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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 19795/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quanto al primo motivo, che i ricorrenti non possono lamentare una violazione dei loro diritti difensivi dovuta alla mancata traduzione della sentenza di condanna, tenuto conto che avverso di essa è stato proposto ricorso, non determinando alcuna nullità la mancata traduzione (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinta, Rv. 283965) ma semmai la decorrenza di un diverso termine per l'impugnazione; ritenuto che i restanti motivi, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti ed altre violazioni subordinate, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito anche in relazione all'esclusione delle attenuanti, alla continuazione, all'applicazione della recidiva per Arkania ed al bilanciamento tra circostanze eterogenee: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quanto al primo motivo, che i ricorrenti non possono lamentare una violazione dei loro diritti difensivi dovuta alla mancata traduzione della sentenza di condanna, tenuto conto che avverso di essa è stato proposto ricorso, non determinando alcuna nullità la mancata traduzione (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinta, Rv. 283965) ma semmai la decorrenza di un diverso termine per l'impugnazione; ritenuto che i restanti motivi, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti ed altre violazioni subordinate, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito anche in relazione all'esclusione delle attenuanti, alla continuazione, all'applicazione della recidiva per Arkania ed al bilanciamento tra circostanze eterogenee: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il
Sentenza Cassazione n. 19795/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris