Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08518/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 10 aprile 2015 al 4 luglio 2016 (sino all'H giugno 2015 in custodia cautelare e successivamente agli arresti donniciliari).

2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare in base ad imputazione provvisoria ex art. 584 cod.pen., è stato assolto in primo grado.

3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare la condotta dolosa dell'istante, che ha partecipato, con il ruolo di protagonista, alla rissa, avvenuta subito prima della morte di Tuinea.

Nel provvedimento impugnato si legge, da un lato, che "dalla stessa sentenza assolutoria emerge che la rissa, a seguito della quale la vittima si allontanava precipitosamente, venendo quindi investita da un'autovettura in transito, si è comunque verificata e l'istante vi ha partecipato concretamente con un ruolo attivo di protagonista" e che, dall'altro lato, "risulta del tutto evidente ... l'azione sinergica che la condotta posta in essere dall'istante ha espletato ai fini della restrizione della libertà a suo carico".

In particolare, viene riportato uno stralcio di p. 17 della sentenza di merito ("l'esistenza di un intervallo temporale tra la fine della rissa/litigio che ha visto protagonisti il Tuinea e l'Avram, spalleggiato dagli altri due imputati, e l'incidente stradale mortale, non consente di affermare che il Tuinea abbia trovato la morte nel tentativo di sottrarsi ...") al fine di spiegare che l'assoluzione non ha escluso la condotta dolosa dell'istante causalmente rilevante ai fini dell'adozione della misura cautelare.

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato: 1) l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 584 cod.pen. e 3 e 24 Cost., sostenendo che l'elemento psicologico che esclude il diritto alla riparazione deve vertere su elementi esterni alla struttura della fattispecie oggetto della contestazione e che, quindi, erroneamente nel provvedimento impugnato la condotta ostativa è stata individuata nella partecipazione alla rissa, da cui sarebbero derivate le lesioni o percosse, che sono elementi costitutivi del reato contestato; 2.1., 2.2 e 2.3) il vizio di motivazione in ordine alla condotta ostativa ed al nesso causale tra la stessa e l'adozione/mantenimento del provvedimento cautelare, in quanto sono stati ritenuti dimostrati la rissa e la partecipazione alla stessa del ricorrente, valorizzando solo le prove dell'accusa e le deposizioni degli amici della vittima, senza alcuna analisi degli elementi probatori contrari (in particolare delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso) e delle dichiarazioni del ricorrente, svalutando quei passaggi motivazionali della sentenza di assoluzione di tipo dubitativo (in particolare, p. 19). 5.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).

Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando la condotta dolosa ostativa del ricorrente, causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare, nella sua partecipazione alla rissa, con un ruolo di protagonista e, cioè, in un fatto accertato dal giudice di merito in modo chiaro ed inequivoco, essendosi pervenuti all'assoluzione in considerazione del ragionevole dubbio esistente non in ordine alla colluttazione violenta, ma piuttosto in ordine al nesso causale tra tale antecedente e la morte di Tuinea.

Pertanto, correttamente il giudice della riparazione si è attenuto all'accertamento del giudice di merito, che non può essere superato, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità già citato (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Nè sussiste sul punto alcuna contraddittorietà o lacuna della motivazione, risultando, al contrario, fuorviante la lettura di alcuni passaggi motivazionali della sentenza di merito e di alcune deposizioni testimoniali proposta dal ricorrente.

Più precisamente, a p. 19, i giudici di merito si soffermano sull'incertezza non della rissa, ma solo del luogo in cui è avvenuta, circostanza rilevante ai fini dell'accertamento del nesso causale delle percosse/lesioni con la morte di Tuinea.

Parimenti la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva e non manifestamente illogica anche relativamente alla sussistenza del nesso causale tra condotta e adozione/mantenimento della misura cautelare, su cui si sofferma espressamente.

Infine, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la condotta ostativa (gravemente colposa o dolosa) all'indennizzo può anche essere interna alla struttura del reato contestato, atteso che dall'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello penale deriva che non è necessario, ai fini del rigetto della domanda ex art. 314 cod.proc.pen., l'accertamento del reato o di alcuni dei suoi elementi costitutivi, ma non esclude affatto che l'accertamento di alcuni elementi costitutivi del reato sussista ed assuma rilevanza, come nel caso di specie.

Anzi la coincidenza della condotta ostativa individuata con uno degli elementi costitutivi del reato rende ragionevole ed implicita l'affermazione del nesso causale tra tale condotta e l'adozione della misura cautelare.

Tutti i motivi formulati sono, pertanto, infondati. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 1°

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 10 aprile 2015 al 4 luglio 2016 (sino all'H giugno 2015 in custodia cautelare e successivamente agli arresti donniciliari). 2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare in base ad imputazione provvisoria ex art. 584 cod.pen., è stato assolto in primo grado. 3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare la condotta dolosa dell'istante, che ha partecipato, con il ruolo di protagonista, alla rissa, avvenuta subito prima della morte di Tuinea. Nel provvedimento impugnato si legge, da un lato, che "dalla stessa sentenza assolutoria emerge che la rissa, a seguito della quale la vittima si allontanava precipitosamente, venendo quindi investita da un'autovettura in transito, si è comunque verificata e l'istante vi ha partecipato concretamente con un ruolo attivo di protagonista" e che, dall'altro lato, "risulta del tutto evidente ... l'azione sinergica che la condotta posta in essere dall'istante ha espletato ai fini della restrizione della libertà a suo carico". In particolare, viene riportato uno stralcio di p. 17 della sentenza di merito ("l'esistenza di un intervallo temporale tra la fine della rissa/litigio che ha visto protagonisti il Tuinea e l'Avram, spalleggiato dagli altri due imputati, e l'incidente stradale mortale, non consente di affermare che il Tuinea abbia trovato la morte nel tentativo di sottrarsi ...") al fine di spiegare che l'assoluzione non ha escluso la condotta dolosa dell'istante causalmente rilevante ai fini dell'adozione della misura cautelare. 4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato: 1) l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 584 cod.pen. e 3 e 24 Cost., sostenendo che l'elemento psicologico che esclude il diritto alla riparazione deve vertere su elementi esterni alla struttura della fattispecie oggetto della contestazione e che, quindi, erroneamente nel provvedimento impugnato la condotta ostativa è stata individuata nella partecipazione alla rissa, da cui sarebbero derivate le lesioni o percosse, che sono elementi costitutivi del reato contestato; 2.1., 2.2 e 2.3) il vizio di motivazione in ordine alla condotta ostativa ed al nesso causale tra la stessa e l'adozione/mantenimento del provvedimento cautelare, in quanto sono stati ritenuti dimostrati la rissa e la partecipazione alla stessa del ricorrente, valorizzando solo le prove dell'accusa e le deposizioni degli amici della vittima, senza alcuna analisi degli elementi probatori contrari (in particolare delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso) e delle dichiarazioni del ricorrente, svalutando quei passaggi motivazionali della sentenza di assoluzione di tipo dubitativo (in particolare, p. 19). 5.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando la condotta dolosa ostativa del ricorrente, causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare, nella sua partecipazione alla rissa, con un ruolo di protagonista e, cioè, in un fatto accertato dal giudice di merito in modo chiaro ed inequivoco, essendosi pervenuti all'assoluzione in considerazione del ragionevole dubbio esistente non in ordine alla colluttazione violenta, ma piuttosto in ordine al nesso causale tra tale antecedente e la morte di Tuinea. Pertanto, correttamente il giudice della riparazione si è attenuto all'accertamento del giudice di merito, che non può essere superato, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità già citato (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Nè sussiste sul punto alcuna contraddittorietà o lacuna della motivazione, risultando, al contrario, fuorviante la lettura di alcuni passaggi motivazionali della sentenza di merito e di alcune deposizioni testimoniali proposta dal ricorrente. Più precisamente, a p. 19, i giudici di merito si soffermano sull'incertezza non della rissa, ma solo del luogo in cui è avvenuta, circostanza rilevante ai fini dell'accertamento del nesso causale delle percosse/lesioni con la morte di Tuinea. Parimenti la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva e non manifestamente illogica anche relativamente alla sussistenza del nesso causale tra condotta e adozione/mantenimento della misura cautelare, su cui si sofferma espressamente. Infine, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la condotta ostativa (gravemente colposa o dolosa) all'indennizzo può anche essere interna alla struttura del reato contestato, atteso che dall'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello penale deriva che non è necessario, ai fini del rigetto della domanda ex art. 314 cod.proc.pen., l'accertamento del reato o di alcuni dei suoi elementi costitutivi, ma non esclude affatto che l'accertamento di alcuni elementi costitutivi del reato sussista ed assuma rilevanza, come nel caso di specie. Anzi la coincidenza della condotta ostativa individuata con uno degli elementi costitutivi del reato rende ragionevole ed implicita l'affermazione del nesso causale tra tale condotta e l'adozione della misura cautelare. Tutti i motivi formulati sono, pertanto, infondati. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 1°
Sentenza Cassazione n. 08518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris