CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27975/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 2 novembre 2023 dal Giudice dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (Erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per essere la sostanza destinata ad uso personale; erronea applicazione della legge in relazione al comma 5 del citato art. 73, di cui si lamenta il mancato riconoscimento) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così