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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24929/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 41814 deliberata il 05/10/2021, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 12/01/2021 che aveva disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava la Prima Sezione che l'ordinanza allora impugnata aveva condiviso «il giudizio di gravità indiziaria a carico del Mantella, formulato sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di avere partecipato all'omicidio in parola unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di avere appreso le notizie sull'uccisione del Belsito da [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta "poteva averle apprese da [OSCURATO:PERSONA] o da Morelli".

Rispondendo alle osservazioni difensive - secondo cui le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto costituire riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA], data la unicità della fonte di conoscenza - il Tribunale riteneva che esse, pur corrette "in via di principio", dovevano "confrontarsi con la considerazione derivante dalla appartenenza di Mantella e del Pardea al medesimo gruppo, per cui le notizie riguardanti l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], se anche provenienti da [OSCURATO:PERSONA], costituivano patrimonio comune agli appartenenti al medesimo gruppo e la corrispondenza alla realtà si desume dalla constatazione che non vi era ragione per il Mantella di attribuirsi la paternità di un fatto omicidiario che, non solo non aveva alcuna incidenza sul gruppo, ma che avrebbe potuto determinare una qualche reazione da parte di soggetti in qualche modo legati al Belsito"».

Rilevava la Prima Sezione di questa Corte che la motivazione dell'ordinanza allora impugnata non era idonea a sostenere la decisione assunta, poiché «il chiamante in reità [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso le notizie riferite da [OSCURATO:PERSONA], il quale le avrebbe, a sua volta, apprese dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], o da un tale Morelli, sicché non è neppure certa la fonte di conoscenza dei fatti in questione da parte del predetto Pardea.

Peraltro, qualora il Pardea avesse appreso quelle notizie da [OSCURATO:PERSONA] effettivamente si porrebbe il problema della circolarità delle informazioni; mentre nessun approfondimento è stato svolto in ord ne all'attendibilità dell'indicato Morelli e alla possibilità che costui abbia potuto comunicare al Pardea fatti rilevanti in ordine all'omicidio in parola.

Né la giustificazione offerta dal Tribunale al fine di superare i rilievi difensivi appare soddisfacente, in quanto l'affermazione - secondo cui le notizie riferite dall'[OSCURATO:PERSONA] costituirebbero oggetto di patrimonio conoscitivo comune della societas sceleris - è apodittica perché non corroborata da alcun elemento di verifica».

2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza deliberata il 07/12/2021, ha confermato l'ordinanza genetica, rilevando, tra l'altro, che i fatti narrati da Pardea in relazione all'omicidio di Belsito - e, in particolare, al ruolo di co-esecutore di [OSCURATO:PERSONA] - hanno a oggetto notizie riconducibili a un patrimonio cognitivo comune del sodalizio criminale e apprese in forza di un rapporto di militanza vissuto direttamente; invero, osserva il giudice del rinvio che Pardea rappresentava l'elemento apicale del gruppo criminale operante a [OSCURATO:PERSONA], sicché deve ritenersi la sua diretta conoscenza di ogni aspetto delle azione intraprese dal gruppo.

Rileva ancora l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine a quanto raccontato da Pardea a [OSCURATO:PERSONA], che l'elemento di verifica della riconducibilità dell'omicidio al patrimonio conoscitivo comune risiede nella circostanza per cui l'agguato rientrava nell'ambito di vicende di rilievo per la 'ndrangheta vibonese in quanto teso a minare la potenza acquisita da Belsito, fatto di interesse comune per l'egemonia della cosca e circostanza portata a conoscenza degli inquirenti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aggiungeva elementi ulteriori rispetto a quelli riferiti da [OSCURATO:PERSONA] sul delitto in questione.

3. Avverso l'indicata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza degli artt. 192, 195 cod. proc. pen., dell'art. 575 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancanza di riscontro oggettivo individualizzante delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e integrante circolarità delle informazioni nel contesto criminale.

Il giudice del rinvio non ha superato il quesito posto dalla sentenza di annullamento, ma ha solo offerto una motivazione più articolata di quella annullata, senza, però, superare la doglianza dell'assenza di riscontro individualizzante nei termini di circolarità della fonte chiamante (Montella/[OSCURATO:PERSONA]).

