impugnando il provvedimento di rigetto della istanza di scarcerazione ex art. 310 cod. proc. pen. Il principio sopra espresso rimane fermo anche se, come nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ritenuto di motivare in ordine alla fondatezza della relativa eccezione che avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], nondimeno, osserva come la questione risulti manifestamente infondata, tenuto conto che solo l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni comporta la perdita di efficacia della misura cautelare e non anche il suo differimento motivato da impedimento assoluto (Sez. 6, n. 1824 del 1992, Tolone, Rv. 191316; Sez. 2, n. 5423 del 13/11/2020, Palermo, Rv. 280567). Il principio di diritto che in questa sede si ribadisce, fa salve le ipotesi di atto abnorme che si realizzerebbe qualora il ritardato interrogatorio sia frutto di un arbitrario e non giustificato differimento del termine, tale da potersi ritenere, oltre che illegittima, avulsa dalle prerogative che competono al giudice (SU, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), evenienza che comunque risulta esclusa nel caso di specie in cui la stessa difesa dà atto delle preliminari condizioni critiche dello Scordo senza nulla eccepire sull'apprezzata impossibilità si sottoporlo ad interrogatorio. 3. Generico e declinato in fatto risulta il terzo ed il quarto motivo con cui il ricorrente censura la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo T) ai danni [OSCURATO:PERSONA], titolare della "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] essere richiamato il principio di diritto espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione afferente alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituendo una censura del merito della decisione tesa a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Contrariamente a quanto sostenuto nella parte del ricorso in cui genericamente si afferma che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in esame i rilievi posti in quella sede cautelare, critica apodittica nella parte in cui non dà conto del contenuto delle specifiche doglianze, il Tribunale del riesame ha ben evidenziato le ragioni che facevano escludere che le intercettazioni captate tra il ricorrente e l'imprenditore e le successive dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal medesimo deponessero per una differente lettura, quella secondo cui il ricorrente intendeva dare un consiglio quale vecchio amico di famiglia. Il contenuto delle emergenze processuali è stato correttamente apprezzato dai Giudici della cautela che hanno osservato come la prospettazione alla parte offesa di quali sarebbero state le ripercussioni per un suo mancato pagamento delle somme che "dovevano" essere versate allo "zio Luigi" ([OSCURATO:PERSONA], capo della omonima cosca), al contempo chiedendo cosa avrebbe dovuto riferire al medesimo (in tal senso chiaro sia il contenuto dell'ordinanza genetica alle pag. 25 e 26, ma soprattutto da pagg. 84 a 87, sia quello riportato dal ricorrente nelle pagg. 10 e 11 della memoria depositata in sede di riesame), rendeva palese la finalità estorsiva del colloquio e smentiva la rilevanza del formale rammarico in ordine all'incresciosa vicenda in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA]. Priva di pregio risulta anche la critica alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. espressamente apprezzata dal Tribunale che ha rilevato la evocazione del soggetto a capo del sodalizio mafioso e della caratura criminale che ancora una volta si vorrebbe confutare attraverso la lettura riduttiva delle captazioni che il Tribunale ha mostrato di aver correttamente apprezzato. Deve essere ribadito, infatti, il principio di diritto secondo cui la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Patti, Rv. 232576, principio richiamato da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263715, seppure limitatamente al contenuto criptico o cifrato delle intercettazioni). Il Tribunale ha spiegato il senso del colloquio captato, per come anche percepito dalla parte offesa, confutando le ragioni addotte dal ricorrente, ragionamento che, in quanto privo di fratture logiche e completo, anche per quanto rilevato in merito ai limiti di sindacabilità della motivazione quanto ai provvedimenti cautelari, si sottrae al vaglio di questa Corte. 4. Fondato risulta il secondo motivo attraverso il quale il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa di cui alla contestazione provvisoria contenuta al capo A quater). Come messo in evidenza anche dal Tribunale del riesame, che però non ha sviluppato le argomentazioni solo astrattamente riconducibili a condivisi principi di diritto, «assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231671 - 01). La decisione citata ha puntualizzato come «la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisc[e] elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale», essendo «necessario un apprezzamento "ex pose, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente». Si è ritenuto sussistente il concorso esterno in associazione di tipo mafioso allorché l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455). Questa Corte ha ritenuto significativa la condotta dell'imprenditore "colluso" che si era accordato con i vertici del sodalizio al fine di ottenere il monopolio nell'attività economica di riferimento in cambio del versamento di corrispettivi fissi o di percentuali variabili sulle entrate (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 - 