CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10947/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzadi [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio di applicare la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di duesentenze;Rilevato ricorso che in un articolato motivo di ricorso si deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(partecipazione ad associazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nellelinee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo(illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso) tenuto conto della notevole distanza ditempo intercorsa tra di essi (dodici anni) e la mancata allegazione di concreti elementi da cuidesumere che la gestione del gioco di azzardo fosse stato prevista come oggetto dellaassociazione da una epoca così anteriore, per cui, in tale contesto, appare coerente laconclusione nel senso che i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzionicriminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevoledell ’applicazione di istituti di favore;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10947/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4196/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38378/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzadi [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio di applicare la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di duesentenze;Rilevato ricorso che in un articolato motivo di ricorso si deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(partecipazione ad associazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nellelinee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo(illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso) tenuto conto della notevole distanza ditempo intercorsa tra di essi (dodici anni) e la mancata allegazione di concreti elementi da cuidesumere che la gestione del gioco di azzardo fosse stato prevista come oggetto dellaassociazione da una epoca così anteriore, per cui, in tale contesto, appare coerente laconclusione nel senso che i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzionicriminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevoledell ’applicazione di istituti di favore;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]