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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45376/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale, con idonea motivazione, ha evidenziato l'insussistenza del presupposto della tenuità del danno patrimoniale, facendo riferimento sia al valore economico, non irrisorio, del bene oggetto del tentativo di furto, sia al pregiudizio derivato dal reato, così correttamente applicando il principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore ex se della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto, ai fini della graduazione della pena, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., rientra non solo la determinazione della pena base, ma anche la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti che, nel caso di specie, risultano assolte dalla corte territoriale attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale, con idonea motivazione, ha evidenziato l'insussistenza del presupposto della tenuità del danno patrimoniale, facendo riferimento sia al valore economico, non irrisorio, del bene oggetto del tentativo di furto, sia al pregiudizio derivato dal reato, così correttamente applicando il principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore ex se della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto, ai fini della graduazione della pena, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., rientra non solo la determinazione della pena base, ma anche la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti che, nel caso di specie, risultano assolte dalla corte territoriale attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 I
Sentenza Cassazione n. 45376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris