Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18203/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata dal Tribunale di Lecco con sentenza 30/3/2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ECHCHARFI Mourad

3. I due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di rapina consumata in conseguenza del fatto che l'imputato risulta non essere uscito dai locali del centro commerciale in cui insiste il supermercato, risultano manifestamente infondati essendosi i giudici territoriali conformati al principio più volte affermato da questa Corte di legittimità per cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, Sentenza n. 35006 del 09/06/2010 Rv. 248611 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata dal Tribunale di Lecco con sentenza 30/3/2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ECHCHARFI Mourad 3. I due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di rapina consumata in conseguenza del fatto che l'imputato risulta non essere uscito dai locali del centro commerciale in cui insiste il supermercato, risultano manifestamente infondati essendosi i giudici territoriali conformati al principio più volte affermato da questa Corte di legittimità per cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, Sentenza n. 35006 del 09/06/2010 Rv. 248611 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]