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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25039/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall' indagato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20/12/2021 il Tribunale di Venezia confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato per i reati di cui ai capi 2) (riqualificata la condotta quale ipotesi di associazione ex art.416 c.p. nella forma pluriaggravata) e 44) (tentata estorsione) della incolpazione provvisoria.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, fondato su sette motivi, l'indagato a mezzo dai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione in relazione alla dedotta questione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione con riferimento all' ipotesi di concorso esterno nell' associazione di cui al capo 2) dell'incolpazione provvisoria.

La difesa rileva che del tutto apoditticamente il tribunale del riesame aveva affermato che il G.I.P., al contrario di quanto censurato, aveva manifestato "indipendenza valutativa".

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per avere i giudici della cautela ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione all' ipotesi di concorso esterno nell' associazione di cui al capo 2) dell'incolpazione provvisoria.

I difensori osservano che il tribunale era incorso in un palese travisamento dei dati indiziari valorizzati, non considerando che gli stessi erano totalmente inidonei a comprovare un concorso del Giantin nelle iniziative illecite altrui riguardanti una bisca clandestina ed attività di approvvigionamento di droga.

Con il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato di tentata estorsione cui al capo 44), mancando ogni dimostrazione di un ingiusto profitto.

Assume la difesa che il tribunale, incorrendo in un evidente travisamento del quadro indiziario, aveva tralasciato di considerare elementi decisivi idonei a comprovare la effettiva natura del rapporto patrimoniale fra l'indagato e la persona offesa Manca.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato di tentata estorsione cui al capo 44) sotto il profilo del difetto di prova di una condotta concorrente dell'indagato.

Si rileva che da una molteplicità di dati istruttori (riguardanti l'attività captativa, l' analisi dei tabulati e le dichiarazioni della persona offesa) risultava con certezza che il ricorrente non poteva essere ritenuto l' autore dell' inseguimento nei confronti della persona offesa Manca.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.l. c.p.

Si evidenzia che il tribunale aveva totalmente omesso di esaminare la censura relativa alla insussistenza della detta aggravante nella sua forma soggettiva.

Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.l. c.p. nella forma del metodo mafioso.

La difesa rileva che il tribunale aveva omesso di esaminare le specifiche censure formulate sul punto non chiarendo in che modo la condotta in questione si sarebbe estrinsecata con modalità tali da generare uno stato di omertà e soggezione per la vittima.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione per carenza di autonoma valutazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al capo 2) della rubrica.Viene osservato che sul punto il G.I.P. aveva emesso una motivazione del tutto carente che non poteva essere colmata dal tribunale in sede di riesame e che, in ogni caso, i giudici della cautela avevano omesso di considerare che l'indagato ricopriva il ruolo di concorrente esterno, estraneo alle dinamiche associative evocate ai giudici distrettuali.

3. E' pervenuta in cancelleria una nota del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ancona - [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto le richieste dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha testualmente dichiarato: "Con il proposto atto propongo impugnazione dell'allegata ordinanza riservando i motivi ai miei legali di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova". [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre, preliminarmente, rilevare che stante la proposizione di rituale ricorso per cassazione da parte dei difensori di fiducia dell'indagato, la sopra indicata dichiarazione pervenuta dal carcere ove il predetto trovasi detenuto non può essere ritenuta un vero e proprio atto di impugnazione ma va considerata una mera anticipazione della presentazione del ricorso dei difensori di fiducia, priva di autonoma rilevanza.

2. Ciò premesso rileva la Corte che il ricorso deve essere accolto per le ragioni appresso specificate.

3. Osserva il Collegio che appare del tutto infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per carenza di autonoma valutazione da parte del giudice della misura.

Invero occorre preliminarmente rilevare che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelar' nel caso concreto». (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015 - dep. 12/01/2016, Tinnirello, Rv. 26564501); si è pure osservato che «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle k( indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purchè dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016 - dep. 10/02/2016, Pellegrino, Rv. 26633601)».

Nella fattispecie in esame, in ragione della genericità della censura, non può ritenersi che il Giudice per le indagini preliminari si è limitato ad una apodittica ed immotivata adesione alla richieste del P.M. ovvero alle risultanze delle indagini, ma ha sottoposto a vaglio critico il materiale probatorio della pubblica accusa, enucleando gli elementi indiziari ritenuti rilevanti.

4. Ritiene il Collegio che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

4.1. Deve, invero, rilevarsi che la motivazione si appalesa gravemente carente e lacunosa nella parte in cui i giudici di merito, nel disattendere le censure formulate dal Giantin in sede di riesame, hanno ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati di concorso esterno in associazione semplice e tentata estorsione di cui ai capi 2) e 44) della incolpazione provvisoria.

Come correttamente contestato dalla difesa, il Tribunale del riesame, nell' affermare che il concorso esterno del Giantin nella associazione semplice di cui al capo 2) si ricavava dai progetti che l' indagato faceva assieme ai correi di nuovi canali di approvvigionamento di droga e dal suo coinvolgimento nella realizzazione di una bisca clandestina, ha omesso, del tutto, di confrontarsi con le specifiche censure formulate dalla difesa la quale aveva dedotto che il tribunale aveva finito per "mistificare" dati indiziari "neutri", criticando dettagliatamente e con dovizia di argomentazioni le ipotesi ricostruttive dei giudici della cautela.

Analogamente, quanto al capo 44) della incolpazione, il Tribunale di Venezia ha, in primo luogo, trascurato di prendere in esame gli specifici motivi di gravame proposti da parte ricorrente in ordine alla effettiva natura delle somme dovute dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

Ed, ancora, nel richiamare gli elementi emersi nel corso delle indagini in relazione alla identificazione del ricorrente come il soggetto a bordo dell'autovettura postasi all' inseguimento della persona offesa, realizzando, di fatto, quella intimidazione funzionale al conseguimento dei condivisi interessi dell'associazione e riconoscendo, quindi, la partecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva contestata in danno del predetto, non ha indicato in modo chiaro e specifico quali ulteriori elementi, tra quelli riportati, consentissero di fondare la ricostruzione accusatoria a fronte delle dettagliate contestazioni della difesa che aveva, peraltro, indicato i dati idonei ad escludere che il Giantin fosse il soggetto datosi all' inseguimento della persona offesa.

5. In accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso - assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo, fermo restando che merita comunque (eventuale) ulteriore approfondimento la questione della sussistenza dell' aggravante mafiosa, apparendo la motivazione alquanto generica alla luce delle censure proposte in sede di riesame - l'ordinanza deve essere annullata con rinvio Tribunale di Venezia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, che provvederà a colmare, con congrua motivazione, le lacune motivazionali sopra indicate.

