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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07161/2023

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26177/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 883/2021depositata in data 29.6.2021; N. 26177/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. dell’Emilia-Romagna aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 195/2017, emessa dalla C.T.P. di Ravenna, che aveva invece accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per il recupero di IRPEF, IRAP ed IVA, anno 2009; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che il controricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo lasospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26177/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 883/2021depositata in data 29.6.2021; N. 26177/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. dell’Emilia-Romagna aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 195/2017, emessa dalla C.T.P. di Ravenna, che aveva invece accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per il recupero di IRPEF, IRAP ed IVA, anno 2009; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che il controricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo lasospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella
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