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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36589/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03T43Z8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA con sentenfa in data 18/9/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di GENOVA il 18/1/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' per i reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa.

2. 1QricorsiNsn inammissibile.

2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa in relazione alla sottrazione del telefono.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, con gli specifici riferimenti alle dichiarazioni rese dalla persona offesa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Sotto altro profilo, d'altro canto, le censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] Est9F‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03T43Z8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA con sentenfa in data 18/9/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di GENOVA il 18/1/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' per i reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa. 2. 1QricorsiNsn inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa in relazione alla sottrazione del telefono. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, con gli specifici riferimenti alle dichiarazioni rese dalla persona offesa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Sotto altro profilo, d'altro canto, le censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] Est9F‘
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