Sebbene l'accusa sostenga la coincidenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], questi solleva dubbi sui mandanti dell'omicidio Belsito, compromettendo l'attendibilità di quanto narrato, laddove la conversazione di Mantella intercettata poche ore dopo la morte di Belsito ha valore neutro, così come le dichiarazioni dei testi presenti al momento dell'agguato.

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] altro non sono che i fatti narrati da Pardea che, a sua volta, li avrebbe appresi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il che esclude che possano rappresentare un riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo.Erroneamente l'ordinanza impugnata valorizza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] utilizzando i rapporti personali con Pardea, trascurando di considerare che il primo aveva appreso le circostanze dal secondo nel 2017 e che tali circostanze provenivano dal medesimo contesto informativo, ossia [OSCURATO:PERSONA], essendo stato Pardea un affiliato del consesso del collaboratore di giustizia.

Il Tribunale del riesame ha travisato il contenuto di verbale dibattimertale contenente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in cui questi afferma che il fatto omicidiario era patrimonio conoscitivo diffuso, senza peraltro indicare la fonte.

3.1. Il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi, con i quali denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione deducendo che: il dato dell'attendibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] è la mera riproposizione di quanto contenuto nell'ordinanza genetica; mentre nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver appreso quanto riferito da Pardea, nell'udienza dibattimentale del 23/09/2021 ha dichiarato di aver saputo della dinamica dell'omicidio Belsito più che altro da Pardea, sicché il collaboratore non conosce la dinamica dei fatti, con ciò escludendo la convergenza e la coincidenza con gli elementi essenziali, diversamente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre, confermando di aver appreso le notizie da Pardea, che a sua volta le aveva apprese dal medesimo contesto criminale, [OSCURATO:PERSONA] conferma la "circolarità" del dato conoscitivo; le dichiarazioni "per sentito dire" possono vicendevolmente riscontrarsi se non provengano dalla stessa fonte, laddove in mancanza dell'escussione della fonte primaria, ossia Pardea, la chiamata in correità de relato non può essere riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. In premessa, mette conto delimitare l'ambito della devoluzione al giudice del rinvio statuita dalla sentenza n. 41814 del 2021 della Prima Sezione penale di questa Corte.

Ambito coincidente, in buona sostanza, con l'accertamento della fonte dalla quale [OSCURATO:PERSONA], aveva appreso le informazioni sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] riferite al collaborante [OSCURATO:PERSONA], il cui racconto è stato poi valorizzato quale riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dall'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

La definizione del thema probandum stabilita dalla sentenza di annullamento rende già di per sé ragione dell'estraneità ad esso di una serie di doglianze proposte con il ricorso e con i motivi di aggiunti, quali quelle sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro puntualmente motivate dal giudice del rinvio con argomentare immune da vizi logici), quelle sulle presunte discrasie tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio e quelle rese in dibattimento (peraltro dedotte in termini aspecifici dal ricorrente, tali da investire la Corte di legittimità di inammissibili valutazioni di merito e, comunque, non integranti il travisamento evocato in termini assertivi dal ricorso), quella sulla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della precisa dinamica dei fatti e la divaric:azione rispetto al narrato di [OSCURATO:PERSONA] (anch'esse, comunque, dedotte in termini aspecifici e, peraltro manifestamente infondate, non essendo necessario ai fini dell'attitudine confermatoria dell'elemento di riscontro, la sua integrale sovrapponibilità al dato probatorio da riscontrare: invero, gli elementi di riscontro elementi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma»: cfr. Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).

Doglianze, queste, che, pertanto, risultano inammissibili.

3. Sempre in premessa, è opportuno richiamare uno dei princìpi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento, lì dove ha affermato che «alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio solo se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati».

E' questa la strada seguita dall'ordinanza impugnata, siccié i rilievi proposti dai motivi aggiunti al ricorso in ordine alla mancata escussione di Pardea non sono fondati alla luce del consolidato orientamento in forza del quale le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065).

4. Tutto ciò premesso, mette conto ribadire che, come si è anticipato, l'ordinanza impugnata ha ricondotto le informazioni date da Pardea ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio di Belsito e al ruolo svolto nella sua esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] alla provenienza da un patrimonio conoscitivo comune al gruppo criminale e apprese in virtù della sua "militanza" al suo interno, "militanza", peraltro, qualificata alla collocazione apicale dello stesso Pardea nel gruppo criminale operante a [OSCURATO:PERSONA].

