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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25373/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 022K2YE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdIEavviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6704/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispet- tivi difensori, con due separati atti, avverso la sentenza indicata in epigrafe, de- ducendo vizio di motivazione in relazione alla pena loro inflitta.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (sulla ragionevolezza di tale scelta cfr. Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

3. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti.

E, come questa Corte di legittimità ha precisato, la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, co. 4, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.

Sicché devC intendersi precluse la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta (Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).

Nello specifico, quanto alla pena, le Sezioni Unite di questa Corte, sin dal 2004, hanno chiarito che nel cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ri- corso per cassazione (così Sez.

Un. ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715).

In tale pronuncia si evidenzia come la situazione sia del tutto speculare ri- spetto a quella che si determina con il patteggiamento in primo grado, in relazione al quale, prima che intervenissero la modifica dell'art. 448 cod. proc. pen. ad opera della

I. 103/2017 ove si parla esplicitamente di "illegalità della pena", le Sezioni Unite di questa Corte, ancora di recente, con la sentenza n. 5838 del 28/11/2013 N. 6704/2022 R.G. dep. 2014, Citarella ed altri, Rv. 257824, avevano ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non potesse essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di deter- minazione di una pena contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale.

Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 022K2YE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdIEavviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6704/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispet- tivi difensori, con due separati atti, avverso la sentenza indicata in epigrafe, de- ducendo vizio di motivazione in relazione alla pena loro inflitta. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (sulla ragionevolezza di tale scelta cfr. Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). 3. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, co. 4, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché devC intendersi precluse la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta (Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589). Nello specifico, quanto alla pena, le Sezioni Unite di questa Corte, sin dal 2004, hanno chiarito che nel cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ri- corso per cassazione (così Sez. Un. ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715). In tale pronuncia si evidenzia come la situazione sia del tutto speculare ri- spetto a quella che si determina con il patteggiamento in primo grado, in relazione al quale, prima che intervenissero la modifica dell'art. 448 cod. proc. pen. ad opera della I. 103/2017 ove si parla esplicitamente di "illegalità della pena", le Sezioni Unite di questa Corte, ancora di recente, con la sentenza n. 5838 del 28/11/2013 N. 6704/2022 R.G. dep. 2014, Citarella ed altri, Rv. 257824, avevano ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non potesse essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di deter- minazione di una pena contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18
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