CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12774/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 644/2021depositata il 16/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:SOCIETA]. - in liquidazione – conveniva in giudizio la societàAgnesi 1824 [OSCURATO:SOCIETA] che dal 1998 al 2002 aveva eseguitoNumero registro generale 490/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 12774/2026Data pubblicazione 05/05/2026vari trasporti di merci per conto della convenuta, la quale avevaapplicato i corrispettivi in violazione delle tariffe c.d. a forcella di cuialla legge n. 298/1974. Da ciò derivava, in base agli artt. 1339 e 1419c.c., la necessità di rideterminazione degli stessi, con la maggiorazionedel 25% in ragione dell’uso di mezzi speciali e di scarichi eseguiti inassenza di trasporti per il ritorno, per complessivi € 330.941,88, o inipotesi per € 248.206,41. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. - societàincorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. - la quale eccepiva la prescrizionequinquennale per le prestazioni di trasporto dal 1998 al 10.2.1999, ilpagamento superiore ai minimi tariffari, il diritto allo sconto del 5%sulla tariffa minima legale per avere intrattenuto un rapporto direttocon il vettore, la mancata considerazione dei pesi effettivi delle merci,inferiori alla portata massima dei camion, l’assenza di utilizzo di mezzispeciali, la mancata riduzione del 20% in considerazione delletriangolazioni, ossia di viaggi di ritorno a pieno carico effettuati entroun raggio di 100 km, e la debenza della rivalutazione monetaria.Interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale cessionario del creditodella [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente fallita la quale, dopo un’inizialeopposizione da parte del Curatore, aderiva alla intervenuta cessione delcredito.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Perugia, quanto al pesoeffettivo delle merci trasportate, determinava l’ importo complessivopari a € 57.904,75, dal quale andavano detratti € 6.926,43 relativi aiviaggi effettuati con un carico pari o inferiore a 50 quintali, per i qualinon avevano trovato applicazione le tariffe a forcella; pertanto, ilmaggior importo dovuto in base ai minimi tariffari veniva liquidato nellamisura di € 50.978,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltrealle spese a favore della parte vittoriosa.3. Avverso tale pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendola condanna della convenuta al pagamento della maggior sommaNumero registro generale 490/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 12774/2026Data pubblicazione 05/05/2026pretesa, indicata in € 292.115,32, o in subordine di € 184.366,76 o inulteriore subordine di € 110.356,25 oltre agli accessori di legge,interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e, invia subordinata, in € 373.874,70 o € 256.787,43, ovvero in ulterioresubordine in € 139.733,34, oltre interessi di legge e rivalutazionemonetaria in ragione di una diversa pattuizione tra le parti, conconseguente rideterminazione delle spese legali liquidate. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo gradosolo sulla liquidazione delle spese, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. allarefusione della maggior somma di € 882,72, confermando per il restole altre statuizioni della sentenza di primo grado; compensava per metàle spese di lite del secondo grado, e per l’effetto condannava ColussiS.p.A. alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della metà residua didette spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.4. Con ricorso notificato il 16/12/2022, affidato a due motivi, GiuseppeBurani impugna per cassazione la sentenza n. 644/2021 della Corted’appello di Perugia pubblicata il 16/11/2021. La parte [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato controricorso.5. Le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., Violazione e falsa applicazione della L. 6 giugno1974 n. 298”, per avere la Corte territoriale applicato i minimi ditariffa previsti dalla L. 298/1974 anche per quei trasporti in cuil’autotrasportatore aveva percepito una somma superiore aisuddetti minimi, riducendo, quindi, il relativo corrispettivo eutilizzando tale differenza quale compensazione sul credito delvettore per quei viaggi che erano stati corrisposti in misurainferiore rispetto ai minimi di tariffa.Numero registro generale 490/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 12774/2026Data pubblicazione 05/05/20267. Con il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,a Violazione e falsa applicazione della L. 6 giugno 1974 n.298, in relazione all’art. 115 c.p.c.”, data dalla mancataapplicazione delle tariffe massime o in subordine medie a frontedella mancata contestazione e dell’ammissione di un accordo perl’applicazione in misura superiore ai minimi.8. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.9. Con i medesimi il ricorrete denunzia vizi di violazione di legge sucui la corte d’appello si è specificamente pronunciata dopoun’accurata ricostruzione della vicenda e la interpretazionedell’iniziale domanda, intendono indurre questa Corte ariesaminare, in via del tutto inammissibile, quantoesaurientemente valutato nel merito dalla Corte d’appello con ilsupporto di una CTU (Cass. S.U. n. 34476 del 27 dicembre 2019).10. Nella prima censura, viene dedotto il vizio di ultrapetizione peravere i giudici di merito erroneamente ritenuto nuova la domanda(di riconoscimento di somme maggiori) rispetto a quella formulatanel primo grado (qualificata come domanda di accertamento dellaviolazione dei tariffari minimi), senza offrirne però alcun sostegnoargomentativo tratto dalla domanda di primo grado, in paleseviolazione del principio di autosufficienza.11. In merito alla dedotta violazione di legge, va poi rammentatoche la l. 298/1974, applicabile al caso in esame, nella ipotesi diautotrasporto di merci per conto terzi prevedeva un meccanismodi applicazione di tariffe obbligatorie cd. “a forcella”, in base alquale il prezzo da corrispondere al vettore poteva oscillareesclusivamente tra il valore minimo e quello massimo delle tariffeapprovate dal Ministero dei trasporti. Le pattuizioni non conformia questi limiti erano sanzionate con la nullità dell’accordo e con laNumero registro generale 490/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 12774/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostituzione automatica del corrispettivo negoziale con il minimoo con il massimo delle tariffe, a seconda che la deroga fosse statapattuita in diminuzione o in aumento dei limiti minimi o massimiprevisti.12. Posto quanto sopra, la decisione della corte distrettuale nonviene criticata perché avrebbe violato le sopra richiamatedisposizioni normative, ma esclusivamente in relazione al metododi calcolo delle tariffe applicate (e valutate da un CTU),aggiungendo che quella della [OSCURATO:SOCIETA], nel costituirsi, di averepagato tariffe superiori ai minimi, sarebbe una “dichiarazioneconfessoria” e in quanto tale “deve ritenersi sufficiente perportare a rideterminazione del corrispettivo con il massimo dellatariffa o quanto meno con la tariffa media, perché, comedichiarato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’accordo intervenuto tra le partiera quello di un corrispettivo superiore ai minimi di tariffa” (p.23del ricorso).13. Tuttavia, è noto che la confessione è rilevante solo ove riguardiun fatto oggettivo “sfavorevole" alla parte che la compie e chenuoce ad un interesse giuridico vantato dalla confitente neiconfronti della controparte processuale cui, al contempo, giova,mentre nel caso in esame la si adduce in riferimento a unadeduzione difensiva che, all’esito della CTU, si è rivelatainveritiera e a sfavore della parte confitente che assumeva ilproprio adempimento in eccedenza a quanto indicato dalla leggerispetto ai minimi tariffari, avendo quindi acquisito valore di meradeduzione difensiva (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16669 del14/06/2024).14. Il giudice, nella sentenza impugnata, ha pertantocorrettamente rilevato che la dichiarazione effettuata a scopodifensivo non comporta alcuna inversione dell’onere probatorio,Numero registro generale 490/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 12774/2026Data pubblicazione 05/05/2026non risultando la circostanza (delle maggiori tariffe pattuite)deducibile dalla narrazione dei fatti di parte attrice od oggetto diemendatio libelli.15. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.16. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]