Il riferimento al ruolo apicale rivestito da Pardea in seno al gruppo criminale operante a [OSCURATO:PERSONA] giova a rimarcare «la sua diretta conoscenza di ogni aspetto delle azione intraprese dal gruppo», il che, nel percorso argomentativo del giudice del rinvio, rafforza la valutazione circa la conoscenza delle informazioni relative all'omicidio Belsito in quanto derivanti dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, flusso di cui la leadership del gruppo stesso era investita.

Al riguardo, del tutto aspecifico è il riferimento alle dichiarazioni rese nel dibattimento di un processo in ordine al ruolo di Pardea.

D'altra parte, l'ordinanza impugnata sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto elementi ulteriori rispetto a quelli riferiti da [OSCURATO:PERSONA] sul delitto Belsito («le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] risultano corredate da ulteriori elementi e circostanze sulle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di riferire»).

Tali elementi chiamano in causa, in particolare, la complessa causale dell'omicidio descritta da [OSCURATO:PERSONA], che vedeva l'intreccio tra motivazioni, per così dire, "private" (la relazione extra-coniugale di Belsito) e le strategie di prevalenza nel contesto associativo perseguite dai Bonavota.

Sotto questo profilo, la divaricazione tra i contenuti dei racconti di [OSCURATO:PERSONA] e, de relato, di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal compromettere la tenuta logico-argomentativa della motivazione del Tribunale del riesame, rimarca l'autonomia delle fonti di conoscenza di Pardea rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], laddove i plurimi riferimenti in senso contrario proposti dal ricorrente risultano del tutto assertivi e carenti di compiuta correlazione con i dati valorizzati dall'ordinanza impugnata e con la valutazione operata sulla base di essi.

Valutazione dell'autonomia delle fonti certo non scalfita dall'affermazione dei motivi aggiunti in ordine alla circostanza che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nulla emerge circa la comunicazione delle circostanze dell'omicidio a Pardea.

Le ulteriori deduzioni (circa la telefonata intercettata a Mantella, le dichiarazioni delle persone che assistettero all'agguato) risultano estranee al nucleo essenziale della ratio deadendi dell'ordinanza impugnata e, dunque, in ogni caso, manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).5.

Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 41814 deliberata il 05/10/2021, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 12/01/2021 che aveva disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava la Prima Sezione che l'ordinanza allora impugnata aveva condiviso «il giudizio di gravità indiziaria a carico del Mantella, formulato sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di avere partecipato all'omicidio in parola unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di avere appreso le notizie sull'uccisione del Belsito da [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta "poteva averle apprese da [OSCURATO:PERSONA] o da Morelli". Rispondendo alle osservazioni difensive - secondo cui le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto costituire riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA], data la unicità della fonte di conoscenza - il Tribunale riteneva che esse, pur corrette "in via di principio", dovevano "confrontarsi con la considerazione derivante dalla appartenenza di Mantella e del Pardea al medesimo gruppo, per cui le notizie riguardanti l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], se anche provenienti da [OSCURATO:PERSONA], costituivano patrimonio comune agli appartenenti al medesimo gruppo e la corrispondenza alla realtà si desume dalla constatazione che non vi era ragione per il Mantella di attribuirsi la paternità di un fatto omicidiario che, non solo non aveva alcuna incidenza sul gruppo, ma che avrebbe potuto determinare una qualche reazione da parte di soggetti in qualche modo legati al Belsito"». Rilevava la Prima Sezione di questa Corte che la motivazione dell'ordinanza allora impugnata non era idonea a sostenere la decisione assunta, poiché «il chiamante in reità [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso le notizie riferite da [OSCURATO:PERSONA], il quale le avrebbe, a sua volta, apprese dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], o da un tale Morelli, sicché non è neppure certa la fonte di conoscenza dei fatti in questione da parte del predetto Pardea. Peraltro, qualora il Pardea avesse appreso quelle notizie da [OSCURATO:PERSONA] effettivamente si porrebbe il problema della circolarità delle informazioni; mentre nessun approfondimento è stato svolto in ord ne all'attendibilità dell'indicato Morelli e alla possibilità che costui abbia potuto comunicare al Pardea fatti rilevanti in ordine all'omicidio in parola. Né la giustificazione offerta dal Tribunale al fine di superare i rilievi difensivi appare soddisfacente, in quanto l'affermazione - secondo cui le notizie riferite dall'[OSCURATO:PERSONA] costituirebbero oggetto di patrimonio conoscitivo comune della societas sceleris - è apodittica perché non corroborata da alcun elemento di verifica». 2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza deliberata il 07/12/2021, ha confermato l'ordinanza genetica, rilevando, tra l'altro, che i fatti narrati da Pardea in relazione all'omicidio di Belsito - e, in particolare, al ruolo di co-esecutore di [OSCURATO:PERSONA] - hanno a oggetto notizie riconducibili a un patrimonio cognitivo comune del sodalizio criminale e apprese in forza di un rapporto di militanza vissuto direttamente; invero, osserva il giudice del rinvio che Pardea rappresentava l'elemento apicale del gruppo criminale operante a [OSCURATO:PERSONA], sicché deve ritenersi la sua diretta conoscenza di ogni aspetto delle azione intraprese dal gruppo. Rileva ancora l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine a quanto raccontato da Pardea a [OSCURATO:PERSONA], che l'elemento di verifica della riconducibilità dell'omicidio al patrimonio conoscitivo comune risiede nella circostanza per cui l'agguato rientrava nell'ambito di vicende di rilievo per la 'ndrangheta vibonese in quanto teso a minare la potenza acquisita da Belsito, fatto di interesse comune per l'egemonia della cosca e circostanza portata a conoscenza degli inquirenti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aggiungeva elementi ulteriori rispetto a quelli riferiti da [OSCURATO:PERSONA] sul delitto in questione. 3. Avverso l'indicata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza degli artt. 192, 195 cod. proc. pen., dell'art. 575 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancanza di riscontro oggettivo individualizzante delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e integrante circolarità delle informazioni nel contesto criminale. Il giudice del rinvio non ha superato il quesito posto dalla sentenza di annullamento, ma ha solo offerto una motivazione più articolata di quella annullata, senza, però, superare la doglianza dell'assenza di riscontro individualizzante nei termini di circolarità della fonte chiamante (Montella/[OSCURATO:PERSONA]). Sebbene l'accusa sostenga la coincidenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], questi solleva dubbi sui mandanti dell'omicidio Belsito, compromettendo l'attendibilità di quanto narrato, laddove la conversazione di Mantella intercettata poche ore dopo la morte di Belsito ha valore neutro, così come le dichiarazioni dei testi presenti al momento dell'agguato. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] altro non sono che i fatti narrati da Pardea che, a sua volta, li avrebbe appresi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il che esclude che possano rappresentare un riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo.Erroneamente l'ordinanza impugnata valorizza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] utilizzando i rapporti personali con Pardea, trascurando di considerare che il primo aveva appreso le circostanze dal secondo nel 2017 e che tali circostanze provenivano dal medesimo contesto informativo, ossia [OSCURATO:PERSONA], essendo stato Pardea un affiliato del consesso del collaboratore di giustizia. Il Tribunale del riesame ha travisato il contenuto di verbale dibattimertale contenente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in cui questi afferma che il fatto omicidiario era patrimonio conoscitivo diffuso, senza peraltro indicare la fonte. 3.1. Il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi, con i quali denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione deducendo che: il dato dell'attendibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] è la mera riproposizione di quanto contenuto nell'ordinanza genetica; mentre nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver appreso quanto riferito da Pardea, nell'udienza dibattimentale del 23/09/2021 ha dichiarato di aver saputo della dinamica dell'omicidio Belsito più che altro da Pardea, sicché il collaboratore non conosce la dinamica dei fatti, con ciò escludendo la convergenza e la coincidenza con gli elementi essenziali, diversamente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre, confermando di aver appreso le notizie da Pardea, che a sua volta le aveva apprese dal medesimo contesto criminale, [OSCURATO:PERSONA] conferma la "circolarità" del dato conoscitivo; le dichiarazioni "per sentito dire" possono vicendevolmente riscontrarsi se non provengano dalla stessa fonte, laddove in mancanza dell'escussione della fonte primaria, ossia Pardea, la chiamata in correità de relato non può essere riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. In premessa, mette conto delimitare l'ambito della devoluzione al giudice del rinvio statuita dalla sentenza n. 41814 del 2021 della Prima Sezione penale di questa Corte. Ambito coincidente, in buona sostanza, con l'accertamento della fonte dalla quale [OSCURATO:PERSONA], aveva appreso le informazioni sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] riferite al collaborante [OSCURATO:PERSONA], il cui racconto è stato poi valorizzato quale riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dall'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. La definizione del thema probandum stabilita dalla sentenza di annullamento rende già di per sé ragione dell'estraneità ad esso di una serie di doglianze proposte con il ricorso e con i motivi di aggiunti, quali quelle sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro puntualmente motivate dal giudice del rinvio con argomentare immune da vizi logici), quelle sulle presunte discrasie tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio e quelle rese in dibattimento (peraltro dedotte in termini aspecifici dal ricorrente, tali da investire la Corte di legittimità di inammissibili valutazioni di merito e, comunque, non integranti il travisamento evocato in termini assertivi dal ricorso), quella sulla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della precisa dinamica dei fatti e la divaric:azione rispetto al narrato di [OSCURATO:PERSONA] (anch'esse, comunque, dedotte in termini aspecifici e, peraltro manifestamente infondate, non essendo necessario ai fini dell'attitudine confermatoria dell'elemento di riscontro, la sua integrale sovrapponibilità al dato probatorio da riscontrare: invero, gli elementi di riscontro elementi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma»: cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Doglianze, queste, che, pertanto, risultano inammissibili. 3. Sempre in premessa, è opportuno richiamare uno dei princìpi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento, lì dove ha affermato che «alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio solo se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati». E' questa la strada seguita dall'ordinanza impugnata, siccié i rilievi proposti dai motivi aggiunti al ricorso in ordine alla mancata escussione di Pardea non sono fondati alla luce del consolidato orientamento in forza del quale le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065). 4. Tutto ciò premesso, mette conto ribadire che, come si è anticipato, l'ordinanza impugnata ha ricondotto le informazioni date da Pardea ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio di Belsito e al ruolo svolto nella sua esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] alla provenienza da un patrimonio conoscitivo comune al gruppo criminale e apprese in virtù della sua "militanza" al suo interno, "militanza", peraltro, qualificata alla collocazione apicale dello stesso Pardea nel gruppo criminale operante a [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento al ruolo apicale rivestito da Pardea in seno al gruppo criminale operante a [OSCURATO:PERSONA] giova a rimarcare «la sua diretta conoscenza di ogni aspetto delle azione intraprese dal gruppo», il che, nel percorso argomentativo del giudice del rinvio, rafforza la valutazione circa la conoscenza delle informazioni relative all'omicidio Belsito in quanto derivanti dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, flusso di cui la leadership del gruppo stesso era investita. Al riguardo, del tutto aspecifico è il riferimento alle dichiarazioni rese nel dibattimento di un processo in ordine al ruolo di Pardea. D'altra parte, l'ordinanza impugnata sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto elementi ulteriori rispetto a quelli riferiti da [OSCURATO:PERSONA] sul delitto Belsito («le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] risultano corredate da ulteriori elementi e circostanze sulle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di riferire»). Tali elementi chiamano in causa, in particolare, la complessa causale dell'omicidio descritta da [OSCURATO:PERSONA], che vedeva l'intreccio tra motivazioni, per così dire, "private" (la relazione extra-coniugale di Belsito) e le strategie di prevalenza nel contesto associativo perseguite dai Bonavota. Sotto questo profilo, la divaricazione tra i contenuti dei racconti di [OSCURATO:PERSONA] e, de relato, di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal compromettere la tenuta logico-argomentativa della motivazione del Tribunale del riesame, rimarca l'autonomia delle fonti di conoscenza di Pardea rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], laddove i plurimi riferimenti in senso contrario proposti dal ricorrente risultano del tutto assertivi e carenti di compiuta correlazione con i dati valorizzati dall'ordinanza impugnata e con la valutazione operata sulla base di essi. Valutazione dell'autonomia delle fonti certo non scalfita dall'affermazione dei motivi aggiunti in ordine alla circostanza che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nulla emerge circa la comunicazione delle circostanze dell'omicidio a Pardea. Le ulteriori deduzioni (circa la telefonata intercettata a Mantella, le dichiarazioni delle persone che assistettero all'agguato) risultano estranee al nucleo essenziale della ratio deadendi dell'ordinanza impugnata e, dunque, in ogni caso, manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).5. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
Decreto Cassazione n. 24929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris