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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27899/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32406-2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ n. 10, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 969 /20 2 0 de l la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1510/2009, emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 16.640,00 a fronte di fattura a saldo delle prestazioni rese dal predetto soggetto in relazione alla gestione di un cantiere edile finalizzato alla trasformazione di alcuni edifici in un complesso alberghiero.

La società opponente contestava al Focardi, in particolare, la scorretta ed incompleta esecuzione della prestazione lavorativa, ed i conseguenti danni, quantificati nella somma di € 132.000,00.

Nella resistenza del convenuto opposto il Tribunale, con sentenza n. 207/2015, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Con la sentenza impugnata, n. 969/2020, la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione di prime cure, riducendo il compenso dovuto al Focardi al 50% della somma richiesta da questi in via monitoria, compensando le spese nella medesima percentuale e ponendone la residua parte a carico della società appellante.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 e 232 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto spettante al Focardi un compenso, sia pure ridotto rispetto alla sua domanda iniziale, senza considerare che lo stesso non aveva fornito alcuna prova, né in relazione allo svolgimento delle attività lavorative esposte nella fattura posta a base della richiesta monitoria, né in relazione al quantum del compenso richiesto.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 e 232 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di restituzione della somma di € 808,00 che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva versato in eccesso rispetto a quanto dovuto.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha infatti ritenuto non contestata la circostanza che il Focardi avesse prestato la sua attività per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale del resto aveva riconosciuto di aver ricevuto, e pagato, alcune fatture emesse dal predetto soggetto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Ha poi ritenuto non provato il versamento della somma di € 808 in eccesso rispetto al dovuto, posta la carenza di prova al riguardo, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la semplice produzione del partitario della società odierna ricorrente, peraltro senza attestazione di conformità dello stesso alla documentazione contabile societaria (cfr. sempre pag. 5 della sentenza).

Inoltre, sulla base delle testimonianze acquisite agli atti del giudizio di merito, ha ritenuto dimostrato che il Focardi avesse operato sul cantiere oggetto di causa fino a febbraio 2009 e dunque ha ridotto il compenso dal medesimo richiesto alla metà (cfr. pagg. 5- 6 della sentenza).

Ed infine, ha ritenuto non addebitabili al Focardi gli eventuali danni riscontrati nei lavori, posto che, sempre sulla base delle testimonianze escusse, era emerso che quegli non fosse né progettista, né direttore dei lavori (cfr. pag. 6 della sentenza).

La ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 , Rv.666639).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone distrarsi dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32406-2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ n. 10, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 969 /20 2 0 de l la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1510/2009, emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 16.640,00 a fronte di fattura a saldo delle prestazioni rese dal predetto soggetto in relazione alla gestione di un cantiere edile finalizzato alla trasformazione di alcuni edifici in un complesso alberghiero. La società opponente contestava al Focardi, in particolare, la scorretta ed incompleta esecuzione della prestazione lavorativa, ed i conseguenti danni, quantificati nella somma di € 132.000,00. Nella resistenza del convenuto opposto il Tribunale, con sentenza n. 207/2015, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Con la sentenza impugnata, n. 969/2020, la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione di prime cure, riducendo il compenso dovuto al Focardi al 50% della somma richiesta da questi in via monitoria, compensando le spese nella medesima percentuale e ponendone la residua parte a carico della società appellante. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 e 232 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto spettante al Focardi un compenso, sia pure ridotto rispetto alla sua domanda iniziale, senza considerare che lo stesso non aveva fornito alcuna prova, né in relazione allo svolgimento delle attività lavorative esposte nella fattura posta a base della richiesta monitoria, né in relazione al quantum del compenso richiesto. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 e 232 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di restituzione della somma di € 808,00 che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva versato in eccesso rispetto a quanto dovuto. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha infatti ritenuto non contestata la circostanza che il Focardi avesse prestato la sua attività per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale del resto aveva riconosciuto di aver ricevuto, e pagato, alcune fatture emesse dal predetto soggetto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Ha poi ritenuto non provato il versamento della somma di € 808 in eccesso rispetto al dovuto, posta la carenza di prova al riguardo, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la semplice produzione del partitario della società odierna ricorrente, peraltro senza attestazione di conformità dello stesso alla documentazione contabile societaria (cfr. sempre pag. 5 della sentenza). Inoltre, sulla base delle testimonianze acquisite agli atti del giudizio di merito, ha ritenuto dimostrato che il Focardi avesse operato sul cantiere oggetto di causa fino a febbraio 2009 e dunque ha ridotto il compenso dal medesimo richiesto alla metà (cfr. pagg. 5- 6 della sentenza). Ed infine, ha ritenuto non addebitabili al Focardi gli eventuali danni riscontrati nei lavori, posto che, sempre sulla base delle testimonianze escusse, era emerso che quegli non fosse né progettista, né direttore dei lavori (cfr. pag. 6 della sentenza). La ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 , Rv.666639). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone distrarsi dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del
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