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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34984/2026

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del Tribunale del riesame di ReggioCalabria;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] edell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento dell’8 aprile 2026 il Tribunale del riesame di ReggioCalabria, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, confermaval’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’11 marzo 2025 nei confronti disensi degli artt. 99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis,primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen.Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottatodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nelcontesto di una più ampia attività d’indagine, che riguardava la sfera dioperatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], che costituiva una consorteria di matrice‘ndranghetistica attiva nel l’area di [OSCURATO:PERSONA].

Tali complesse attività d’indagine,coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione di polizia denominata “Risiko”, che portava all’arrestodi diversi esponenti del sodalizio criminale sidernese.Si accertava, in tale ambito, che il sodalizio ‘ndranghetistico di cui al capo 1della rubrica operava secondo il modello tipizzato dall’art. 416-bis cod. pen.,risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo diomertà imposto sia interno sia all’esterno della consorteria, attraverso cui, nelcorso degli anni, era riuscito a imporsi nel territorio sidernese nel quale eraradicato.

Sulla sfera di operatività di questa consorteria criminale nelprovvedimento cautelare genetico impugnato si richiamavano anche gli esiti dialtri procedimenti, riguardanti le cellule sidernesi della ‘Ndrangheta, tra i quali sicitavano espressamente i processi penali che si erano conclusi con decisionicoperte da giudicato, celebrati a seguito delle operazioni di polizia denominate“[OSCURATO:PERSONA]”, “Crimine”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Acero-Crupi” e“Mandamento”.Dal complesso di questi elementi indiziari che si ritenevano convergenti, sitraeva conferma dell’esistenza nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], storicamenteegemonizzato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], di una rete consortile diffusa e articolata,alla quale risultava collegata la ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da– recepita nel provvedimento cautelare genetico – e consentiva di individuare learee di interesse criminale e gli scenari ‘ndranghetistici nei quali il sodalizio di cuial capo 1 della rubrica operava, che costituiscono l’oggetto del presenteprocedimento cautelare.In questa cornice, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 dellarubrica, ai sensi degli artt. 99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen.la partecipazione dell’articolazione consortile di matrice ‘ndranghetistica attivanell’area di [OSCURATO:PERSONA], nella quale ricopriva il ruolo di responsabile della ‘Ndrina diContrada [OSCURATO:PERSONA], impartendo agli affiliati le direttive criminali del sodalizio,esercitando il controllo del territorio riconducibile alla consorteria sidernese esostenendo economicamente i componenti dello stesso gruppo.

Nello stessoambito consortile, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di partecipare a incontri verticisticiche avevano luogo periodicamente con gli esponenti apicali degli altri sodalizi‘ndranghetistici presenti nell’area reggina ionica, funzionali a pianificare lestrategie di controllo criminale del territorio e a regolare i rapporti tra le variearticolazioni criminali presenti su quell’area.Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento didella rubrica si riteneva corroborato dalle attività di captazione svolte nel corsodelle indagini preliminari, che venivano passate analiticamente in rassegna nellepagine 9-18 dell’ordinanza impugnata, dalle quali si evinceva l’inserimentostabile nell’indagato nella della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA] e il ruolo di verticericoperto all’interno della consorteria in esame.Gli esiti di tali intercettazioni, al contempo, venivano collegati alledichiarazioni accusatorie rese nei confronti dal ricorrente dai collaboratori digiustizia escussi nel corso delle indagini preliminari, provenienti dalla stessa area‘ndranghetistica, nel cui contesto si attribuiva peculiare rilevanza probatoria allepropalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva degli incontri di vertice ai qualipartecipava il ricorrente, che si svolgevano nell’ambito di eventi conviviali,definiti “mangiate”, organizzati periodicamente, che si svolgevano secondo unpreciso rituale.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili almantenimento del regime detentivo carcerario patito da [OSCURATO:PERSONA],rilevanti ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effettodell’elevatissimo disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione e dellaloro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato alle cellule‘ndranghetistiche storicamente presenti nell’area reggina ionica, nel cui contestooperativo si concretizzavano i comportamenti criminosi posti in esseredall’indagato, che apparivano collegati al ruolo egemonico svolto nell’ambito delsodalizio sidernese.Sulla scorta di questi elementi indiziari, ritenuti convergenti sulla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame di Torino confermava ilprovvedimento cautelare genetico adottato dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’11 marzo 2025.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv.cassazione, articolando quattro censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge delprovvedimento impugnato, in riferimento all’art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., per avere la decisione in esame confermato l’ordinanza cautelaregenetica emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un compendioindiziario, eminentemente, incentrato sulle intercettazioni svolte nel corso delleindagini preliminari, che dovevano essere ritenute inutilizzabili, ai sensi dell’art.191 cod. proc. pen., non essendo state messe tempestivamente a disposizionedella difesa del ricorrente e pregiudicando, in tal modo, la irrinunciabiliprerogative processuali dell’indagato.

