CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 14673/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13790/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocatoCaprioli Vincenzo; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi ed al [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia –Capogruppo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] BPM, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliato in Roma V. degli Scipioni 157 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] co che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 3716/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA]Anna, in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto i tre contratti di leasing, [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA]Anna, in qualità di fideiussori in relazione a due dei tre contratti, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società concedente, con il quale erano stati ingiunti a [OSCURATO:PERSONA]Anna la riconsegna dei beni oggetto dei contratti e il pagamento dell’importo di Euro 116.620,30 a titolo di canoni non pagati, e a [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA]Anna, in solido con [OSCURATO:PERSONA]Anna, il pagamento dell’importo di Euro 99.337,40. Gli opponenti chiamarono inoltre in causa [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione e la domanda relativa alla chiamata del terzo in causa. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari opponenti. Con sentenza di data 11 settembre 2019 la Corte d’appello di Milano dichiarò inammissibili le domande di cui ai punti f) e g) dell’atto di appello e rigettò l’appello, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. alla luce dell’inammissibilità di alcune domande e della totale infondatezza del gravame. Premise la corte territoriale che inammissibili erano le domande di cui ai punti f) e g) dell’atto di appello in quanto modificative in senso sostanziale, anche relativamente ai soggetti destinatari della domanda di condanna, di quelle proposte in primo grado e che tardiva era la produzione dei documenti allegati con l’appello, nonché di quelli depositati nei termini per gli scritti difensivi ai sensi dell’art.190 cod. proc. civ. in primo grado. Osservò quindi, premesso che dal Tribunale non era stata fatta alcuna applicazione analogica dell’art.1526 cod. civ., che l’imputazione in capo all’utilizzatore del rischio di perimento dei beni oggetto del contratto discendeva dalle seguenti clausole: l’art. 2 delle condizioni generali prevedeva che l’utilizzatore si accollasse ogni rischio connesso al bene locato, compreso il caso fortuito e la forza maggiore e che anche in caso di perdita, sottrazione e distruzione dei beni, a qualsiasi causa dovuti, permaneva l’obbligo di pagamento; l’art. 7 del contratto prevedeva l’obbligo dell’utilizzatore di stipulare l’assicurazione dei beni locati vincolata in favore della concedente, con l’obbligo dell’utilizzatore di risarcire integralmente il danno in favore della concedente, salvo il diritto del medesimo utilizzatore di ricevere le somme corrisposte dall’assicuratore solo dopo avere provveduto al risarcimento; l’art. 9 del contratto prevedeva la facoltà della concedente di risolvere il contratto per il caso di perimento del bene, fatto salvo il diritto di percezione diretta dall’assicuratore dell’indennizzo, da trasferire all’utilizzatore solo dopo che questi avesse provveduto al risarcimento. Aggiunse, con riferimento al motivo di appello proposto avverso la ritenuta tardivitàdell’allegazione circa la gestione da parte dell’utilizzatore non solo di una serra ma anche di un opificio, in relazione alla circostanza che i beni locati erano nell’opificio, mentre nella serra erano ubicati quelli compresi nella polizza [OSCURATO:PERSONA], che nell’opposizione a decreto ingiuntivo non era stato fatto alcun cenno alla proprietà di opifici da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]Anna e che per la prima volta nell’atto di appello, riportando il contenuto dell’atto di opposizione, era apparso un inciso per il quale gli opifici erano uno del Dell’Anna e l’altro di [OSCURATO:PERSONA]. Osservò ancora, con riferimento all’esistenza della seconda polizza assicurativa in relazione alla quale era rimasto inadempiuto l’obbligo di comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] (senza che fosse previsto l’accertamento del dolo in capo al contraente) sia della conclusione di altra assicurazione, sia dell’esistenza in caso di sinistro dell’esistenza di altra assicurazione per il medesimo rischio, che dall’offerta relativa al contratto n. 830794 si evinceva che i quadri elettrici erano stati forniti unitamente al PLC “per la gestione dell’illuminazione della serra”, mentre nulla era stato dedotto in appello circa la pretesa esclusione dalla polizza [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto degli altri due contratti. Aggiunse, quanto al motivo di impugnazione secondo cui la prova del furto poteva essere raggiunta mediante l’ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado, che correttamente non erano stati ammessi dal Tribunale, in quanto del tutto generica era la formulazione dei capitoli, inidonea a dimostrare la corrispondenza dei beni di cui [OSCURATO:PERSONA]Anna aveva denunciato la sparizione in data 30 marzo 2011 con i beni oggetto della locazione finanziaria stipulata dal figlio [OSCURATO:PERSONA]Anna, e che il fatto che [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA]Anna fossero stati condannati in primo grado per il reato di danneggiamento fraudolento dei beni aziendali dei quali [OSCURATO:PERSONA]Anna aveva in data 17 aprile 2009 denunciato la distruzione ad opera di ignoti, rendeva condivisibile la necessità, affermata dal Tribunale, di un accertamento particolarmente rigoroso della prova dei fatti delittuosi allegati dalle parti. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA]Anna sulla base di dieci motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 345 e 164, 112 e 161 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla dichiarata inammissibilità della domanda, che per errore materiale è stata indicata in primo grado la cooperativa, anziché [OSCURATO:PERSONA]Anna, come risultante anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era difesa nel merito e come si evince dal contenuto complessivo dell’atto di citazione e dal testo delle domande (riportato nel testo del motivo, n.d.r.). Il motivo è inammissibile. Come affermato dalla stessa parte ricorrente, per valutare se si sia trattato di modifica della domanda non ammessa in appello deve essere apprezzato il contenuto complessivo dell’atto processuale e dunque l’intera causa petendi. La parte ricorrente si è limitata a richiamare il petitum della domanda, dal quale si evince soltanto la diversità dei soggetti a favore dei quali è stata chiesta la pronuncia di condanna, come rilevato dallo stesso giudice di appello. La censura non rispetta pertanto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. e non può perciò essere scrutinata. E’ appena il caso di aggiungere che comunque, quanto alla domanda sub g), emerge non solo la rilevata diversità soggettiva, ma anche la diversità di oggetto sul piano del petitum, riguardando quella proposta in primo grado gli interessi pretesi dalla concedente per il ritardo nel pagamento dei canoni, a causa della colpevole inerzia dell’assicuratore, mentre la domanda in appello si riferisce al generico danno subito per il colpevole ritardo nel pagamento dell’indennizzo, da liquidarsi in base al prudente apprezzamento del giudice. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla ritenuta tardività della produzione documentale, che la produzione del decreto di archiviazione relativo al procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna in data 23 maggio 2017, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni in data 30 marzo 2017, era tempestiva in quanto, recando il detto decreto la data del 29 febbraio 2016, la sua produzione era tempestiva. Aggiunge che trattasi di produzione idonea ad eliminare ogni incertezza in ordine ai fatti in quanto relativo al padre degli appellanti, ritenuto il deus ex machina dell’intera vicenda. Il motivo è infondato. Si legge nel motivo di ricorso che il decreto di archiviazione reca la data del 29 febbraio 2016. Alla stregua di quanto indicato nel ricorso il primo momento utile era l’udienza di precisazione delle conclusioni, e non il deposito degli scritti difensivi successivi alla detta udienza. In ogni caso, premesso che trova applicazione la nuova disposizione dell’art. 345 (che ha soppresso il riferimento all’indispensabilità del documento) avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (Cass. n 21606 del 2021), va comunque rammentato che la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. n. 22341 del 2017). Il documento di cui è stata inibita la produzione riguarda un soggetto terzo rispetto al giudizio, la cui posizione rileverebbe per la asserita qualità di «deus ex machina dell’intera vicenda», ma tale asserzionenon trova alcun riscontro nella motivazione della decisione impugnata, a parte l’occasionale menzione della persona in questione. L’impedita produzione appare pertanto priva di carattere decisivo. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la circostanza della proprietà dell’opificio in capo a [OSCURATO:PERSONA]Anna era emersa in primo grado, per cui è errato ritenere che i beni collocati fuori serra fossero coperti dalla polizza [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Nel motivo di ricorso viene trascritto l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo per la parte rilevante che sarebbe stata riportata nell’atto di appello. Dopo la menzione dei due opifici risulta aperta una parentesi quale “n.d.r.”, specificando che un opificio è di [OSCURATO:PERSONA]Anna e l’altro di [OSCURATO:PERSONA]. E’ dunque lo stesso motivo di ricorso che manifesta in modo chiaro che nell’atto di opposizione originario il richiamo ai proprietari mancava e che il suo inserimento nell’atto di appello risulta accompagnato dalla precisazione “n.d.r.”. Risulta così confermata la tardività rilevata dal giudice di appello. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia conforme. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1523 ss., 1588, 1341, 1362 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ai sensi dell’art. 1588 il rischio della perdita della cosa locata ricade sul conduttore soltanto se l’evento si sia verificato per causa a lui imputabile, con onere della prova a carico della controparte, onere non assolto, e che la clausola da esonero da responsabilità del locatore attiene ai rischi connessi al funzionamento del bene, per i quali l’utilizzatore, continuando a corrispondere i canoni, deve far valere le proprie ragioni nei confronti del fornitore. Aggiunge che nel caso di perimento del bene per sinistro è prevista solo l’erogazione dell’indennità assicurativa, come si ricava dall’assicurazione per conto altrui di cui alla polizza [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. In disparte il rilievo che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, in base all’art. 1588 il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa salvo che non provi (il conduttore quindi) la causa non imputabile, la censura verte sull’interpretazione del contenuto negoziale la quale, in mancanza della denuncia della violazione delle regole ermeneutiche, come nella specie (al di là del richiamo in rubrica all’art. 1362), è riservata al giudice del merito. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia conforme. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 230, 244, 356 cod. proc. civ., 1904 ss., 2697, 2702 ss. cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale in modo contraddittorio non ha ammesso la prova testimoniale in ordine al fatto del furto denunciato il 18 agosto 2009 e che la corte territoriale non è entrata nel merito di quanto al riguardo allegato, ma ha ritenuto che, come affermato dal Tribunale, si sarebbe dovuta offrire una prova più rigorosa circa l’esistenza dei beni al tempo del denunciato furto, senza però indicare quale norma prescrivesse tale presunzione di rigore. Il motivo è inammissibile. La censura è in primo luogo rivolta alla sentenza del Tribunale e pertanto, per tale parte, non spiega efficacia critica della decisione impugnata. In secondo luogo, essa è chiaramente estranea alla ratio decidendi , e pertanto pr iva di decisività, sia perché la rigorosità dell’accertamento è rivolta al fatto delittuoso e non all’esistenza dei beni, sia soprattutto perché la corte non ha fatto applicazione di una norma sulle prove, ma ha espresso il criterio da far valere in sede di giudizio di fatto e dunque un profilo attinente alla valutazione di merito. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia conforme. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 191, 132 n. 4, 244, cod. proc. civ., 1904 ss., 2697 ss. , 2702 ss. cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, i capitoli di prova testimoniale non sono generici, contenendo tempi e modi del sinistro, e che la corte territoriale ha del tutto taciuto sull’istanza di CTU. Il motivo è inammissibile. La specifica indicazione dei fatti non attiene al piano della validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza. Una testimonianza articolata non in fatti specifici, ma in valutazioni, è irrilevante dal punto di vista della sua efficacia probatoria. L'apprezzamento della rilevanza della prova attiene al potere del giudice di direzione del processo e ha carattere ordinatorio processuale, sicché in quanto tale non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 1294 del 2018 in motivazione). Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale delgiudice del mer ito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (Cass. n. 7472 del 2017). Nel caso di specie la denuncia di vizio motivazionale è inibita ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia conforme. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1910, 1341, 1342 e 1370 cod. civ., 115 e 161 cod. proc. civ.ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la prova della verificazione del furto in data 18 agosto 2009 è ricavabile dalla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA]Anna e dal verbale di sopralluogo del 7 settembre 2009, oltre che dal prospetto riepilogativo del fiduciario dell’assicuratore, e che i giudici del merito hanno commesso l’errore di ritenere che il fertirrigatore ed i quadri elettrici fossero allocati nella serra e pertanto fossero coperti dalla polizza [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che l’obbligo di comunicazione dell’esistenza della polizza Fondiaria all’assicuratore risulta assolto, come si evince dal fatto che tale obbligo fosse insorto il 18 agosto 2009 e che appena venti giorni dopo [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’esistenza dell’altra polizza. Osserva ancora che non vi era questione di comunicazione ai sensi dell’art. 1910 perché il rischio furto non riguardava la polizza Fondiaria. Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non ha offerto la prova del dolo e che la decadenza comminata per l’omessa comunicazione costituisce clausola vessatoria che richiede la specifica approvazione per iscritto. Il motivo è inammissibile. La censura verte su una molteplicità di profili, tutti afferenti al giudizio di fatto e pertanto, per come formulati, non sindacabili nella presente sede di legittimità. La denuncia di vessatorietà della clausola è formulata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod.proc.civ., per non avere i ricorrenti specificatamente indicato la sede di ingresso nel processo di merito della questione della vessatorietà, non potendo essa essere posta per la prima volta in sede di giudizio di cassazione. Infine il giudice del merito ha accertato, con riferimento all’esistenza della seconda polizza assicurativa per la quale era rimasto inadempiuto l’obbligo di comunicazione, che non era previsto l’accertamento del dolo in capo al contraente per cui la censura resta eccentrica rispetto alla decisione. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nel giudizio civile hanno efficacia solo le sentenze irrevocabili, mentre la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna è stata solo emessa dal giudice di primo grado. Il motivo è inammissibile. La censura è estranea alla ratio decidendi e pertanto priva di decisività. Il giudice del merito non ha fatto applicazione della regola richiamata nel motivo ma ha apprezzato quale prova atipica la condanna penale di primo grado. Con il nono motivo si denuncia violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ingiusta e immotivata è la condanna per responsabilità aggravata alla luce dell’odierno ricorso. Il motivo è inammissibile. La ricorrenza dei presupposti di fatto della responsabilità aggravata implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 19298 del 2016). Con il decimo motivo si denuncia violazione dell’art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che si impugna la previsione della sanzione accessoria del doppio contributo nonostante ricorresse l’ammissione al patrocinio dello Stato benché l’impugnazione sia superflua spettando al giudice la verifica del solo presupposto processuale. Il motivo è inammissibile. La medesima parte ricorrente afferma che il motivo non costituisce critica della decisione riconoscendo che la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non può formare oggetto di impugnazione (cfr. Cass. n. 29424 del 2019). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.