CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 11/11/2019 del Tribunale di Lecce di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per i reati di appropriazione indebita di un'autovettura (capo "a" dell'imputazione) e di insolvenza fraudolenta (capo "b" dell'imputazione). Considerato che il primo motivo di ricorso - concernente l'affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita - con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da un lato, è costituito da doglianze in punto di fatto e, dall'altro lato, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito, tenuto conto del principio, affermato dalla Corte di cassazione con riferimento a una fattispecie analoga a quella di causa, secondo cui, nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configura quale interversio possessionis, ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore (Sez. 2, n. 6998 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275607-01); Considerato che il secondo motivo di ricorso - concernente l'affermazione di responsabilità per il reato di insolvenza fraudolenta - con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anch'esso, da un lato, è costituito da doglianze in punto di fatto e, dall'altro lato, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito, tenuto conto del principio, affermato dalla Corte di cassazione con riferimento a una fattispecie analoga a quella di causa, secondo cui, ai fini del reato previsto dall'art 641 cod pen, la dissimulazione dello stato di insolvenza consiste in un fatto positivo, ossia in un fatto che, senza assumere le caratteristiche degli artifizi o dei raggiri, tuttavia è tale da guadagnare la fiducia del soggetto passivo, così da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto dello stato di insolvenza dell'agente (Sez. 2, n. 714 del 23/03/1970, dep. 1971, Cottino, Rv. 117052-01, relativa a una fattispecie di reato ritenuto nella condotta di un soggetto che, nel prendere alloggio presso un albergo, non si sia limitato a tacere il suo stato di insolvenza, ma si sia presentato come un normale cliente, esibendo altresì un biglietto da cui risultava titolare di un esercizio commerciale). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così