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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:2
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987C0262 - IT Avviso legale importante | 61987C0262 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] dell'11 gennaio 1989. - [OSCURATO:PERSONA] DELLE [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1983 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 262/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00225 Pub.RJ pagina Pub somm Conclusioni dell avvocato generale ++++ Riassunto delle conclusioni Le conclusioni esaminano fra l' altro la tesi del governo olandese secondo la quale il regolamento non pone limiti per quanto riguarda le quantità di pesce per le quali possono essere versate restituzioni all' esportazione, contrariamente a quanto accade per gli interventi .

Questa tesi viene respinta alla luce della giurisprudenza della Corte e tenuto conto delle esigenze generali della politica della pesca .

Le conclusioni esaminano poi se - per analogia a quanto la Corte ha ammesso per gli anni 1981 e 1982 nelle sentenze 15 dicembre 1987 ( cause parallele 326/85 e 237/86 ) - sussistano per il 1983 circostanze particolari le quali attenuino, in nome dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, il regime generale in forza del quale il finanziamento è stato negato .

La soluzione è negativa e si basa fra l' altro sulla considerazione che lo Stato membro non può invocare il principio della certezza del diritto, dato che la determinazione delle quote nazionali non era certo imprevedibile, bensì concretava sul piano comunitario un lungo sviluppo intervenuto nel diritto internazionale .

A parte ciò, il principio della certezza del diritto non ha necessariamente la stessa importanza, nei rapporti fra le autorità degli Stati membri e la Comunità, che può avere nei rapporti fra le pubbliche autorità e gli amministrati .

Il valersi del principio della certezza del diritto appare tanto meno giustificato in quanto lo Stato membro era ampiamente in grado di porre termine all' incertezza del diritto, adottando tempestivamente provvedimenti preparatori .

Si conclude per il rigetto del ricorso d' annullamento, con la condanna del ricorrente alle spese . (*) Lingua originale : l' olandese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987C0262 - IT Avviso legale importante | 61987C0262 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] dell'11 gennaio 1989. - [OSCURATO:PERSONA] DELLE [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1983 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 262/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00225 Pub.RJ pagina Pub somm Conclusioni dell avvocato generale ++++ Riassunto delle conclusioni Le conclusioni esaminano fra l' altro la tesi del governo olandese secondo la quale il regolamento non pone limiti per quanto riguarda le quantità di pesce per le quali possono essere versate restituzioni all' esportazione, contrariamente a quanto accade per gli interventi . Questa tesi viene respinta alla luce della giurisprudenza della Corte e tenuto conto delle esigenze generali della politica della pesca . Le conclusioni esaminano poi se - per analogia a quanto la Corte ha ammesso per gli anni 1981 e 1982 nelle sentenze 15 dicembre 1987 ( cause parallele 326/85 e 237/86 ) - sussistano per il 1983 circostanze particolari le quali attenuino, in nome dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, il regime generale in forza del quale il finanziamento è stato negato . La soluzione è negativa e si basa fra l' altro sulla considerazione che lo Stato membro non può invocare il principio della certezza del diritto, dato che la determinazione delle quote nazionali non era certo imprevedibile, bensì concretava sul piano comunitario un lungo sviluppo intervenuto nel diritto internazionale . A parte ciò, il principio della certezza del diritto non ha necessariamente la stessa importanza, nei rapporti fra le autorità degli Stati membri e la Comunità, che può avere nei rapporti fra le pubbliche autorità e gli amministrati . Il valersi del principio della certezza del diritto appare tanto meno giustificato in quanto lo Stato membro era ampiamente in grado di porre termine all' incertezza del diritto, adottando tempestivamente provvedimenti preparatori . Si conclude per il rigetto del ricorso d' annullamento, con la condanna del ricorrente alle spese . (*) Lingua originale : l' olandese .
Sentenza Corte di giustizia UE/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris