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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 02964/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11111/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.9269/2024 depositata il 10/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11111/2025 Numero sezionale 270/2026 Numero di raccolta generale 2964/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che in virtù della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11111/2025 Numero sezionale 270/2026 Numero di raccolta generale 2964/2026 Data pubblicazione 10/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11111/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.9269/2024 depositata il 10/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11111/2025 Numero sezionale 270/2026 Numero di raccolta generale 2964/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che in virtù della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11111/2025 Numero sezionale 270/2026 Numero di raccolta generale 2964/2026 Data pubblicazione 10/02/2026
Decreto Cassazione n. 02964/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris