CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita coltivazione di n. 10 piante di cannabis, da cui era stato ricavato stupefacente del peso complessivo di gr. 834,4 con THC puro pari a gr. 42,804 (fatto del 1.10.2009). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge ehCi vizio di motivazione in punto di responsabilità. Deduce che il ricorrente aveva intrapreso attività di coltivazione in forma assolutamente domestica e rudimentale, come confermato implicitamente dal rinvenimento nell'abitazione di semi di canapa indiana; l'attività poteva ritenersi di minime dimensioni, atteso che il numero delle piante in fase di coltivazione era modesto (dieci in tutto); la coltivazione era all'evidenza destinata all'uso personale come attestato dalle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza [ dei fatti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso sviluppa censure di merito non consentite in sede di legittimità, pertanto deve essere dichiarato inammissibile. I motivi dedotti investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di • determinate conclusionita preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Nel caso di specie, la Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha ritenuto motivatamente che la coltivazione delle piante da parte dell'imputato non fosse di minime dimensioni e che il quantitativo di stupefacente ricavabile dalle stesse piante, di non trascurabile entità, non potesse essere considerato destinato ad un uso esclusivamente personale, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro Ranaldi m uele i $ vo I/CL j r [OSCURATO:PERSONA]