A sostegno di queste deduzioni difensive,che avevano formato oggetto di un’apposita eccezione respinta in sede diriesame, si evidenziava che solo il 7 aprile 2026, nel pomeriggio che precedeval’udienza del riesame, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ReggioCalabria comunicava alla difesa del ricorrente, che aveva presentato un’appositaistanza, che i file audio richiesti erano “parzialmente” pronti per essere ritiratipresso l’ufficio competente.Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di leggedell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale del riesame di ReggioCalabria dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ricondurre lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] al modello tipizzato dalle norme incriminatricioggetto di contestazione processuale, ai sensi degli artt. 99, primo, secondo,terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto,sesto e ottavo comma, cod. pen., senza considerare che il compendio indiziarionon consentiva di ritenere dimostrata né l’affectio societatis indispensabile perdimostrare la consapevolezza dell’indagato di fare parte del della ‘Ndrina diContrada [OSCURATO:PERSONA], né i comportamenti causalmente efficienti necessari percontribuire al mantenimento e al rafforzamento della struttura consortilesidernese, su cui ci si era soffermati in termini assertivi e svincolati dalleemergenze processuali.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 416-bis cod. pen.,per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della rilevanza delcompendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reatoassociativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, rispetto allaquale si evidenziava una discrasia motivazionale insuperabile – analizzata allaluce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che nonconsentivano di ritenere provati i rapporti esistenti tra il ricorrente e gliesponenti di spicco della famiglia [OSCURATO:PERSONA] – tra il ruolo apicale attribuitoall’indagato all’interno del sodalizio ‘ndranghetistico sidernese e le emergenzeprobatorie, che apparivano prive di univocità probatorio, sia sotto il profilo delcontributo causale del ricorrente sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo delreato.Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il viziodi motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esamedato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti glielementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416-bis, secondo comma, cod.pen., non risultando dimostrata, alla stregua del compendio indiziario acquisitonel corso delle indagini preliminari, la posizione apicale ricoperta da FrancescoBaggetta all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente ricondottaall’autodefinizione dell’indagato – che costituiva un’evidente millanteria e non eracorroborata da ulteriori elementi probatori – e all’attività svolta nella controversiasviluppatasi tra i cugini [OSCURATO:PERSONA], che appariva priva di effettiva valenzadimostrativa, essendo espressiva di un generico intervento di mediazione delricorrente, tra soggetti ai quali era legato da vincoli di amicizia risalenti.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cuisi deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per la decisione inesame confermato l’ordinanza cautelare genetica emessa nei confronti diincentrato sulle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, chedovevano essere ritenute inutilizzabili, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., nonessendo state messe tempestivamente a disposizione della difesa del ricorrente,che, in sede di riesame, aveva sollevato apposita eccezione.Si deduceva, in proposito, che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA],respingendo l’eccezione proposta dalla difesa del ricorrente, non aveva tenutoconto del fatto che era stata presentata alla Procura della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] un’istanza finalizzata a ottenere il rilascio di copiadelle intercettazioni senza che tale richiesta fosse stata esitata in termini utili perlo svolgimento dell’udienza del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., svoltasi l’8aprile 2026.

A fronte della decisività di tali captazioni per l’elaborazione diun’adeguata strategia difensiva, il 7 aprile 2026, l’Ufficio requirente reggino silimitava a comunicava alla difesa del ricorrente, che aveva presentatoun’apposita istanza di rilascio di copia il 17 marzo 2026, che i files audio richiestierano «parzialmente pronti al ritiro presso l’Ufficio C.I.T. della locale Procuradella Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]».Osserva, in proposito, il Collegio che nella richiesta depositata dalla difesadel ricorrente, finalizzata a ottenere il materiale intercettativo controverso, nonrisultavano indicate analiticamente le ragioni di urgenza che imponevano ilrilascio dei files audio relativi alle captazioni acquisite nel corso delle indaginipreliminari su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA].Deve, invero, rilevarsi che la presentazione di un’istanza di rilascio di copiadei files audio delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari daparte di un indagato sottoposto a una misura restrittiva non è, in quanto tale,rappresentativa ovvero dimostrativa delle esigenze di urgenza sottese aldeposito della richiesta difensiva, che non può ritenersi presuntivamentecollegata all’utilizzazione di tale compendio indiziario in funzione dell’emissione diun’ordinanza cautelare genetica.

Dalla presentazione di una tale istanzadifensiva, dunque, non si possono evincere presuntivamente le ragioni chelegittimano l’accoglimento dell’istanza, che devono essere esplicitate in terminiprocessuali sintetici ma inequivoci, al contrario di quanto risulta avvenuto nelcaso di specie.Deve, per altro verso, evidenziarsi che è incontroverso che, al momentodella presentazione della richiesta di rilascio di copia dei files audio delleintercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, non era stata ancorafissata la data di celebrazione dell’udienza di riesame dell’indagato, che sisarebbe dovuta celebrare dopo l’istanza depositata il 25 marzo 2026, ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen.

Ne consegue che, al momento del depositodell’istanza difensiva controversa, la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza della data di celebrazione dell’udienzadel riesame, che si sarebbe svolta l’8 aprile 2026, che non era stata ancorafissata.Né risulta che, dopo la fissazione dell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., ladifesa del ricorrente abbia presentato alcuna ulteriore istanza volta a sollecitare ildeposito dei files audio controversi, rendendo, anche sotto questo profilo, privedi rilievo processuale le modalità con cui il materiale captativo richiesto venivamesso a disposizione di [OSCURATO:PERSONA].

