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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32141/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità della condotta (droga nascosta in lavatrice, cari il possesso di strumenti per il confezionamento e somme di denaro in contanti, e l'entità degli stupefacenti (pti 125 dosi singole medie tra eroina e cocaina) non consente la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017 ) Rv. 270562 - 0).

Anche per l'attenuante della collaborazione la Corte adeguatamente motiva rilevando come la sola indicazione del luogo dove era nascosto lo stupefacente non integra gli elementi per l'attenuante, non avendo la ricorrente fornito elementi utili per l'individuazione dei fornitori.

Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.

Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza, ma reitera i motivi di appello.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità della condotta (droga nascosta in lavatrice, cari il possesso di strumenti per il confezionamento e somme di denaro in contanti, e l'entità degli stupefacenti (pti 125 dosi singole medie tra eroina e cocaina) non consente la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017 ) Rv. 270562 - 0). Anche per l'attenuante della collaborazione la Corte adeguatamente motiva rilevando come la sola indicazione del luogo dove era nascosto lo stupefacente non integra gli elementi per l'attenuante, non avendo la ricorrente fornito elementi utili per l'individuazione dei fornitori. Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza, ma reitera i motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 32141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris