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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 25752/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena il 18/11/2016 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena in mesi sei di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 bis D.Lvo 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione del decreto di espulsione del decreto di espulsione del Prefetto di Modena del 12/11/2011 eseguito il 16/9/2015; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso, reiterativa di quella già sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata in quanto, al di là di quanto correttamente indicato in generale nella motivazione quanto ai limiti del potere del giudice penale di disapplicare il provvedimento amministrativo, deve ribadirsi che "in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento" (cfr. Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in esso contenute sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena il 18/11/2016 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena in mesi sei di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 bis D.Lvo 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione del decreto di espulsione del decreto di espulsione del Prefetto di Modena del 12/11/2011 eseguito il 16/9/2015; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso, reiterativa di quella già sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata in quanto, al di là di quanto correttamente indicato in generale nella motivazione quanto ai limiti del potere del giudice penale di disapplicare il provvedimento amministrativo, deve ribadirsi che "in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento" (cfr. Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in esso contenute sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 25752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris