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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 35881/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2759/2025 CC - 03/10/2025 R.G.N. 20914/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35881/2025 Roma, lì, 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 23 giugno 2023 dal Tribunale di Trapani, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 187 codice della strada e lo ha condannato a sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso il 06 novembre 2020.

La Corte, per quanto qui rileva, ha ritenuto sussistente quest'ultimo reato perché l'imputato era sottoposto a misura di prevenzione nel momento in cui, postosi alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente, provocava un incidente, in quanto in data 21/09/2019 tale misura gli era stata applicata per l'ulteriore durata di due anni, undici mesi e sei giorni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 02 luglio 2024, ha dichiarato incostituzionale l'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui sanziona penalmente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione che guidi senza patente di guida, anche quando la patente non gli sia stata revocata in virtù della predetta misura, non sussistendo in tal caso una maggiore pericolosità della sua condotta rispetto ad un soggetto non sottoposto a misura di prevenzione.

Nel presente caso, la sentenza stessa dà atto che il ricorrente era privo di patente perché mai conseguita, quindi la sua mancanza non era conseguente alla sottoposizione alla misura di prevenzione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria ascritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 05 giugno 2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.73 d.lgs. n. 159/2011 «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada», perché tale condotta, se non legata alla misura di prevenzione nel senso di costituire, di fatto, una violazione ad una sua prescrizione, quale quella della revoca della patente, o a una diversa prescrizione di legge, non ha un'offensività maggiore rispetto alla condotta tenuta da chi non è sottoposto a tale misura.

Il ricorrente interpreta questa declaratoria di incostituzionalità come relativa all'intero testo dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, affermando che l'offensività sussiste solo nel caso che il soggetto sottoposto a misura di prevenzione guidi un veicolo dopo che la patente di guida gli è stata revocata a seguito dell'applicazione di tale misura, ma la sua interpretazione non è corretta, perché contrasta con la valutazione della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 116/2024 la Corte, alla fine del paragrafo 6 e richiamando la propria sentenza n. 211/2022, scrive che «Può, pertanto, ribadirsi che non è riconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione.

Si tratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida».

La Corte costituzionale, quindi, ha valutato legittimo che il legislatore abbia ritenuto la condotta di chi guida senza patente per non averla mai conseguita più pericolosa se commessa da un sottoposto a misura di prevenzione, come già affermato nella propria sentenza n. 211/2022, e poiché il rilascio della patente di guida può essere negato alla persona sottoposta misura di prevenzione, in ragione della sua pericolosità, come disposto dall'art. 120, comma 1, del codice della strada, la mancanza di patente perché mai richiesta è stata ritenuta collegata anch'essa all'applicazione della misura di prevenzione.

La fattispecie dichiarata incostituzionale è, dichiaratamente, descritta come «diversa» (par. 7), in quanto la mancanza di patente è collegata a fatti o condotte diversi rispetto alla sottoposizione a misura di prevenzione, che, se commessi da persone non sottoposte a tale misura, danno luogo solo a illeciti amministrativi.

La qualificazione di una tale condotta come reato dà luogo, secondo la Corte costituzionale, ad una «inammissibile responsabilità penale cosiddetta d'autore», che impone la declaratoria di incostituzionalità.

3. La corretta lettura della sentenza n. 116/2024 della Corte costituzionale, pertanto, impone di ritenere legittima la norma dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta del soggetto sottoposto a misura di prevenzione che guidi un veicolo senza essere munito di patente perché mai conseguita, essendo tale condotta espressione di una sua maggiore pericolosità, e dotata dell'offensività necessaria per applicare una sanzione penale.

Il ricorso proposto deve perciò essere ritenuto infondato e deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2759/2025 CC - 03/10/2025 R.G.N. 20914/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35881/2025 Roma, lì, 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 23 giugno 2023 dal Tribunale di Trapani, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 187 codice della strada e lo ha condannato a sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso il 06 novembre 2020. La Corte, per quanto qui rileva, ha ritenuto sussistente quest'ultimo reato perché l'imputato era sottoposto a misura di prevenzione nel momento in cui, postosi alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente, provocava un incidente, in quanto in data 21/09/2019 tale misura gli era stata applicata per l'ulteriore durata di due anni, undici mesi e sei giorni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 02 luglio 2024, ha dichiarato incostituzionale l'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui sanziona penalmente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione che guidi senza patente di guida, anche quando la patente non gli sia stata revocata in virtù della predetta misura, non sussistendo in tal caso una maggiore pericolosità della sua condotta rispetto ad un soggetto non sottoposto a misura di prevenzione. Nel presente caso, la sentenza stessa dà atto che il ricorrente era privo di patente perché mai conseguita, quindi la sua mancanza non era conseguente alla sottoposizione alla misura di prevenzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria ascritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 05 giugno 2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.73 d.lgs. n. 159/2011 «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada», perché tale condotta, se non legata alla misura di prevenzione nel senso di costituire, di fatto, una violazione ad una sua prescrizione, quale quella della revoca della patente, o a una diversa prescrizione di legge, non ha un'offensività maggiore rispetto alla condotta tenuta da chi non è sottoposto a tale misura. Il ricorrente interpreta questa declaratoria di incostituzionalità come relativa all'intero testo dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, affermando che l'offensività sussiste solo nel caso che il soggetto sottoposto a misura di prevenzione guidi un veicolo dopo che la patente di guida gli è stata revocata a seguito dell'applicazione di tale misura, ma la sua interpretazione non è corretta, perché contrasta con la valutazione della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 116/2024 la Corte, alla fine del paragrafo 6 e richiamando la propria sentenza n. 211/2022, scrive che «Può, pertanto, ribadirsi che non è riconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. Si tratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida». La Corte costituzionale, quindi, ha valutato legittimo che il legislatore abbia ritenuto la condotta di chi guida senza patente per non averla mai conseguita più pericolosa se commessa da un sottoposto a misura di prevenzione, come già affermato nella propria sentenza n. 211/2022, e poiché il rilascio della patente di guida può essere negato alla persona sottoposta misura di prevenzione, in ragione della sua pericolosità, come disposto dall'art. 120, comma 1, del codice della strada, la mancanza di patente perché mai richiesta è stata ritenuta collegata anch'essa all'applicazione della misura di prevenzione. La fattispecie dichiarata incostituzionale è, dichiaratamente, descritta come «diversa» (par. 7), in quanto la mancanza di patente è collegata a fatti o condotte diversi rispetto alla sottoposizione a misura di prevenzione, che, se commessi da persone non sottoposte a tale misura, danno luogo solo a illeciti amministrativi. La qualificazione di una tale condotta come reato dà luogo, secondo la Corte costituzionale, ad una «inammissibile responsabilità penale cosiddetta d'autore», che impone la declaratoria di incostituzionalità. 3. La corretta lettura della sentenza n. 116/2024 della Corte costituzionale, pertanto, impone di ritenere legittima la norma dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta del soggetto sottoposto a misura di prevenzione che guidi un veicolo senza essere munito di patente perché mai conseguita, essendo tale condotta espressione di una sua maggiore pericolosità, e dotata dell'offensività necessaria per applicare una sanzione penale. Il ricorso proposto deve perciò essere ritenuto infondato e deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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