CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., i presupposti della richiesta sostituzione stante la ritenuta recidiva, la prognosi negativa per l'assenza di lavoro e di una dimora stabile, e, soprattutto, la ricaduta nell'attività di spaccio dopo che l'imputato era uscito dal centro di permanenza di Torino, circostanza ritenuta indicativa, in maniera non implausibile sul piano logico, del fallimento di ogni percorso di risocializzazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/20