01); mentre, quanto all'efficienza causale richiesta dall'apporto del soggetto agente ab extra, si è ritenuto non essere necessario che l'attività svolta consegua il risultato illecito finale perseguito dall'associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841 - 01). È stata, altresì, sussunta nell'ipotesi di cui agli artt. 110, 416-bis, cod. pen. la condotta di chi, estraneo all'associazione, curi la trasmissione di comunicazioni riservate tra un esponente di spicco del sodalizio ed altri soggetti interessati, ma quando le comunicazioni abbiano oggetto attività illecite del gruppo (Sez. 2, n. 32076 del 28/01/2021, Scola, Rv. 281959 - 01). Ciò premesso, deficitaria risulta la motivazione resa in punto di condotta contestata al ricorrente e sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso esterno nell'associazione di 'ndrangheta messi in discussione con la richiesta di riesame. Il Tribunale richiama (testualmente) «la risonanza e la stima di cui godeva lo Scordo negli ambienti criminosi in cui appariva, in ragione della specifica professionalità acquisita e della conoscenza della normativa nel delicato settore immobiliare, un soggetto in grado di fornire, all'occorrenza, un aiuto concreto ed effettivo alle mire espansionistiche della cosca»; evidenzia come «Dalle intercettazioni traspare (..) il ruolo autorevole rivestito dall'indagato e l'influenza esercitata dal medesimo»; la decisione riporta parte del colloquio captato in data 03.11.2018, in cui il SCORDO riferiva al [OSCURATO:PERSONA] Antonio che, circa due settimane pima, si era fatto vivo [OSCURATO:PERSONA] LUIGI (Mancuso) con tal Pascaleio poi identificato in MEGNA Pasquale». [OSCURATO:PERSONA] della cautela evidenzia, inoltre, come «scopo dell'incontro fosse stato quello di chiarire il contenuto delle "imbasciate" che Mancuso aveva precedentemente inviato al professionista e che avevano ingenerato qualche dubbio ed incomprensioni» e che «[OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver inviato allo "zio Luigi" - tramite il solito Pascaleio un biglietto con la richiesta di un nuovo incontro e di aver poi avuto riscontro a voce dallo stesso mezzo, che aveva preannunciato una prossina visita di "Tonino": confermava dunque l'interlocutore di essere stato contattato per lo stesso motivo alcuni giorni prima».Il provvedimento conclude, con ragionamento in realtà privo di ragionata analisi degli elementi in precedenza enunciati che «I numerosi colloqui con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan omonimo dominante nella zona di Tropea, la ricezione di messaggi in modalità segreta dal boss [OSCURATO:PERSONA] della cosca di Limbadi non possono definirsi neutri, ma sintomatici di una contiguità agli interessi illeciti perseguiti dalla cosca» La motivazione che con formule vaghe ed astratte evoca incontri, l'invio di "pizzini" e la ritenuta determinante la fiducia nell'opera professionale da parte dei vertici del sodalizio, nulla evidenzia in ordine ai necessari presupposti affinché possa ritenersi integrato, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, il reale e concreto contributo fornito con la sua opera al sodalizio, né indica quale fosse il contenuto o anche solo la finalità dei messaggi recapitati, degli incontri e della necessità di raccordo con [OSCURATO:PERSONA]. Né sul punto può ritenersi esaustivo il pur legittimo rinvio operato all'ordinanza genetica che, allorché evidenzia gli aspetti rilevanti ai fini della gravità indiziaria in ordine al concorso esterno nella associazione di tipo mafioso, pone l'accento sul delitto di tentata estorsione (pagg. 25 e 26 ordinanza del Giudice delle indagini preliminari) contestato in via provvisoria al capo T). Detta condotta, oltre a non essere valorizzata nella contestazione provvisoria, che invece richiama il ruolo di imprenditore e professionista in campo immobiliare di Scordo e valorizza l'apporto fornito in detto settore alla cosca dei Mancuso, risulta in palese contrasto rispetto all'opera di "uomo d'affari" ed imprenditore. In tal modo, la eccentricità e varietà delle condotte in concreto, di volta in volta valorizzate, rende, se possibile, ancor più inconsistenti gli evocati apporti in merito ai quali non si scorge un minimo accenno alle risultanze processuali, limitandosi il Tribunale ad esprimere enunciazioni assertive prive di reale contenuto. In conclusione, seppur sia vero che non possano definirsi indifferenti gli stretti rapporti che il ricorrente mostra di avere sia con [OSCURATO:PERSONA] che con [OSCURATO:PERSONA] e l'invio di messaggi, non è dato comprendere in che termini l'azione del medesimo favorisca un contributo alla cosca e come questa lo favorisca, né quali siano le risultanze investigative che sorreggono un giudizio di gravità indiziaria. 5. Analoghe lacune si scorgono in merito alle esigenze cautelari, giustificate con affermazioni apodittiche, che non prendono in esame le allegazioni della difesa in ordine al tempo trascorso, all'età ed alle condizioni di salute del ricorrente, aspetti su cui non è stata data adeguata risposta. 6. Quanto sopra evidenziato implica l'annullamento della decisione in merito alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo A quater), dovendo provvedere il Tribunale, attenendosi ai principi di diritto sopra citati, a motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza descrivendo la effettiva condotta contestata da [OSCURATO:PERSONA], specificando, altresì, quale sia l'apporto in concreto fornito dallo Scordo al sodalizio e gli eventuali vantaggi conseguit