Tali conclusioni, naturalmente,prescindono dalle modalità concrete con cui, in sede di riesame, si sviluppava ilcontraddittorio sul compendio indiziario acquisito nei confronti dell’indagato,essendo evidente che il deposito, peraltro parziale, del materiale intercettativo,avvenuto il giorno prima della celebrazione dell’udienza di riesame, svoltasi l’8aprile 2026, non abbia messo la difesa del ricorrente nelle condizioni ottimali perpotere esercitare il suo mandato processuale.In altri termini, ai presenti fini cautelari, assumono un rilievo decisivo lemodalità con cui veniva richiesto il rilascio dei files audio di cui si controverte enon le conseguenze, obiettivamente sfavorevoli, che la consegna del materialeintercettativo richiesto determinava per la posizione dell’indagato e l’elaborazionedi un’adeguata strategia difensiva.È, del resto, incontroverso che l’indicazione delle, eventuali, ragioni diurgenza costituisce un onere del ricorrente, al quale si sarebbe dovutoadempiere nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita inSez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370 - 01, secondo cui: «Intema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nelgiudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare a tal fine una richiestatempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al p.m. di provvedere, especifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenzadell’istanza stessa, con precisa indicazione dei “file” delle captazioni di cui chiedel’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento».In una direzione ermeneutica, sostanzialmente convergente, occorrerichiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024,Caruso, Rv. 287381 - 02, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondocui: «In tema di riesame, il difensore che intende esercitare il diritto di accedereagli esiti dell’attività captativa in vista della presentazione della richiesta diriesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, conmolteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numeroseintercettazioni, ha l'onere di indicare i “files” delle captazioni di cui chiedel’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento».In definitiva, il diritto di accedere e di acquisire i files audio contenenti leintercettazioni poste a fondamento di un provvedimento restrittivo è funzionale averificare, nel rispetto di precisi limiti processuali non rispettati nel caso inesame, la legittimità della misura cautelare e a consentire all’indagato di potersidifendere dalle accuse mosse nei suoi confronti.Ne deriva che la difesa dell’indagato ha l’onere di presentare all’ufficiorequirente procedente una richiesta che sia connotata da tempestività e daspecificità, con la conseguenza che, in mancanza di tali indicazioni, nonsurrogabili, l’eventuale ritardo dell’organo dell’accusa a provvedere sull’istanzarivoltagli non può ritenersi ingiustificato e il mancato accesso della difesa agli attinon determina alcuna patologia, sanzionabile processualmente, del procedimentodi riesame.Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primomotivo di ricorso.3.

Parimenti infondati devono ritenersi il secondo e il terzo motivo di ricorso,di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione dilegge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per non avere ladecisione in esame dato esaustivo conto del compendio indiziario acquisito,necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] capo 1 della rubrica, rispetto al quale si evidenziava una discrasiamotivazionale insanabile tra il ruolo apicale attribuito al ricorrente all’internodella ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze processuali.

Le emergenzeindiziarie, infatti, apparivano prive di univocità probatoria, sia sotto il profilo delcontributo causale fornito dal ricorrente – indispensabile per valutare l’apportofornito dal ricorrente per contribuire al mantenimento e al rafforzamento dellastruttura consortile sidernese –, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo delreato, su cui il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era soffermato intermini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA] fondava la conferma del giudizio di gravità indiziariaespresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelaregenetico, relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo 1, ascritta all’indagatoai sensi degli artt. 99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis,primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen., ècostituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indaginipreliminari, passate in rassegna nelle pagine 9-18 dell’ordinanza impugnata,mediante congrui e diffusi richiami testuali.In questa cornice, seguendo l’ordine di esposizione contenuto nell’ordinanzaimpugnata, occorre richiamare l’intervento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], suincarico di [OSCURATO:PERSONA], per individuare l’autore del danneggiamentodell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], citato nelle pagine 9-11; la mediazionesvolta dal ricorrente nel litigio intercorso tra i cugini [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA], nella quale veniva coinvolto anche il coindagato FrankAlbanese, citata nelle pagine 11-13; l’invito dell’indagato a un matrimonio,effettuato da [OSCURATO:PERSONA], a causa del ruolo di “capo cocula” ricoperto dalricorrente, citato a pagina 13; l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] funzionale araccogliere somme di denaro indispensabili al mantenimento in vita eall’operatività della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], gestita dal ricorrente unitamente aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], citato nelle pagine 12 e 13; la mediazione svolta dal ricorrentenel litigio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citato nellepagine 14 e 15; l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda della truffaperpetrata da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], il figlio diCosimo [OSCURATO:PERSONA], citato nelle pagine 14 e 15; il pestaggio compiuto daeseguito dal ricorrente per difendere il fratello, [OSCURATO:PERSONA], citato nellepagine 16 e 17; gli incontri di vertice ai quali partecipava il ricorrente, che sisvolgevano nell’ambito di eventi conviviali, definiti “mangiate”, organizzatiperiodicamente, citato nelle pagine 16-18.Gli esiti indiziari di queste attività di captazione facevano emergere il ruoloapicale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella pianificazione delle attività illecitericonducibili alla ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], gestita dal ricorrente unitamente aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nelle quali era coinvolto per effetto del suo rapportoconsolidato con i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] – tra cui FrancescoCommisso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, che, da decenni,egemonizzavano la criminalità organizzata dell’area sidernese.

Talecoinvolgimento, al contempo, imponeva di ribadire la stabilità dei rapportiesistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e i componenti della consorteria ‘ndranghetistica di cui alcapo 1 della rubrica, attestata dagli elementi indiziari che si sono richiamati, dacui si evinceva la consapevolezza dell’indagato di contribuire all’elaborazione e alperseguimento delle strategie di controllo illecito del territorio sidernese, cheveniva affermata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delcompendio probatorio e in conformità della giurisprudenza consolidata di questaCorte (tra le altre, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 - 01;Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890 - 01; Sez. 6, n. 50965del 02/12/2014, D’Aloja, Rv. 261379 - 01).Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] un’interpretazione congrua, inserendoli in un compendio indiziario checonsentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] – fortedei suoi rapporti personali e consortili con i vertici della [OSCURATO:PERSONA] – nellecontrollata dal sodalizio in esame, del quale la ricorrente era uno degli esponentidi spicco.

Sulla scorta di questa ricostruzione del ruolo apicale svolto dalricorrente in seno alla ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], a pagina 20 della decisionecensurata, si evidenziava, con un percorso argomentativo esente da censure, sievidenziava che gli elementi indiziari acquisiti certificavano «un ruolo attivo,concretamente e materialmente percepibile da parte di [OSCURATO:PERSONA] nellavita della cosca, nel pieno interesse di questa e nell’ottica della sua esistenza ecostante rafforzamento».3.1.

In questa cornice indiziaria, le conclusioni formulate dal Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA] a proposito della posizione associativa apicale diacquisito nei suoi confronti e conformi alla giurisprudenza di legittimitàconsolidata, secondo cui il partecipe di un’organizzazione mafiosa deve esseredefinito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inseritostabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazionemafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della […] stessa: locuzione questa daintendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì insenso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si èimmessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiungai suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima»(Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01).Si tratta, dunque, di ribadire che, sul ruolo associativo egemonico svolto daBaggetta all’interno della consorteria ‘ndranghetistica sidernese, che gli venivacontestato al capo 1 della rubrica, in termini non censurabili, ai sensi degli artt.99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis, primo, secondo,terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen., il percorsoargomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile econforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalleSezioni Unite, secondo cui: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella strutturaorganizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del casoconcreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per ilperseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889 - 02).3.2.

A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in temadi valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indiziraccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devononecessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi,precisi e concordanti, fermo restando che l’interpretazione del linguaggio e delcontenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nellequali [OSCURATO:PERSONA] risultava convolto, sia direttamente sia indirettamente,costituisce una quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, chesi sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri dellalogica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio sideve attenere rigorosamente (tra le altre, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164- 01; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636 - 01; Sez.5, n. 26455 del 09/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessivadel contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto,pur pregevolmente, prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell’atto diimpugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processualepreclusa a questo Collegio, conformemente al principio di diritto secondo cui: «Inmateria di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; si vedano, in senso sostanzialmenteconforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01;Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 1, n. 3643 del26/05/1997, Scotto, Rv. 208254 - 01).Questa posizione ermeneutica, che si è andata consolidata nel corso deglianni, da ultimo, veniva ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato ilprincipio di diritto, che occorre ulteriormente richiamare in questa sede, secondocui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).3.3.

Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo e delterzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.4.

Dall’infondatezza del secondo e del terzo motivo discende l’infondatezzadel quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il viziodi motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale del riesamedi [OSCURATO:PERSONA] dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di riteneresussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416-bis, secondocomma, cod. pen., non risultando dimostrato, alla stregua del compendioindiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, la posizione apicalericoperta da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamentericondotto all’autodefinizione dell’indagato e all’attività svolta nella controversiasviluppatasi tra i cugini [OSCURATO:PERSONA], che appariva priva di effettiva valenzadimostrativa, essendo espressiva di un generico intervento di mediazione delricorrente.Occorre, in proposito, ribadire che il compendio indiziario acquisito,eminentemente costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nelcorso delle indagini preliminari, passate in rassegna nei paragrafi 3, 3.1 e 3.1.1,imponeva la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti diposizione apicale ricoperta all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti,accertata la partecipazione del ricorrente al sodalizio ‘ndranghetistico di cui alcapo 1, il giudizio di gravità indiziaria sulla sua posizione consortile egemonica èla conseguenza del compendio indiziario passato in rassegna nei paragrafirichiamati, che impone di ribadire il ruolo strategico svolto dall’indagato,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nella pianificazione delle strategie di controlloillecito del territorio sidernese.Il compendio indiziario, invero, consentiva di ritenere dimostrato il ruoloegemonico svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio ‘ndranghetistico di cui al capo 1 dellarubrica, d’intesa con i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Tale ruolo apicale, inparticolare, veniva svolo dal ricorrente impartendo agli affiliati le direttivecriminali della consorteria sidernese; esercitando il controllo del territorioriconducibile all’articolazione sidernese; sostenendo economicamente icomponenti della cellula ‘ndranghetistica in esame; partecipando agli incontri divertici svolti periodicamente con gli esponenti di spicco dei sodalizi‘ndranghetistici presenti nell’area reggina ionica, nell’ambito di incontroconviviali, denominati nel provvedimento censurato “mangiate”, sulla base delleindicazioni fornite dai collaboratori di giustizia escussi.In questa, univoca, cornice, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], apagina 20 della decisione censurata, osservava opportunamente che leemergenze indiziarie «ben si spiegano con il ruolo apicale oggetto di provvisoriacontestazione […]», che, per converso, non appaiono compatibili «con l’ipotesialternativa di ritenere [OSCURATO:PERSONA] quale mero partecipe della cosca dindrangheta sussulta al capo uno della contestazione».4.1.

Deve, per altro verso, osservarsi che l’ipotesi alternativa, prospettata intermini suggestivi ma meramente ipotetici dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata aescludere il ruolo apicale del ricorrente all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA],oltre che smentita dalle evidenze probatorie che si sono richiamate, si sarebbeinevitabilmente posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàconsolidata, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criteriodi verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esamevalore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa cheinvalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, taledato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti daglivedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014,Schembri, Rv. 260813 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009,Cassarino, Rv.245627 - 01).Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenzialeormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massimedi esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che è possibileesplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazioneprobatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogniprocedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimofare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché ilgiudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, ènecessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione cheinvalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile.

Ove così non sia, il suddetto dato sipone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementirisultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv.230873 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n.49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 - 01; Sez. 6, n. 31706 del07/03/2003, Abbate, Rv. 228401 - 01; Sez. 6, n. 4688 del 28/03/1995, Layne,Rv. 201152 - 01).4.2.

Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del quarto motivo diricorso.5.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istitutopenitenziario dove la ricorrente si trova ristretta, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale del riesame di ReggioCalabria;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] edell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento dell’8 aprile 2026 il Tribunale del riesame di ReggioCalabria, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, confermaval’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’11 marzo 2025 nei confronti disensi degli artt. 99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis,primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen.Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottatodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nelcontesto di una più ampia attività d’indagine, che riguardava la sfera dioperatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], che costituiva una consorteria di matrice‘ndranghetistica attiva nel l’area di [OSCURATO:PERSONA]. Tali complesse attività d’indagine,coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione di polizia denominata “Risiko”, che portava all’arrestodi diversi esponenti del sodalizio criminale sidernese.Si accertava, in tale ambito, che il sodalizio ‘ndranghetistico di cui al capo 1della rubrica operava secondo il modello tipizzato dall’art. 416-bis cod. pen.,risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo diomertà imposto sia interno sia all’esterno della consorteria, attraverso cui, nelcorso degli anni, era riuscito a imporsi nel territorio sidernese nel quale eraradicato. Sulla sfera di operatività di questa consorteria criminale nelprovvedimento cautelare genetico impugnato si richiamavano anche gli esiti dialtri procedimenti, riguardanti le cellule sidernesi della ‘Ndrangheta, tra i quali sicitavano espressamente i processi penali che si erano conclusi con decisionicoperte da giudicato, celebrati a seguito delle operazioni di polizia denominate“[OSCURATO:PERSONA]”, “Crimine”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Acero-Crupi” e“Mandamento”.Dal complesso di questi elementi indiziari che si ritenevano convergenti, sitraeva conferma dell’esistenza nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], storicamenteegemonizzato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], di una rete consortile diffusa e articolata,alla quale risultava collegata la ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da– recepita nel provvedimento cautelare genetico – e consentiva di individuare learee di interesse criminale e gli scenari ‘ndranghetistici nei quali il sodalizio di cuial capo 1 della rubrica operava, che costituiscono l’oggetto del presenteprocedimento cautelare.In questa cornice, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 dellarubrica, ai sensi degli artt. 99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen.la partecipazione dell’articolazione consortile di matrice ‘ndranghetistica attivanell’area di [OSCURATO:PERSONA], nella quale ricopriva il ruolo di responsabile della ‘Ndrina diContrada [OSCURATO:PERSONA], impartendo agli affiliati le direttive criminali del sodalizio,esercitando il controllo del territorio riconducibile alla consorteria sidernese esostenendo economicamente i componenti dello stesso gruppo. Nello stessoambito consortile, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di partecipare a incontri verticisticiche avevano luogo periodicamente con gli esponenti apicali degli altri sodalizi‘ndranghetistici presenti nell’area reggina ionica, funzionali a pianificare lestrategie di controllo criminale del territorio e a regolare i rapporti tra le variearticolazioni criminali presenti su quell’area.Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento didella rubrica si riteneva corroborato dalle attività di captazione svolte nel corsodelle indagini preliminari, che venivano passate analiticamente in rassegna nellepagine 9-18 dell’ordinanza impugnata, dalle quali si evinceva l’inserimentostabile nell’indagato nella della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA] e il ruolo di verticericoperto all’interno della consorteria in esame.Gli esiti di tali intercettazioni, al contempo, venivano collegati alledichiarazioni accusatorie rese nei confronti dal ricorrente dai collaboratori digiustizia escussi nel corso delle indagini preliminari, provenienti dalla stessa area‘ndranghetistica, nel cui contesto si attribuiva peculiare rilevanza probatoria allepropalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva degli incontri di vertice ai qualipartecipava il ricorrente, che si svolgevano nell’ambito di eventi conviviali,definiti “mangiate”, organizzati periodicamente, che si svolgevano secondo unpreciso rituale.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili almantenimento del regime detentivo carcerario patito da [OSCURATO:PERSONA],rilevanti ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effettodell’elevatissimo disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione e dellaloro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato alle cellule‘ndranghetistiche storicamente presenti nell’area reggina ionica, nel cui contestooperativo si concretizzavano i comportamenti criminosi posti in esseredall’indagato, che apparivano collegati al ruolo egemonico svolto nell’ambito delsodalizio sidernese.Sulla scorta di questi elementi indiziari, ritenuti convergenti sulla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame di Torino confermava ilprovvedimento cautelare genetico adottato dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’11 marzo 2025.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv.cassazione, articolando quattro censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge delprovvedimento impugnato, in riferimento all’art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., per avere la decisione in esame confermato l’ordinanza cautelaregenetica emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un compendioindiziario, eminentemente, incentrato sulle intercettazioni svolte nel corso delleindagini preliminari, che dovevano essere ritenute inutilizzabili, ai sensi dell’art.191 cod. proc. pen., non essendo state messe tempestivamente a disposizionedella difesa del ricorrente e pregiudicando, in tal modo, la irrinunciabiliprerogative processuali dell’indagato. A sostegno di queste deduzioni difensive,che avevano formato oggetto di un’apposita eccezione respinta in sede diriesame, si evidenziava che solo il 7 aprile 2026, nel pomeriggio che precedeval’udienza del riesame, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ReggioCalabria comunicava alla difesa del ricorrente, che aveva presentato un’appositaistanza, che i file audio richiesti erano “parzialmente” pronti per essere ritiratipresso l’ufficio competente.Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di leggedell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale del riesame di ReggioCalabria dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ricondurre lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] al modello tipizzato dalle norme incriminatricioggetto di contestazione processuale, ai sensi degli artt. 99, primo, secondo,terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto,sesto e ottavo comma, cod. pen., senza considerare che il compendio indiziarionon consentiva di ritenere dimostrata né l’affectio societatis indispensabile perdimostrare la consapevolezza dell’indagato di fare parte del della ‘Ndrina diContrada [OSCURATO:PERSONA], né i comportamenti causalmente efficienti necessari percontribuire al mantenimento e al rafforzamento della struttura consortilesidernese, su cui ci si era soffermati in termini assertivi e svincolati dalleemergenze processuali.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 416-bis cod. pen.,per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della rilevanza delcompendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reatoassociativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, rispetto allaquale si evidenziava una discrasia motivazionale insuperabile – analizzata allaluce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che nonconsentivano di ritenere provati i rapporti esistenti tra il ricorrente e gliesponenti di spicco della famiglia [OSCURATO:PERSONA] – tra il ruolo apicale attribuitoall’indagato all’interno del sodalizio ‘ndranghetistico sidernese e le emergenzeprobatorie, che apparivano prive di univocità probatorio, sia sotto il profilo delcontributo causale del ricorrente sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo delreato.Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il viziodi motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esamedato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti glielementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416-bis, secondo comma, cod.pen., non risultando dimostrata, alla stregua del compendio indiziario acquisitonel corso delle indagini preliminari, la posizione apicale ricoperta da FrancescoBaggetta all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente ricondottaall’autodefinizione dell’indagato – che costituiva un’evidente millanteria e non eracorroborata da ulteriori elementi probatori – e all’attività svolta nella controversiasviluppatasi tra i cugini [OSCURATO:PERSONA], che appariva priva di effettiva valenzadimostrativa, essendo espressiva di un generico intervento di mediazione delricorrente, tra soggetti ai quali era legato da vincoli di amicizia risalenti.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cuisi deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per la decisione inesame confermato l’ordinanza cautelare genetica emessa nei confronti diincentrato sulle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, chedovevano essere ritenute inutilizzabili, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., nonessendo state messe tempestivamente a disposizione della difesa del ricorrente,che, in sede di riesame, aveva sollevato apposita eccezione.Si deduceva, in proposito, che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA],respingendo l’eccezione proposta dalla difesa del ricorrente, non aveva tenutoconto del fatto che era stata presentata alla Procura della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] un’istanza finalizzata a ottenere il rilascio di copiadelle intercettazioni senza che tale richiesta fosse stata esitata in termini utili perlo svolgimento dell’udienza del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., svoltasi l’8aprile 2026. A fronte della decisività di tali captazioni per l’elaborazione diun’adeguata strategia difensiva, il 7 aprile 2026, l’Ufficio requirente reggino silimitava a comunicava alla difesa del ricorrente, che aveva presentatoun’apposita istanza di rilascio di copia il 17 marzo 2026, che i files audio richiestierano «parzialmente pronti al ritiro presso l’Ufficio C.I.T. della locale Procuradella Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]».Osserva, in proposito, il Collegio che nella richiesta depositata dalla difesadel ricorrente, finalizzata a ottenere il materiale intercettativo controverso, nonrisultavano indicate analiticamente le ragioni di urgenza che imponevano ilrilascio dei files audio relativi alle captazioni acquisite nel corso delle indaginipreliminari su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA].Deve, invero, rilevarsi che la presentazione di un’istanza di rilascio di copiadei files audio delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari daparte di un indagato sottoposto a una misura restrittiva non è, in quanto tale,rappresentativa ovvero dimostrativa delle esigenze di urgenza sottese aldeposito della richiesta difensiva, che non può ritenersi presuntivamentecollegata all’utilizzazione di tale compendio indiziario in funzione dell’emissione diun’ordinanza cautelare genetica. Dalla presentazione di una tale istanzadifensiva, dunque, non si possono evincere presuntivamente le ragioni chelegittimano l’accoglimento dell’istanza, che devono essere esplicitate in terminiprocessuali sintetici ma inequivoci, al contrario di quanto risulta avvenuto nelcaso di specie.Deve, per altro verso, evidenziarsi che è incontroverso che, al momentodella presentazione della richiesta di rilascio di copia dei files audio delleintercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, non era stata ancorafissata la data di celebrazione dell’udienza di riesame dell’indagato, che sisarebbe dovuta celebrare dopo l’istanza depositata il 25 marzo 2026, ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen. Ne consegue che, al momento del depositodell’istanza difensiva controversa, la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza della data di celebrazione dell’udienzadel riesame, che si sarebbe svolta l’8 aprile 2026, che non era stata ancorafissata.Né risulta che, dopo la fissazione dell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., ladifesa del ricorrente abbia presentato alcuna ulteriore istanza volta a sollecitare ildeposito dei files audio controversi, rendendo, anche sotto questo profilo, privedi rilievo processuale le modalità con cui il materiale captativo richiesto venivamesso a disposizione di [OSCURATO:PERSONA]. Tali conclusioni, naturalmente,prescindono dalle modalità concrete con cui, in sede di riesame, si sviluppava ilcontraddittorio sul compendio indiziario acquisito nei confronti dell’indagato,essendo evidente che il deposito, peraltro parziale, del materiale intercettativo,avvenuto il giorno prima della celebrazione dell’udienza di riesame, svoltasi l’8aprile 2026, non abbia messo la difesa del ricorrente nelle condizioni ottimali perpotere esercitare il suo mandato processuale.In altri termini, ai presenti fini cautelari, assumono un rilievo decisivo lemodalità con cui veniva richiesto il rilascio dei files audio di cui si controverte enon le conseguenze, obiettivamente sfavorevoli, che la consegna del materialeintercettativo richiesto determinava per la posizione dell’indagato e l’elaborazionedi un’adeguata strategia difensiva.È, del resto, incontroverso che l’indicazione delle, eventuali, ragioni diurgenza costituisce un onere del ricorrente, al quale si sarebbe dovutoadempiere nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita inSez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370 - 01, secondo cui: «Intema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nelgiudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare a tal fine una richiestatempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al p.m. di provvedere, especifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenzadell’istanza stessa, con precisa indicazione dei “file” delle captazioni di cui chiedel’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento».In una direzione ermeneutica, sostanzialmente convergente, occorrerichiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024,Caruso, Rv. 287381 - 02, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondocui: «In tema di riesame, il difensore che intende esercitare il diritto di accedereagli esiti dell’attività captativa in vista della presentazione della richiesta diriesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, conmolteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numeroseintercettazioni, ha l'onere di indicare i “files” delle captazioni di cui chiedel’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento».In definitiva, il diritto di accedere e di acquisire i files audio contenenti leintercettazioni poste a fondamento di un provvedimento restrittivo è funzionale averificare, nel rispetto di precisi limiti processuali non rispettati nel caso inesame, la legittimità della misura cautelare e a consentire all’indagato di potersidifendere dalle accuse mosse nei suoi confronti.Ne deriva che la difesa dell’indagato ha l’onere di presentare all’ufficiorequirente procedente una richiesta che sia connotata da tempestività e daspecificità, con la conseguenza che, in mancanza di tali indicazioni, nonsurrogabili, l’eventuale ritardo dell’organo dell’accusa a provvedere sull’istanzarivoltagli non può ritenersi ingiustificato e il mancato accesso della difesa agli attinon determina alcuna patologia, sanzionabile processualmente, del procedimentodi riesame.Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primomotivo di ricorso.3. Parimenti infondati devono ritenersi il secondo e il terzo motivo di ricorso,di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione dilegge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per non avere ladecisione in esame dato esaustivo conto del compendio indiziario acquisito,necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] capo 1 della rubrica, rispetto al quale si evidenziava una discrasiamotivazionale insanabile tra il ruolo apicale attribuito al ricorrente all’internodella ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze processuali. Le emergenzeindiziarie, infatti, apparivano prive di univocità probatoria, sia sotto il profilo delcontributo causale fornito dal ricorrente – indispensabile per valutare l’apportofornito dal ricorrente per contribuire al mantenimento e al rafforzamento dellastruttura consortile sidernese –, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo delreato, su cui il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era soffermato intermini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA] fondava la conferma del giudizio di gravità indiziariaespresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelaregenetico, relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo 1, ascritta all’indagatoai sensi degli artt. 99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis,primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen., ècostituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indaginipreliminari, passate in rassegna nelle pagine 9-18 dell’ordinanza impugnata,mediante congrui e diffusi richiami testuali.In questa cornice, seguendo l’ordine di esposizione contenuto nell’ordinanzaimpugnata, occorre richiamare l’intervento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], suincarico di [OSCURATO:PERSONA], per individuare l’autore del danneggiamentodell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], citato nelle pagine 9-11; la mediazionesvolta dal ricorrente nel litigio intercorso tra i cugini [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA], nella quale veniva coinvolto anche il coindagato FrankAlbanese, citata nelle pagine 11-13; l’invito dell’indagato a un matrimonio,effettuato da [OSCURATO:PERSONA], a causa del ruolo di “capo cocula” ricoperto dalricorrente, citato a pagina 13; l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] funzionale araccogliere somme di denaro indispensabili al mantenimento in vita eall’operatività della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], gestita dal ricorrente unitamente aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], citato nelle pagine 12 e 13; la mediazione svolta dal ricorrentenel litigio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citato nellepagine 14 e 15; l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda della truffaperpetrata da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], il figlio diCosimo [OSCURATO:PERSONA], citato nelle pagine 14 e 15; il pestaggio compiuto daeseguito dal ricorrente per difendere il fratello, [OSCURATO:PERSONA], citato nellepagine 16 e 17; gli incontri di vertice ai quali partecipava il ricorrente, che sisvolgevano nell’ambito di eventi conviviali, definiti “mangiate”, organizzatiperiodicamente, citato nelle pagine 16-18.Gli esiti indiziari di queste attività di captazione facevano emergere il ruoloapicale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella pianificazione delle attività illecitericonducibili alla ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], gestita dal ricorrente unitamente aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nelle quali era coinvolto per effetto del suo rapportoconsolidato con i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] – tra cui FrancescoCommisso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, che, da decenni,egemonizzavano la criminalità organizzata dell’area sidernese. Talecoinvolgimento, al contempo, imponeva di ribadire la stabilità dei rapportiesistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e i componenti della consorteria ‘ndranghetistica di cui alcapo 1 della rubrica, attestata dagli elementi indiziari che si sono richiamati, dacui si evinceva la consapevolezza dell’indagato di contribuire all’elaborazione e alperseguimento delle strategie di controllo illecito del territorio sidernese, cheveniva affermata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delcompendio probatorio e in conformità della giurisprudenza consolidata di questaCorte (tra le altre, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 - 01;Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890 - 01; Sez. 6, n. 50965del 02/12/2014, D’Aloja, Rv. 261379 - 01).Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] un’interpretazione congrua, inserendoli in un compendio indiziario checonsentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] – fortedei suoi rapporti personali e consortili con i vertici della [OSCURATO:PERSONA] – nellecontrollata dal sodalizio in esame, del quale la ricorrente era uno degli esponentidi spicco. Sulla scorta di questa ricostruzione del ruolo apicale svolto dalricorrente in seno alla ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], a pagina 20 della decisionecensurata, si evidenziava, con un percorso argomentativo esente da censure, sievidenziava che gli elementi indiziari acquisiti certificavano «un ruolo attivo,concretamente e materialmente percepibile da parte di [OSCURATO:PERSONA] nellavita della cosca, nel pieno interesse di questa e nell’ottica della sua esistenza ecostante rafforzamento».3.1. In questa cornice indiziaria, le conclusioni formulate dal Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA] a proposito della posizione associativa apicale diacquisito nei suoi confronti e conformi alla giurisprudenza di legittimitàconsolidata, secondo cui il partecipe di un’organizzazione mafiosa deve esseredefinito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inseritostabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazionemafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della […] stessa: locuzione questa daintendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì insenso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si èimmessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiungai suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima»(Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01).Si tratta, dunque, di ribadire che, sul ruolo associativo egemonico svolto daBaggetta all’interno della consorteria ‘ndranghetistica sidernese, che gli venivacontestato al capo 1 della rubrica, in termini non censurabili, ai sensi degli artt.99, primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma, e 416-bis, primo, secondo,terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen., il percorsoargomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile econforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalleSezioni Unite, secondo cui: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella strutturaorganizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del casoconcreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per ilperseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889 - 02).3.2. