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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09574/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite distinti atti sottoscritti da diversi difensori di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Negli atti di ricorso, che recano argomentazioni parzialmente sovrapponibili, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Si rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero tutti collegati al commercio di sostanze stupefacenti, gestito da un'organizzazione criminale (non di stampo mafioso), che disponeva anche di armi e compiva reati patrimoniali.

Alcuni di essi presenterebbero, poi, la medesima indole e una comune matrice, Vi sarebbe, infine, contiguità temporale tra le violazioni.

2. In esito al preliminare esame presidenziale l'impugnazione è stata rimessa a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Gli atti di ricorso risultano inammissibili, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle loro argomentazioni.

Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: :Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non implausibile, che gli illeciti stessi, anche in ragione della loro profonda disomogeneità strutturale e della lontananza territoriale, fossero piuttosto riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite distinti atti sottoscritti da diversi difensori di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Negli atti di ricorso, che recano argomentazioni parzialmente sovrapponibili, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero tutti collegati al commercio di sostanze stupefacenti, gestito da un'organizzazione criminale (non di stampo mafioso), che disponeva anche di armi e compiva reati patrimoniali. Alcuni di essi presenterebbero, poi, la medesima indole e una comune matrice, Vi sarebbe, infine, contiguità temporale tra le violazioni. 2. In esito al preliminare esame presidenziale l'impugnazione è stata rimessa a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Gli atti di ricorso risultano inammissibili, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle loro argomentazioni. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: :Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non implausibile, che gli illeciti stessi, anche in ragione della loro profonda disomogeneità strutturale e della lontananza territoriale, fossero piuttosto riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t o [OSCURATO:PERSONA]
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