CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 25375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21657-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 1A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], Sezione Distaccata di Sassari, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21657 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG. 21657/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della valutazione del giudice di primo grado in punto di risarcimento del danno, ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con conseguente necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro del lavoratore, come in concreto avvenuto; ha, pertanto, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di cinque motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 291, come modificato dall'art. 2 del D.I. n. 134/2008, convertito dalla legge n. 166/2008, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; 4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 223/1991, nonché degli artt. 2359, 2497 e 2094 cc e dell'art. 115 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; 5) Violazione falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod.nav. nonché del [OSCURATO:PERSONA] n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del [OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CC 125. 2. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 15 aprile 2022, la ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente. 3. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140). 4. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società: invero, le censure formulate nei cinque motivi di ricorso non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825). 5. In conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente. 6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ses