5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall' indagato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/12/2021 il Tribunale di Venezia confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato per i reati di cui ai capi 2) (riqualificata la condotta quale ipotesi di associazione ex art.416 c.p. nella forma pluriaggravata) e 44) (tentata estorsione) della incolpazione provvisoria.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, fondato su sette motivi, l'indagato a mezzo dai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione in relazione alla dedotta questione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione con riferimento all' ipotesi di concorso esterno nell' associazione di cui al capo 2) dell'incolpazione provvisoria. La difesa rileva che del tutto apoditticamente il tribunale del riesame aveva affermato che il G.I.P., al contrario di quanto censurato, aveva manifestato "indipendenza valutativa". Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per avere i giudici della cautela ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione all' ipotesi di concorso esterno nell' associazione di cui al capo 2) dell'incolpazione provvisoria. I difensori osservano che il tribunale era incorso in un palese travisamento dei dati indiziari valorizzati, non considerando che gli stessi erano totalmente inidonei a comprovare un concorso del Giantin nelle iniziative illecite altrui riguardanti una bisca clandestina ed attività di approvvigionamento di droga. Con il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato di tentata estorsione cui al capo 44), mancando ogni dimostrazione di un ingiusto profitto. Assume la difesa che il tribunale, incorrendo in un evidente travisamento del quadro indiziario, aveva tralasciato di considerare elementi decisivi idonei a comprovare la effettiva natura del rapporto patrimoniale fra l'indagato e la persona offesa Manca. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato di tentata estorsione cui al capo 44) sotto il profilo del difetto di prova di una condotta concorrente dell'indagato. Si rileva che da una molteplicità di dati istruttori (riguardanti l'attività captativa, l' analisi dei tabulati e le dichiarazioni della persona offesa) risultava con certezza che il ricorrente non poteva essere ritenuto l' autore dell' inseguimento nei confronti della persona offesa Manca. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.l. c.p. Si evidenzia che il tribunale aveva totalmente omesso di esaminare la censura relativa alla insussistenza della detta aggravante nella sua forma soggettiva. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.l. c.p. nella forma del metodo mafioso. La difesa rileva che il tribunale aveva omesso di esaminare le specifiche censure formulate sul punto non chiarendo in che modo la condotta in questione si sarebbe estrinsecata con modalità tali da generare uno stato di omertà e soggezione per la vittima. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione per carenza di autonoma valutazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al capo 2) della rubrica.Viene osservato che sul punto il G.I.P. aveva emesso una motivazione del tutto carente che non poteva essere colmata dal tribunale in sede di riesame e che, in ogni caso, i giudici della cautela avevano omesso di considerare che l'indagato ricopriva il ruolo di concorrente esterno, estraneo alle dinamiche associative evocate ai giudici distrettuali. 3. E' pervenuta in cancelleria una nota del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ancona - [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto le richieste dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha testualmente dichiarato: "Con il proposto atto propongo impugnazione dell'allegata ordinanza riservando i motivi ai miei legali di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova". [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre, preliminarmente, rilevare che stante la proposizione di rituale ricorso per cassazione da parte dei difensori di fiducia dell'indagato, la sopra indicata dichiarazione pervenuta dal carcere ove il predetto trovasi detenuto non può essere ritenuta un vero e proprio atto di impugnazione ma va considerata una mera anticipazione della presentazione del ricorso dei difensori di fiducia, priva di autonoma rilevanza. 2. Ciò premesso rileva la Corte che il ricorso deve essere accolto per le ragioni appresso specificate. 3. Osserva il Collegio che appare del tutto infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per carenza di autonoma valutazione da parte del giudice della misura. Invero occorre preliminarmente rilevare che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelar' nel caso concreto». (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015 - dep. 12/01/2016, Tinnirello, Rv. 26564501); si è pure osservato che «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle k( indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purchè dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016 - dep. 10/02/2016, Pellegrino, Rv. 26633601)». Nella fattispecie in esame, in ragione della genericità della censura, non può ritenersi che il Giudice per le indagini preliminari si è limitato ad una apodittica ed immotivata adesione alla richieste del P.M. ovvero alle risultanze delle indagini, ma ha sottoposto a vaglio critico il materiale probatorio della pubblica accusa, enucleando gli elementi indiziari ritenuti rilevanti. 4. Ritiene il Collegio che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 4.1. Deve, invero, rilevarsi che la motivazione si appalesa gravemente carente e lacunosa nella parte in cui i giudici di merito, nel disattendere le censure formulate dal Giantin in sede di riesame, hanno ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati di concorso esterno in associazione semplice e tentata estorsione di cui ai capi 2) e 44) della incolpazione provvisoria. Come correttamente contestato dalla difesa, il Tribunale del riesame, nell' affermare che il concorso esterno del Giantin nella associazione semplice di cui al capo 2) si ricavava dai progetti che l' indagato faceva assieme ai correi di nuovi canali di approvvigionamento di droga e dal suo coinvolgimento nella realizzazione di una bisca clandestina, ha omesso, del tutto, di confrontarsi con le specifiche censure formulate dalla difesa la quale aveva dedotto che il tribunale aveva finito per "mistificare" dati indiziari "neutri", criticando dettagliatamente e con dovizia di argomentazioni le ipotesi ricostruttive dei giudici della cautela. Analogamente, quanto al capo 44) della incolpazione, il Tribunale di Venezia ha, in primo luogo, trascurato di prendere in esame gli specifici motivi di gravame proposti da parte ricorrente in ordine alla effettiva natura delle somme dovute dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. Ed, ancora, nel richiamare gli elementi emersi nel corso delle indagini in relazione alla identificazione del ricorrente come il soggetto a bordo dell'autovettura postasi all' inseguimento della persona offesa, realizzando, di fatto, quella intimidazione funzionale al conseguimento dei condivisi interessi dell'associazione e riconoscendo, quindi, la partecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva contestata in danno del predetto, non ha indicato in modo chiaro e specifico quali ulteriori elementi, tra quelli riportati, consentissero di fondare la ricostruzione accusatoria a fronte delle dettagliate contestazioni della difesa che aveva, peraltro, indicato i dati idonei ad escludere che il Giantin fosse il soggetto datosi all' inseguimento della persona offesa. 5. In accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso - assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo, fermo restando che merita comunque (eventuale) ulteriore approfondimento la questione della sussistenza dell' aggravante mafiosa, apparendo la motivazione alquanto generica alla luce delle censure proposte in sede di riesame - l'ordinanza deve essere annullata con rinvio Tribunale di Venezia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, che provvederà a colmare, con congrua motivazione, le lacune motivazionali sopra indicate. 5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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