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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00645/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.455/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglian. 2210/2024 depositata i l 17/06/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - con avviso di accertamento n.

TVP02I201252/2018, relativo all’annualità 2013,l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. la somma di € 69.477,30 e con separati avvisi di accertamento n.

TVP01I201279/2018 e n.

TVP01I201255/2018 , l’Agenzia ha imputato per trasparenza il maggior reddito della società in capo ai sociLucia Manco e [OSCURATO:PERSONA] ; -gli atti sono stati impugnati da società e soci; - l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è statoaccolto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP di Taranto; -i contribuenti hanno resistito con controricorso; - s uccessivamente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso separati provvedimenti di annullamento totale in autotutela degli avvisi di accertamento in oggetto, come da produzione in data 05/09/2025; - la ricorrente, con istanza depositata in pari data, premesso che sono intervenuti nel giudizio di legittimità fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse alla richiesta pronuncia, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione dellespese; - in data 27/11/2025 i controricorrenti hanno tuttavia depositato memoria illustrativadelle proprie difese ex art. 380.1-bis c.p.с. ; Ritenuto che: - ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’agenzia prodotto gli atti di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati; -deve, infatti, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento degli atti impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per i contribuenti, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez.

V, 28 dicembre 2018, n. 33587); - in ordine alle spese, questa Corte ha avuto modo di statuire che «In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass. Sez. 6, 14/02/2017, n. 3950, Rv. 643203 -01); - ancora si è affermato , in ipotesi di obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, che alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (v.

Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231); - tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell’Amministrazione, sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi di conseguenza dichiarare la compensazione delle spese di lite; - non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa integralmente tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.455/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglian. 2210/2024 depositata i l 17/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con avviso di accertamento n. TVP02I201252/2018, relativo all’annualità 2013,l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. la somma di € 69.477,30 e con separati avvisi di accertamento n. TVP01I201279/2018 e n. TVP01I201255/2018 , l’Agenzia ha imputato per trasparenza il maggior reddito della società in capo ai sociLucia Manco e [OSCURATO:PERSONA] ; -gli atti sono stati impugnati da società e soci; - l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è statoaccolto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP di Taranto; -i contribuenti hanno resistito con controricorso; - s uccessivamente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso separati provvedimenti di annullamento totale in autotutela degli avvisi di accertamento in oggetto, come da produzione in data 05/09/2025; - la ricorrente, con istanza depositata in pari data, premesso che sono intervenuti nel giudizio di legittimità fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse alla richiesta pronuncia, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione dellespese; - in data 27/11/2025 i controricorrenti hanno tuttavia depositato memoria illustrativadelle proprie difese ex art. 380.1-bis c.p.с. ; Ritenuto che: - ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’agenzia prodotto gli atti di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati; -deve, infatti, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento degli atti impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per i contribuenti, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587); - in ordine alle spese, questa Corte ha avuto modo di statuire che «In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass. Sez. 6, 14/02/2017, n. 3950, Rv. 643203 -01); - ancora si è affermato , in ipotesi di obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, che alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (v. Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231); - tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell’Amministrazione, sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi di conseguenza dichiarare la compensazione delle spese di lite; - non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa integralmente tra le
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