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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36805/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 27/11/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 27/1/2022 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di introduzione e detenzione illecita di sigarette di contrabbando, e condannato alla pena di due anni di reclusione e 749.000 euro di multa.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il riconoscimento della recidiva reiterata ed il carattere eccessivo della sanzione applicata, con vizio di motivazione.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile: la duplice doglianza trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la recidiva doveva essere riconosciuta alla luce dei molteplici precedenti penali a carico, anche specifici, indicativi - insieme ai reati qui accertati - di maggior riprovevolezza e pericolosità sociale.

Il ricorrente, peraltro, si era reso responsabile di ripetute violazioni della disciplina doganale con riguardo al contrabbando di tabacchi lavorati estero, oltre che di ricettazione, così dimostrando una spiccata propensione a condotte illecite.

4. Considerato poi, quanto alla pena irrogata, che la motivazione in esame risulta ancora non censurabile: la sentenza, infatti, ha evidenziato, per un verso, che la sanzione - individuata nella base sui minimi di legge - risultava congrua e proporzionata, e, per altro verso, che il bilanciamento in equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva non poteva essere più benevolmente rivalutato alla luce del rilevante quantitativo di tabacchi rinvenuti.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 liere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 27/11/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 27/1/2022 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di introduzione e detenzione illecita di sigarette di contrabbando, e condannato alla pena di due anni di reclusione e 749.000 euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il riconoscimento della recidiva reiterata ed il carattere eccessivo della sanzione applicata, con vizio di motivazione. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile: la duplice doglianza trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la recidiva doveva essere riconosciuta alla luce dei molteplici precedenti penali a carico, anche specifici, indicativi - insieme ai reati qui accertati - di maggior riprovevolezza e pericolosità sociale. Il ricorrente, peraltro, si era reso responsabile di ripetute violazioni della disciplina doganale con riguardo al contrabbando di tabacchi lavorati estero, oltre che di ricettazione, così dimostrando una spiccata propensione a condotte illecite. 4. Considerato poi, quanto alla pena irrogata, che la motivazione in esame risulta ancora non censurabile: la sentenza, infatti, ha evidenziato, per un verso, che la sanzione - individuata nella base sui minimi di legge - risultava congrua e proporzionata, e, per altro verso, che il bilanciamento in equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva non poteva essere più benevolmente rivalutato alla luce del rilevante quantitativo di tabacchi rinvenuti. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 liere este
Sentenza Cassazione n. 36805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris