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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 16435/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7323-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' CAMPIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2021; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7323/2021 Numero sezionale 3603/2022 Numero di raccolta generale 16435/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; deduce un unico motivo (violazione degli artt. 1 e 15 legge fall.) e lamenta che, anche in rapporto alla non esercitata facoltà di esercizio di poteri istruttori officiosi, la corte abbia disatteso l’eccezione relativa ai limiti dimensionali per l’esenzione dal fallimento, erroneamente ritenendo non soddisfatto l’onere della prova; assume di aver prodotto invero la copia dei bilanci delle ultime tre annualità, dalle quali evincere l’esposizione di ricavi lordi pari a zero a fronte di debiti per 120.863,14 EUR; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che: il ricorso è inammissibile poiché risolto in una critica di merito; la Corte d’appello di Catania ha prioritariamente osservato che la società aveva affidato la sua tesi a meri prospetti contabili del tutto privi di riscontro circa la relativa paternità, i quali all’evidenza non costituivano bilanci né risultavano approvati in assemblea e pubblicati al registro delle imprese; Ric. 2021 n. 07323 sez.

M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7323/2021 Numero sezionale 3603/2022 Numero di raccolta generale 16435/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 la motivazione integra una valutazione in fatto tesa a sostenere che la documentazione prodotta era di per sé inaffidabile, in quanto non costituente altro che un prospetto di incerta provenienza; nel dire il contrario – vale a dire nel sostenere che invece si trattava di bilanci veri e propri – la tesi della ricorrente impinge nel merito della valutazione; e peraltro neppure è rispettosa del principio di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.), visto che il contenuto dei citati documenti non è riportato nemmeno per sintesi e visto che non risulta soddisfatto l’onere di produzione, unitamente al ricorso, di copia dei documenti sui quali lo stesso si fonda (art. 369 cod. proc. civ.). p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07323 sez.

M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7323-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' CAMPIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2021; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7323/2021 Numero sezionale 3603/2022 Numero di raccolta generale 16435/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; deduce un unico motivo (violazione degli artt. 1 e 15 legge fall.) e lamenta che, anche in rapporto alla non esercitata facoltà di esercizio di poteri istruttori officiosi, la corte abbia disatteso l’eccezione relativa ai limiti dimensionali per l’esenzione dal fallimento, erroneamente ritenendo non soddisfatto l’onere della prova; assume di aver prodotto invero la copia dei bilanci delle ultime tre annualità, dalle quali evincere l’esposizione di ricavi lordi pari a zero a fronte di debiti per 120.863,14 EUR; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: il ricorso è inammissibile poiché risolto in una critica di merito; la Corte d’appello di Catania ha prioritariamente osservato che la società aveva affidato la sua tesi a meri prospetti contabili del tutto privi di riscontro circa la relativa paternità, i quali all’evidenza non costituivano bilanci né risultavano approvati in assemblea e pubblicati al registro delle imprese; Ric. 2021 n. 07323 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7323/2021 Numero sezionale 3603/2022 Numero di raccolta generale 16435/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 la motivazione integra una valutazione in fatto tesa a sostenere che la documentazione prodotta era di per sé inaffidabile, in quanto non costituente altro che un prospetto di incerta provenienza; nel dire il contrario – vale a dire nel sostenere che invece si trattava di bilanci veri e propri – la tesi della ricorrente impinge nel merito della valutazione; e peraltro neppure è rispettosa del principio di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.), visto che il contenuto dei citati documenti non è riportato nemmeno per sintesi e visto che non risulta soddisfatto l’onere di produzione, unitamente al ricorso, di copia dei documenti sui quali lo stesso si fonda (art. 369 cod. proc. civ.). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07323 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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