CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li il 25/04/19863. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/19804. [OSCURATO:PERSONA], nato nella [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la partecipazionedel Procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiaratiinammissibili;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 27 settembre 2017 dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Napoli, per quanto qui rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reatiloro ascritti ai capi E (artt. 110 e 473 cod. pen.), F (artt. 110 e 474 cod. pen.), G (artt. 81, 110e 648 cod. pen.) ed M1 (artt. 110, 474 e 648 cod. pen., ascritto ai tre [OSCURATO:PERSONA]), estinti perprescrizione, rideterminando la pena, ritenuta per [OSCURATO:PERSONA] la continuazione con i reati giàgiudicati con sentenza irrevocabile e concessa al solo [OSCURATO:PERSONA] la sospensionecondizionale della pena, revocando l’ordine di pubblicazione della sentenza e confermandonel resto la condanna per il reato di cui al capo D (art. 416 cod. pen., ascritto a tutti gliimputati).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proposti con ununico atto, a firma del comune difensore.3.1. Mancanza, apparenza e contraddittorietà della motivazione in relazione allaribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi D, E, F e G.3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., per quel che riguarda laribadita sussistenza delle condotte di contraffazione, senza esplicitare le ragioni di fatto e didiritto sottese a tale conclusione e senza offrire risposta alle richiesta di riqualificazione aisensi dell’art. 517 cod. pen.3.3. Manifesta illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta prova dellacontraffazione dei marchi da parte dei ricorrenti.3.4. Erronea applicazione della legge penale in ordine al delitto associativo, di cuidifetterebbero gli elementi costitutivi.3.5. Contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di appello, pur dichiarando dicondividere le riflessioni del Tribunale, riqualifica invece come ricettazione il fattooriginariamente contestato come delitto di cui all’art. 473 cod. pen.3.6. Mancanza, apparenza e contraddittorietà della motivazione, quanto all’aggravantedi cui all’art. 112 cod. pen.3.7. Dopo un rapido sunto del suo contenuto, i ricorrenti espongono, infine, un’ampia«critica della sentenza impugnata», in cui, ribadendo passim le suaccennate censure,lamentano la mancanza di un’adeguata motivazione, pur in presenza di specifici motivi diappello, per quanto attiene in particolare alla loro responsabilità, ribadita apoditticamente –siccome mai raggiunti da specifici elementi istruttori a carico – e in violazione della regola delRagionevole dubbio.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Lei4.1. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ritenutapartecipazione ad associazione a delinquere.Sarebbero stati del tutto pretermessi i motivi di gravame diretti a contestare laconsapevole condotta partecipativa, secondo la difesa, incompatibile, «logicamente egiuridicamente», con il ruolo apicale svolto in altro sodalizio operante in Toscana, comeaccertato con sentenza irrevocabile.Peraltro, la stabilità del vincolo associativo sarebbe stata desunta dai giudici partenopeisolo da alcune intercettazioni (nove, per l’esattezza, dal settembre 2012 al luglio 2013, cosìda non poter essere definite un «numero ingente», come invece fatto nella sentenzaimpugnata, che ne trae una contestata conclusione di continuità nei rapporti commerciali). Intali conversazioni, Lei si sarebbe limitato ad acquistare pellami, come faceva anche da altrifornitori, per impiegarli nel proprio opificio specializzato in produzione di merci con marchiocontraffatto.4.2. Omessa motivazione in ordine al dolo partecipativo.Non avrebbero avuto risposta neppure le doglianze inerenti all’elemento soggettivo,con le quali si sottolineava come il ricorrente avesse avuto rapporti, esclusivamentecommerciali, con il solo Capuozzo, restando così meramente congetturale la suaconsapevolezza di contribuire al programma criminoso di un’autonoma consorteria.4.3. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.La condanna definitiva per un medesimo fatto storico (partecipazione a un’associazionefinalizzata a commettere contraffazioni di articoli di pelletteria e oggetti di viaggio) rispetto aquello per cui oggi si procede (non a caso originata da un’indagine della Procura dellaRepubblica napoletana, a cui ha fatto seguito, per quanto qui rileva, lo stralcio dellaposizione di Lei) imporrebbe l’applicazione del principio del Ne bis in idem.4.4. Intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di secondo grado.Dal momento che ogni condotta del ricorrente dovrebbe ritenersi interrotta nel 2014, almomento del suo arresto, con custodia cautelare proseguita sino al 2018 (in difetto diulteriori specificazioni sul punto da parte della Corte territoriale), il termine prescrizionaleavrebbe dovuto ritenersi maturato nel corso del 2021, prima della sentenza di appello.5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati,generici e non consentiti.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a fronte dellaapparente ampiezza di argomenti, sono articolati su motivi del tutto generici e, comunque,miranti ad un’impossibile rivalutazione del merito.2.1. In primo luogo, le impugnazioni trascurano, quanto alle censure inerenti i lamentativizi di motivazione, come ai fini del controllo di legittimità – in particolare quando, come nelcaso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata intribunale (cosiddetta “doppia conforme”) – la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivocorpo decisionale, allorquando le censure proposte dall’appellante siano state esaminatecon criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici dellaprima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione (Sez. 6, n. 9429 del 12/02/2026, L., non mass.; Sez. 6, n. 9184del 27/01/2026, P., non mass.; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01;Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio,Rv. 252615-01).D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto acompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, ancheproprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbonopertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.,Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025,T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01).Peraltro, il rispetto della regola del ragionevole dubbio non è del tutto sottratto alsindacato di legittimità, ma, nell’impossibilità di diretta valutazione delle prove, può essereaccertato solo mediante il controllo della motivazione (che esclude censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo). AllaCorte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, maanche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall’esterno; il giudizio di legittimità non deve stabilire se la decisionedi merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione,ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza opporre alla logicavalutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magarialtrettanto logica (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 16 del19/06/1996 [OSCURATO:PERSONA]. 205621-01; Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, Gondal, nonmass.; Sez. 5, n. 32065 del 11/06/2024, Tasso, non mass.). La violazione della regola Bard,quindi, può essere portata nel perimetro cognitivo del giudice di legittimità solo eccependol’illogicità del discorso giustificativo di merito ovvero un’incompletezza o inesattezza dei datiprobatori utilizzati per la decisione tale da ridondare nella contraddittorietà della motivazione.2.2. Avuto riguardo alla concreta articolazione del ricorso (cfr. il paragrafo 3.7 delRitenuto in fatto), giova sottolineare ulteriormente come la suaccennata modalità redazionaledell’atto di impugnazione – che, per gran parte, presenta un’esposizione non ordinata perspecifici capi e punti della motivazione (con illustrazione delle relative deduzioni), risultisovente inidonea a proporre una ragionata censura del percorso motivazionale dellasentenza impugnata e a consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianzanella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2,n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748-01; Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017,Lorusso, Rv. 269379-01; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063-01).In ogni caso, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ederronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà edella manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile,ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, in motivazione); costituisce, pertanto, onere del ricorrente che intendedenunciare contestualmente, con riguardo a specifici capi o punti della decisione impugnata,i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. indicare espressamente, con specifico motivo, su quale profilo lamotivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali parti siamanifestamente illogica, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazionesono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.In ogni caso, il Collegio condivide appieno, e intende darvi seguito, il principio di dirittosecondo cui sarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire algiudice di legittimità la funzione di rielaborare la impugnazione, distillando dal coacervoindifferenziato delle deduzioni le censure congruenti con i mezzi di impugnazione suscettibilidi plausibile e utile scrutinio, previa sussunzione nelle pertinenti previsioni. Opinandoaltrimenti, si addosserebbe alla Corte di legittimità «il compito di dare forma e contenutogiuridici» alle doglianze del ricorrente, per poi «decidere su di esse», sovvertendo i ruoli deidiversi soggetti del processo e aprendo il contraddittorio a soluzioni imprevedibili, conparticolare nocumento per le altre parti processuali (così, Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015,Rugiano, Rv. 264535-01. In termini sostanzialmente consonanti, anche Sez. 4, n. 8294 del01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-0; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv.277518-02).2.3. Per quel che concerne, dunque, i lamentati vizi motivazionali, basti aggiungere chei giudici di merito hanno ricostruito compiutamente la sussistenza di un’associazione perdelinquere, connotata da una solida struttura organizzativa (plurimi opifici industriali direttialla contraffazione, anche mediante macchinari di alta specializzazione e con disponibilità diadeguate risorse umane; rete di fornitori e clienti regolari; cospicuo magazzino di materieprime e prodotti finiti) e da un programma criminale diretto alla realizzazione di indefinitidelitti di ricettazione, contraffazione e immissione sul mercato di articoli in pelle su cui eranoapposti falsi marchi di aziende prestigiose. Tale conclusione è indubitabile, alla luce delleacquisizioni documentali, delle osservazioni sul posto, degli esiti dell’attività perquirente (conil sequestro di migliaia di articoli e di accessori per la contraffazione) e dell’inequivococontenuto delle conversazioni intercettate.La consapevole partecipazione dei tre ricorrenti a questo sistema produttivo criminaleemerge con analoga chiarezza dai suaccennati esiti captativi, che dimostrano il pieno efattivo inserimento, anche con attribuzione di specifici ruoli, nella manifattura e nellacommercializzazione; d’altronde, sulle carte [OSCURATO:PERSONA] intestate ad [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA] confluivano i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di mercecontraffatta (sentenza di appello, pp. 22-24).Con questo congruo apparato motivazionale, i ricorrenti omettono di confrontarsiappieno, limitandosi alla sintesi dei propri motivi di appello (debitamente presi inconsiderazione, come meglio illustrato anche infra), accompagnata da generiche doglianzeschiettamente fattuali sulla adeguatezza della risposta della Corte di merito, senza esporrealcuna critica argomentata dell’effettivo contenuto della decisione.Risultano, dunque, non consentiti e insuperabilmente generici – salvo quantoulteriormente specificato al paragrafo successivo, per quanto concerne le doglianze riferite areati prescritti – i profili di censura articolati nella «critica della sentenza impugnata» e neiprimi quattro, stringatissimi motivi di ricorso.2.4. Sono, infine, prive di un interesse attuale e concreto (non allegato dai ricorrenti, indifetto di impugnazione delle statuizioni civili), prima ancora che manifestamente infondate,le doglianze in punto di diritto contenute nel quinto e nel sesto motivo (e, in parte, nei motiviprecedenti), reiterative di questioni già correttamente disattese nella sentenza di secondogrado e concernenti reati dichiarati prescritti (sussistenza delle condotte ex artt. 473-474cod. pen., non riconducibili alla fattispecie di cui al successivo art. 517, che peraltroconcorrerebbe – cfr. pp. 30-31; sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen.,Peraltro, non si ravvisa nessuna contraddittorietà, tale da incrinare la natura di “doppiaconforme” già evidenziata al paragrafo 2.1, nella parte in cui la Corte di appello conferma lacorrettezza anche dell’imputazione di ricettazione di cui al capo G, non emergendo, in partequa, elementi da cui ricavare la partecipazione dei ricorrenti alla riproduzione illecita deimarchi apposti sui beni ivi indicati, oggetto di detenzione ex art. 474 cod. pen., loro ascrittaal capo F (p. 31).3. È complessivamente infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Per quanto riguarda la condotta partecipativa, i giudici di merito hanno benevidenziato il pieno inserimento del ricorrente, quale stabile acquirente di materie prime(pellami recanti marchi contraffatti) per la propria attività di manifattura di prodotti parimenticontraffatti, nell’ambito di una distinta organizzazione criminale, operante nel medesimosettore, ma in altro ambito territoriale e con compagine del tutto separata.La valutazione degli elementi istruttori (in particolare le chiamate, con cadenzapressoché mensile, per richiedere quantitativi tutt’altro che irrisori, e le modalità dipagamento) è stata illustrata con argomentazione immune da vizi logico-giuridici ed è,dunque, intangibile in questa sede.Tale conclusione è conforme ai principi di diritto costantemente espressi da questaCorte regolatrice, in tema di associazione per delinquere, sia per quanto attiene allarilevanza della condotta dell’acquirente stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo,così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singoleoperazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimentodell’intera attività criminale, attesa l’indifferenza degli scopi personali perseguiti dai singolipartecipi (cfr. Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445-02; Sez. 3, n. 2039 del02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02. Conformi, in materia di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, anche Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287375-01; Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646-01. Non rileva, inoltre,secondo Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01, la durata del periodo diosservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementiacquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fattoriferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato). Parimenti indubbia laconfigurabilità di due distinti delitti associativi, in caso di partecipazione a sodalizi nonsovrapponibili soggettivamente e oggettivamente, anche per la diversità di funzioni svoltedall’imputato nei due sodalizi, di modo che la contemporanea militanza associativa nonimporta la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, Ficara,Rv. 242197-01. Conformi, in tema di diverse associazioni mafiose, Sez. 5, n. 9429 del13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269362-01; Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Barilari,Rv. 264684-01; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259810-01; in tema diconcorso tra associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico distupefacenti, Sez. 6, n. 524 del 23/10/2025, dep. 2026, Calvaruso, Rv. 289192-02; Sez. 2, n.17746 del 30/01/2008, Trimboli, Rv. 239768-01).Sono, pertanto, non consentiti in quanto reiterativi e meramente fattuali, nonchéinfondati in punto di diritto i profili di censura articolati nel primo e nel terzo motivo.3.2. Il secondo motivo, con cui la difesa si duole della mancata illustrazione deglielementi a sostegno della sussistenza del dolo di legge, è del tutto generico, in difetto delminimo confronto con una motivazione viceversa congrua e coerente con i citati orientamentigiurisprudenziali, resa nella pienezza della giurisdizione di merito. Nella sentenzaimpugnata, invero, si trae, tutt’altro che illogicamente, la prova dell’elemento soggettivo dallamole dei traffici, dalla tipologia e dalla dinamica degli acquisti e dalla continuità dei rapporti,tali da dimostrare la piena consapevolezza dell ’ imputato di «rapportarsi conun’organizzazione pluripersonale, articolata e strutturata, capace di rifornirsi e di immetteresul mercato clandestino ingenti quantitativi di prodotti con marchi contraffatti di diversatipologia, e di contribuire, attraverso la propria condotta, alla operatività della medesimaassociazione garantendo ad essa continui flussi finanziari in entrata» (p. 27).3.3. Parimenti aspecifico e, comunque, manifestamente infondato risulta il quartomotivo.I profili di gravame in tema di già intervenuta prescrizione appaiono sollevati in manieraoltremodo generica, tenuto conto che avrebbero dovuto essere adeguatamente precisatiquanto alla compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (sulla aspecificitàdell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmeticosul calendario, cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01; sugli oneri diallegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso,Rv. 259181-01).Nel caso di specie, il ricorrente neppure ha tenuto conto della sospensione dellaprescrizione evidenziata dalla Corte territoriale (p. 17) e, soprattutto, del raddoppio deitermini previsto dall’art. 157, sesto comma, cod. pen. per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (tra i quali è ricompreso anche il delitto di associazione per delinquererealizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen.). 4. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.I ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlessandroCaputo devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i suddetti ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende-Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]