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in temadi valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indiziraccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devononecessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi,precisi e concordanti, fermo restando che l’interpretazione del linguaggio e delcontenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nellequali [OSCURATO:PERSONA] risultava convolto, sia direttamente sia indirettamente,costituisce una quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, chesi sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri dellalogica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio sideve attenere rigorosamente (tra le altre, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164- 01; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636 - 01; Sez.5, n. 26455 del 09/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessivadel contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto,pur pregevolmente, prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell’atto diimpugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processualepreclusa a questo Collegio, conformemente al principio di diritto secondo cui: «Inmateria di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; si vedano, in senso sostanzialmenteconforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01;Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 1, n. 3643 del26/05/1997, Scotto, Rv. 208254 - 01).Questa posizione ermeneutica, che si è andata consolidata nel corso deglianni, da ultimo, veniva ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato ilprincipio di diritto, che occorre ulteriormente richiamare in questa sede, secondocui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).3.3. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo e delterzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.4. Dall’infondatezza del secondo e del terzo motivo discende l’infondatezzadel quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il viziodi motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale del riesamedi [OSCURATO:PERSONA] dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di riteneresussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416-bis, secondocomma, cod. pen., non risultando dimostrato, alla stregua del compendioindiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, la posizione apicalericoperta da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamentericondotto all’autodefinizione dell’indagato e all’attività svolta nella controversiasviluppatasi tra i cugini [OSCURATO:PERSONA], che appariva priva di effettiva valenzadimostrativa, essendo espressiva di un generico intervento di mediazione delricorrente.Occorre, in proposito, ribadire che il compendio indiziario acquisito,eminentemente costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nelcorso delle indagini preliminari, passate in rassegna nei paragrafi 3, 3.1 e 3.1.1,imponeva la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti diposizione apicale ricoperta all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,accertata la partecipazione del ricorrente al sodalizio ‘ndranghetistico di cui alcapo 1, il giudizio di gravità indiziaria sulla sua posizione consortile egemonica èla conseguenza del compendio indiziario passato in rassegna nei paragrafirichiamati, che impone di ribadire il ruolo strategico svolto dall’indagato,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nella pianificazione delle strategie di controlloillecito del territorio sidernese.Il compendio indiziario, invero, consentiva di ritenere dimostrato il ruoloegemonico svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio ‘ndranghetistico di cui al capo 1 dellarubrica, d’intesa con i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Tale ruolo apicale, inparticolare, veniva svolo dal ricorrente impartendo agli affiliati le direttivecriminali della consorteria sidernese; esercitando il controllo del territorioriconducibile all’articolazione sidernese; sostenendo economicamente icomponenti della cellula ‘ndranghetistica in esame; partecipando agli incontri divertici svolti periodicamente con gli esponenti di spicco dei sodalizi‘ndranghetistici presenti nell’area reggina ionica, nell’ambito di incontroconviviali, denominati nel provvedimento censurato “mangiate”, sulla base delleindicazioni fornite dai collaboratori di giustizia escussi.In questa, univoca, cornice, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], apagina 20 della decisione censurata, osservava opportunamente che leemergenze indiziarie «ben si spiegano con il ruolo apicale oggetto di provvisoriacontestazione […]», che, per converso, non appaiono compatibili «con l’ipotesialternativa di ritenere [OSCURATO:PERSONA] quale mero partecipe della cosca dindrangheta sussulta al capo uno della contestazione».4.1. Deve, per altro verso, osservarsi che l’ipotesi alternativa, prospettata intermini suggestivi ma meramente ipotetici dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata aescludere il ruolo apicale del ricorrente all’interno della ‘Ndrina di [OSCURATO:PERSONA],oltre che smentita dalle evidenze probatorie che si sono richiamate, si sarebbeinevitabilmente posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàconsolidata, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criteriodi verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esamevalore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa cheinvalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, taledato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti daglivedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014,Schembri, Rv. 260813 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009,Cassarino, Rv.245627 - 01).Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenzialeormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massimedi esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che è possibileesplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazioneprobatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogniprocedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimofare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché ilgiudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, ènecessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione cheinvalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato sipone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementirisultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv.230873 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n.49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 - 01; Sez. 6, n. 31706 del07/03/2003, Abbate, Rv. 228401 - 01; Sez. 6, n. 4688 del 28/03/1995, Layne,Rv. 201152 - 01).4.2. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del quarto motivo diricorso.5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istitutopenitenziario dove la ricorrente si trova ristretta, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34984/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris