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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 34260/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA diCatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato l’istanza di misure alternative proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] LAROSA.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento delprovvedimento impugnato.Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiaratainammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto ilricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA diCatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato l’istanza di misure alternative proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] LAROSA.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento delprovvedimento impugnato.Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiaratainammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto ilricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris